CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - -Consigliere - -Consigliere - CC– 20 / 0 4 /202 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8920del ruolo generale dell’anno 2022proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al controricorso, elettivamente Oggetto: iva –diniego di rimborso –decadenza - domiciliata in Roma, via di Ripetta, n. 142, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Puglia, n. 97/2/2022, depositata il 20 gennaio 2022; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso un provvedimento di diniego del rimborso iva relativo all’anno 2003 chiesto da [OSCURATO:PERSONA] a seguito della cessazione dell’attività; avverso il suddetto provvedimento di diniego la contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: ai fini dell’ottenimento del rimborso non era necessaria la compilazione del quadro VR nella dichiarazione, essendo peraltro esaustiva la compilazione del quadro RX, posto che il rimborso conseguiva alla cessazione dell’attività; era da considerarsi nuova la questione relativa alla contemporanea compilazione dei quadri RX e RX4; non poteva rivolgersi a danno della contribuente la circostanza che la richiesta di produzione della documentazione comprovante l’effettività del diritto al rimborso era stata fatta oltre i dieci anni entro i quali vi è l’obbligo di conservazione delle scritture contabili; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cass azione della sentenza affidato a un unico motivo, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; ritenuto che: con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2220 e 2697, cod. civ., per avere riconosciuto il diritto al rimborso iva nonostante che questa non avesse prodotto la documentazione contabile comprovante la effettività del diritto, pur essendo attore in senso sostanziale e quindi tenuto a fornire la prova del proprio diritto, essendo suo onere conservare la documentazione contabilee produrla in giudizio; inoltre, evidenzia che non correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che l’eccezione dell’amministrazione circa la mancata prova dell’effettività del credito fosse sottoposta a limiti processuali; il motivo è fondato; va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del motivo, in quanto con il presente motivo si prospetta la questione della correttezza in diritto della pronuncia censurata sulla questione di fondo della presente controversia relativa alla sussistenza del diritto della contribuente ad ottenere il rimborso dell’iva relativo all’anno 2003, anno in cui la stessa ha cessato la propria attività ed essa è strettamente correlata alla decisione censurata; né può ritenersi, come invece argomentato dalla controricorrente, che il giudice del gravame aveva compiuto un accertamento in fatto in ordine alla esistenza del credito, non potendosi a tal fine ritenersi sufficiente la indicazione nella dichiarazione iva, né risultando che nella pronuncia censurata si sia fatto riferimento ad atti di riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione finanziaria né, infine, che la stessa abbia motivato per relationem alla decisione di primo grado, non risultando riportato alcun passaggio motivazionale della suddetta decisione; si evince dagli atti di causa che l’amministrazione finanziaria aveva emesso il provvedimento di diniego del rimborso in base alla considerazione che non era stato compilato il modello VR e che era intervenuta la decadenza; inoltre, la stessa amministrazione finanziaria evidenzia, nel suo ricorso, che, a seguito della impugnazione del provvedimento di diniego del rimborso, la stessa si era costituita in giudizio “con controdeduzioni depositate il 16 giugno 2014, mediante le quali ribadivala legittimità del provvedimento di diniego impugnato per omessa presentazione, da parte della ricorrente, del mod. VRe per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 21, del d.lgs. n. 546 del 1992”; la stessa ricorrente, inoltre, pone in evidenzia che successivamente, il 17 marzo 2016, aveva chiesto un rinvio dell’udienza e il 25 maggio 2016 aveva depositato memorie aggiuntive con le quali aveva rappresentato che la sua richiesta di produzione della documentazione era rimasta senza esito e che, dunque, non avendo la contribuente assolto al proprio onere di prova, non poteva essere riconosciuto il diritto al rimborso richiesto; la questione, pertanto, da esaminare è relativa alla sussistenza o meno dell’onere della contribuente di produrre la documentazione attestante l’effettività del proprio diritto al rimborso; in termini generali va osservato che nel giudizio tributario promosso per conseguire il rimborso dell'Iva versata in eccesso, il contribuente assume la veste di attore anche in senso sostanziale, nel senso che questi è tenuto a provare, in linea generale, i fatti costitutivi della propria pretesa; d’altro lato, l’amministrazione finanziaria può contrastare la pretesa del contribuente prospettando eccezioni dirette a far venire meno la legittimità della pretesa, sicchè c ostituisce eccezione in senso stretto lo strumento processuale con il quale l'amministrazione finanziaria faccia valere un fatto giuridico nuovo, avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa avanzata dal contribuente (cfr. Cass., 29 ottobre 2020, n. 23862); la questione, dunque, della inesistenza della documentazione comprovante l’effettivo del credito non può ritenersi avulsa dal thema decidendum, comportando la deduzione di una argomentazione difensiva non riconducibile alla eccezione in senso stretto per le quali soltanto è previsto il limite della deducibilità in giudizio; non correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria non poteva richiedere, in giudizio, alla contribuente di dare la prova dell’esistenza del proprio credito per il quale aveva chiesto il rimborso; inoltre, con riferimento alla questione dell’onere di conservazione della documentazione contabile, questa Corte (Cass. civ., 21 giugno 2023, n. 17750; Cass. civ., 18 maggio 2018, n. 12291 ; Cass. civ., 25 novembre 2010, n. 23974) ha evidenziato, ai fini di tale prova, l'irrilevanza dell'obbligo, previsto dall'art. 2220, cod. civ., di conservare le scritture contabili solo per un periodo di dieci anni, poichè l'onere di conservazione della documentazione deve essere distinto da quello della prova in giudizio, che segue le regole generali di cui all'art. 2697 cod. civ.; con la pronuncia 12 ottobre 2018, n. 25464, questa Corte, nel confermare il principio, ha anche escluso che ciò contrasti con l'art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto tale norma garantisce tutela sul piano convenzionale ai soli crediti già accertati, nonchè liquidi ed esigibili, ossia a quelli che possano ritenersi parte del patrimonio dell'individuo.ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione delle