CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06333/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 10572 /20 21 R.G. propost o da CAPRETTOLucia, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:ipoteca esattoriale –notificazione cartelle di pa- gamento prodromiche AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona de i rispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentate e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti – avverso la sentenza n. 626/2 / 20 20 della Commissione tributaria regionaledella Liguria , depositata il 14/10 /20 20 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova un avviso di iscrizione ipotecari a dispost o nei suoi confronti ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, fondat o su creditirelativi ad Iva, Irpef e canone radiotelevisivo per gli anni 2001, 2004 e 2008, portati da varie cartelle di pagamento di cui ella lamentavala mancata notificazione nei suoi confronti . 2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure , rilevata la regolarità delle contestate notifiche delle cartelle prodromiche, dichiarò inammissibile il ricorso siccometardivo. 3. L a Commissione tributaria regionale della Liguria , investita dell’appello del la contribuente , rigettò il gravame , confermando le argomentazioniposte a sostegno della sentenza appellata . 4.Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motiv i , cui l ’ Agenzia delle entrate e l’Agenziadelle entrate - R iscossione hanno resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d i ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto valide sia la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria, sia le notifiche degli atti presupposti a quello impugnato, ovverosia quattro cartelle esattorial i . Secondo la ricorrente le notifiche eseguite mediante consegnadegli atti a familiari o a persone addette alla casa non potevano considerarsivalide in mancanza di prova dell’invio e della ricezione della raccomandatainformativa prescritta dall’art. 60, comma 1, lett. b - bis , d.P.R.n. 600 del 1973; così come non erano valide neppure le notifiche eseguitea mani proprie della destinataria, avendo ella disconosciuto la sottoscrizioneapposta sulle copie degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio e non avendo, di contro, l’Ufficio depositato l’originale dei documenti disconosciuti , solo contro il quale avrebbe potuto essere propostala querela di falso di cui la CTR aveva evidenziato la mancanza . 2.Il motivo è infondato . 2.1.La cartella di pagamento può essere notificata, ai sensi del l’art. 26, comma1, seconda parte, d.P.R. n. 602 del 1973, anche direttamente da partedell’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.In tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell ’ avviso di ricevimento sottoscrittodal destinatario o da persone di famiglia o addette alla causa, o,ancora, dal portiere dello stabile dove è l ’ abitazione, l ’ ufficio o l ’ azienda. Ovesi proceda con tale tipo di notificazione , secondo la disciplina degli artt.32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001 nonché degli artt. 20 e 26 del d.c. 1° ottobre 2008 , ̀ sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizionepostale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,senz’altroadempimento ad opera dell ’ ufficiale postale se non quellodi curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull ’ avviso di ricevimento da restituire al mittente(Cass. n. 11708/2011; Cass. n. 4567/2015; Cass. n. 4556/2020; Cass.n. 4160/2022). 2.2.Come espressamente affermato nella sentenza impugnata – e come, delresto, pacifico tra le parti in lite – le notifiche dell’ avviso di iscrizione ipotecariae delle quattro cartelle esattoriali sono state eseguite a mezzo postaai sensi dell’art. 26, comma 1, cit., sicché, contrariamente a quanto dedottodalla ricorrente, non vi era alcuna necessità, nei due casi in cui il piegoè stato c onsegnato a un familiare (figlio) e ad un addetto alla casa (domestica), di inviare una raccomandata informativa dell’avvenuta notifica,non essendo tale adempimento previsto dalla legge. Ilrichiamo compiuto dalla contribuente all’art. 60, comma 1, lett. b - bis , d.P.R. n. 600 è inconferente, trovando tale norma applicazione solo allenotificazioni degli avvisi e degli altri atti impositivi che per legge devonoessere notificati al contribuente , mentre per la notifica “diretta” a mezzoposta delle cartelle di pagamento opera la diversa previsione di cui all’art. 26 cit. che, come detto, non prevede la comunicazione dell’avvenutanotificazione al destinatario nel caso in cui il plico non sia consegnatodirettamente a quest’ultimo dall’operatore postale , e neppure nelcaso più specifico di consegna del plico al portiere . In ciò sta , del resto, lasemplificazione che il legislatore ha voluto per la notificazione “diretta”, adopera dell’agente della riscossione, delle cartelle di pagamento , ciò al finedi accelerare e snellire le operazioni della riscossione coattiva . Ilregime differenziato della notificazione diretta – che invero si discosta dalregime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale – ha peraltrosuperato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 / 2018) . 2.3.Quanto al tema del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento , va osservato che è principio consolidato nella giurisprudenzadi questa Corte quello secondo cui l ’ avviso di ricevimento costituisce prova dell ’ eseguita notificazione (cfr. Cass. n. 23213 /2014 ; Cass.n. 15795 /2016 ), assistito dall ’ efficacia probatoria di cui all ’ art. 2700 c.c.,avendo natura di atto pubblico, con la conseguente imprescindibile necessitàche la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso; etale affermazione è valida sia in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 11708/2011)sia in caso di notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890del 1982 (Cass. n. 24852 /2006 ; Cass. n. 3065 /2003 ) . Proprio in ragione della natura di atto pubblico spettante all ’ avviso di ricevimento della raccomandata , l’attività complessivamente svolta dell’ufficialepostale (sia quella espressamente consacrata nell ’ avviso di ricevimentoche quella presupposta, come l ’ accertamento della qualità del consegnatariodell’atto in relazione alla previsione del D.M. 9 aprile 2001, art.39) resta assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall ’ art.2700c.c., con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrariosia fornita mediante querela di falso (così Cass. n. 11708/2011 cit.). Inaltri termini, ove il destinatario dell’atto si dolga di non aver ricevuto la notificazione,è onerato della proposizione della querela di falso per far accertare il carattere apocrifo della firma, aggredendo in tal guisa l’attestazionecon cui il pubblico ufficiale ha affermato la corrispondenza soggettivatra il destinatario e il consegnatario/firmatario della relata . In questeipotesi, la querela di falso non è tesa ad aggredire sic et simpliciter l’autenticitàdella sottoscrizione, bensì l’attestazione del pubblico ufficiale inessa insita, vale a dire l’avvenuta apposizione della firma sull ’avviso ad operadi persona per tale identificatasi (v. Cass. n. 16640/2025). Sicché, questa Corte ha affermato, in più di un’occasione (Cass. n. 3014/1975; Cass. n. 2246/1981; Cass. n. 1783/2001; Cass. n. 3065/2003; Cass. n. 24852/2006; Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 22058/2019; Cass. n. 6028/2023), che il destinatario di un avviso di ricevimentoche affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, dinon aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnarel’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso . In fattispecie analoghe a quella qui in esame, questa Corte (Cass. n. 29022/2017) ha affermato che , in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art.26, comma 1, seconda parte d .P.R. n. 602 del 1973, mediante inviodiretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento,trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinarioe non quelle della l egge n. 890 del 1982 ( Cass. n. 12083/2016 ) , conla conseguenza che ogni questione relativa alla riferibilità della firma alla persona del destinatario della notifica non può che farsi valere a mezzodi querela di falso della notifica effettuata dall ’ ufficiale postale ( cfr. Cass., sez, un., n. 9962/2010 ; più di recente cfr. anche Cass. n. 25487/2025). 2.4.La sentenza impugnata, nell’affermare che la contribuente non aveva «propostoquerela di falso, unica procedura che potrebbe dimostrare la nonavvenuta notifica », si è conformata ai principi testé richiamati, e va pertantoesente dalle censure mossele. 2.5.Né può fondatamente sostenersi, contrariamente a quanto affermato dallaricorrente, che la querela di falso non poteva essere proposta fino a quandol’Ufficio non avesse prodotto gli originali degli avvisi di ricevimento disconosciuti.A questo riguardo deve infatti ricordarsi che la querela di falsoè ben proponibile anche avverso un documento prodotto in copia, in quanto finalizzata a far dichiarare direttamente la falsità della sottoscrizione come apparentemente apposta sulla prodotta fotocopia (Cass.n. 8718 /2023 , specificamente riferita all’ipotesi di querela di falso propostacontro copia di una scrittura privata, ma recante considerazioni valevolianche rispetto alla copia di un atto pubblico ) . Non è discutibile , infatti, che l ’ efficacia probatoria (piena) della copia fotostaticadi un documento conforme all ’ originale alterato o contraffatto sipresta ad essere rimossa con il giudizio di falso. « Invero, la sentenza che,definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera ipropri effetti anche sull’originale eventualmente presente, perché se è il fattorappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), acostituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, pereffetto della lor o giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell’originale»(così la già citata Cass. n. 8718 /2023; sulla possibilità di proporrequerela di falso anche contro un documento prodotto in copia v. anche, sia pure con riferimento a fattispecie diversa, Cass. n. 24029/2024). 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto inammissibile per tardività l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento presupposte, qu ando invece l’azionegiudiziaria della contribuente non era soggetta ad alcun termine didecadenza, tendendo ad accertare l’inesistenza del diritto di iscrivere ipoteca. Secondo la ricorrente, per effetto dell’erronea declaratoria di tardività del proprio originario ricorso, i giudici di merito non avevano preso posizione sull’eccepita prescrizione dei crediti vantati dall’Ufficio , prescrizioneche poteva essere comunque dedotta. 4.Il motivo è inammissibile e, comunque, anche infondato. 4.1. È inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato né l’esatto locus processuale in cui l’eccezione di prescrizione sarebbestata sollevata, né i termini in cui la detta prescrizione sarebbe statadedotta, impedendo così di verificare se l’eccezione sia stata o meno formulatanel rispetto delle condizioni di ammissibilità per essa previste e qualesia stato il suo preciso tenore (Cass. n. 11659/2020). 4.2. È comunque infondato poiché la ricorrente, nell’affermare che la propriaazione non sarebbe soggetta a termini decadenziali, « avendo ad oggettol’accertamento negativo del vantato credito per il maturarsi dei termini di prescrizione a seguito della inesistenza - nullità dell’iscrizione ipotecariae degli atti presupposti », oltre a non chiarire quali sarebbero i motividi “inesistenza - nullità” degli atti impugnati, si pone in contrasto con ilconsolidato orientamento di questa Corte che non ammette un’azione di mero accertamento nel processo tributario , incompatibile con la sua naturaimpugnatoria (Cass. n. 8015/2025). A livello sistema tico , la correttezza della formazione della pretesa tributaria ̀ assicurata dall’ordinamento mediante il rispetto di una sequenzaordinata di atti secondo una progressione determinata, con le relativenotificazioni, e tali atti , ciascuno diretto a perseguire uno specifico fine,sono destinati a far emergere detta pretesa e a porla all’interno della sfera di conoscenza del contribuente, allo scopo, principalmente, di consentireun efficace esercizio del diritto di difesa. Il riflesso processuale di siffatta impostazione logico - giuridica è individuato nel principio di sindacabilità limitata del singolo atto della sequenza,entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 d. lgs. n. 546 del1992, con l’ulteriore necessità di distinguere gli atti obbligatoriamente impugnabili, secondo il catalogo previsto dall’art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992,da quelli impugnabili facoltativ amente . Per quanto rileva nel la presente causa , la sequenza è costituita dall e cartelle di pagamento (obbligatoriamente impugnabil i ) e dall’iscrizione ipotecaria disposta in forza dell e cartell e ( anch’essa obbligatoriamente impugnabile). Tanto la cartella di pagamento che l ’iscrizione di ipoteca sonoinfatti individuat i, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. d) ed e - bis ), d.lgs. n. 456 del 1992, come att i obbligatoriament e impugnabil i nel terminedecadenziale, e la contribuente non ha in alcun modo dimostrato diaverne avuto conoscenza entro sessanta giorni antecedenti alla notifica del ricorso avanti al giudice tributario di primo grado e, dunque, tempestivamenteai fini degli artt. 19 e 21 d. lgs. n. 546 del 1992. Èsì vero che nell’articolazione del motivo in esame la contribuente afferma dinon aver ricevuto la notifica delle cartelle e dell’iscrizione ipotecaria, ma taleaffermazione dà per assunta una circostanza – appunto la mancata notificazionedegli atti impugnati – che è stata smentita dalla CTR, che ha invecestatuito che « le notifiche dell’iscrizione dell’ipoteca e delle quattro cartelleesattoriali sono state regolarmente eseguite» . 5. Il ricorso va dunque rigettato , con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali , liquidate come in dispositivo. P.Q.M LaCorte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento , in favore dellecontroricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 5 . 9 00,00 per compensi ,