Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 36481/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 1557-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 892/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Il dott. ing. [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad ottenere dal Tribunale di Agrigento decreto ingiuntivo per la somma capitale di C 104.474,23 a carico dell'AUSL n° 1 di Agrigento a titolo di compenso per l'opera professionale espletata in dipendenza dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale di Licata commessagli dall'Ente sanitario.

L'Azienda U.S.L. n° 1 di Agrigento propose opposizione avanti il Tribunale acragantino ed all'esito il primo Giudice ebbe a rigettare l'opposizione spiegata dall'Ente sanitario.

L'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento - già AUSL n° 1 - propose gravame avanti la Corte d'Appello di Palermo che, resistendo il Marchica, ebbe ad accogliere l'impugnazione revocando il provvedimento monitorio e rigettando la pretesa avanzata dal professionista.

Osservava il Collegio panormita come il rapporto con l'Ente sanitario era regolato dalla disciplina contrattuale che vincolava tre professionisti, da ritenersi costituenti raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi della legge 104/94, e che detta disciplina prevedeva che la rappresentanza spettava al solo ing.

Macchiarola.

Pertanto, in difetto di prova del venir meno del mandato conferito al Collega, il singolo professionista aderente non poteva svolgere direttamente pretesa verso l'Ente pubblico committente.

Inoltre, osservava la Corte siciliana, il Marchica non aveva fornito in causa elementi fattuali atti ad individuare l'opera professionale effettivamente da lui svolta nell'ambito dell'opera collettiva ai fini della corretta quantificazione del compenso personalmente dovutogli.

Avverso la citata sentenza il Marchica ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, illustrato anche con nota difensiva.

L'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ha resistito con controricorso.

I All'odierna pubblica udienza, lette le conclusioni del P.G. nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA] - accoglimento del ricorso - in assenza dell'apposita istanza di trattazione orale, questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

Ragioni della decisione Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s'appalesa privo di fondamento e va rigettato.

In limine la Corte deve rilevare come parte resistente appaia ritualmente costituita in questo giudizio, benché la notificazione del controricorso, avviata entro il termine perentorio ex art 370 cod. proc. civ., non intervenuta.

Difatti il mancato perfezionarsi della notificazione risulta non imputabile al notificante - Cass. sez.

L n° 6846/10, Cass. sez. 2 n° 10874/12, Cass. sez.

L n° 17577/20 - posto che l'indirizzo del domiciliatario della parte ricorrente, siccome precisato nel ricorso, era errato quanto al numero civico.

Parte resistente non appena conosciuto dell'errore ha immediatamente riavviato il procedimento di notificazione - è stato concluso nel medesimo mese in cui fu avviato il primo tentativo di notifica - che, una volta emendato l'errore, è andato a buon fine.

Nemmeno appare di rilievo l'erronea indicazione, sempre nel ricorso, del numero identificativo della sentenza impugnata - n° 882/2015 - poiché comunque in causa risulta versata la sentenza portante il numero esatto - n° 892/2015 - e le parti hanno, nelle loro argomentazioni, operato concordemente riferimento a detta ultima decisione.

Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto ex artt. 1362 - 1371 cod. civ. art 77 cod. proc. civ. ed art 17 legge 109/94, posto che erroneamente il Collegio panormita ha ritenuto applicabile la disciplina ex lege 109/94 al rapporto contrattuale stretto da lui ed altri due professionisti con l'Ente sanitario, poiché ha malamente apprezzato la volontà contrattuale espressa nel disciplinare alla base dell'opera professionale affidata, in particolare il mandato assegnato al [OSCURATO:PERSONA] era meramente sostanziale e, non anche, processuale e non lumeggiava alcuna volontà convenzionale di costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti, disciplinato ex art 17 legge 109/94.

La censura proposta appare priva di pregio giuridico in quanto l'argomentazione critica svolta dalla parte si compendia, in buona sostanza, nella proposizione di un'esegesi della volontà contrattuale espressa dalle parti contrapposta alla ricostruzione fattane dal Collegio panormita.

Difatti la Corte siciliana ha puntualmente esaminato la disposizione del disciplinare, sottoscritto dalle parti e rilevante in causa ossia l'art. 2, per evidenziare come le disposizioni previste nello stesso lumeggiavano la volontà di predisporre un rapporto tra l'Ente pubblico committente ed i professionisti incaricati dell'opera intellettuale modellato su quello risultante dall'applicazione della normativa ex lege 104/1994, suo Regolamento e d.lgs. 406/1991 di recepimento della direttiva U.E..

I Giudici panormiti hanno puntualmente sottolineato come l'art 17 citata legge consentiva anche ai professionisti di costituire un raggruppamento temporaneo, al quale era applicabile la disciplina ex art 13 legge 109/94 predisposta per l'associazione temporanea d'imprese concorrenti, al fine di pervenire allo scopo di rendere più semplici e chiari i rapporti committenza pubblica - impresa o professionisti incaricati - al fine di realizzare, nel minor tempo possibile e con costi contenuti, l'opera pubblica programmata.

La Corte territoriale - contrariamente a quanto ritenuto dal P.G. - ha puntualmente evidenziato le ragioni della sua conclusione, ossia che le parti intesero stipulare un contratto coerente con la disciplinato posta dalla legge 109/94 e normativa collegata - così sostanziando la sua iniziale affermazione che un tanto era " evidente " - poiché ha rilevato come la regolamentazione ex ad 2 del disciplinare era conforme alla disciplina sulle ATI in quanto ne richiamava tutte le disposizioni caratteristiche ossia l'affidamento della rappresentanza a " tutti gli effetti " - quindi ad opinione della Corte anche processuale - ad uno solo dei professionisti; l'estraneità della committenza rispetto ai rapporti interni tra i professionisti; l'esclusione specifica della disciplina in tema di incarico collegiale - ad 7 tariffa ex lege 143/1949 - poiché il compenso era unico; la precisazione che l'incarico affidato era accettato in solido tra i professionisti; la espressa previsione della facoltà del singolo professionista di richiedere il pagamento del suo compenso ma sempre tramite il , professionista mandatario ".

A fronte di detta specifica ricostruzione ermeneutica della volontà pattizia, il Marchica svolge considerazioni fondate anche su arresti giurisprudenziali per lumeggiare come il mandato affidato al collega Macchiarola avesse solo natura sostanziale e non anche processuale - come invece specificatamente previsto dalla disciplina ATI - ma significativamente non si confronta con la pattuizione di cui all'ultimo comma dell'art 2, invece specificatamente valorizzata dal Collegio panormita a sostegno della sua statuizione.

La ricostruzione ermeneutica della volontà pattizia, siccome operata dalla Corte di merito, può esser sindacata da questa Suprema Corte - Cass. sez. 1 n° 4178/07, Cass. sez. 1 n° 9461/21 - solo quando evidenzia una violazione dei criteri ermeneutici legali, non anche quando la parte propone una ricostruzione esegetica - in tesi - migliore, come avviene nella specie.

Difatti l'intero ragionamento critico svolto nel ricorso serve a lumeggiare come l'espressione pattizia che all'ing.

Macchiarola è affidata la rappresentanza anche degli altri due professionisti verso la committenza " a tutti gli effetti " non comprendeva anche la rappresentanza processuale, siccome invece ritenuto motivatamente dal Collegio di merito in forza della latitudine del tenore letterale della disposizione pattizia e del suo inserimento nell'insieme delle altre previsioni, come detto del tutto coerenti con la disciplina in tema di raggruppamento temporaneo di professionisti ex lege 109/94.Con la seconda doglianza il Marchica denuncia violazione della norma ex art 112 cod. proc. civ. posto che il Collegio panormita ebbe a rilevare la mancata - da parte sua - dimostrazione dell'attività professionale effettivamente svolta, benché un tanto questione mai sollevata dall'Ente pubblico sanitario, che s'era limitato a richiedere il ridimensionamento dell'importo di condanna in dipendenza della nullità - parziale - della clausola afferente il compenso pattuito.

Con il terzo mezzo di impugnazione il ricorrente rileva violazione del disposto ex art 345 cod. proc. civ. poiché il Collegio siciliano non ha rilevato che, tempestivamente, l'Ente sanitario aveva contestato solo l'esigibilità del credito e non anche il suo ammontare, sicché la questione appariva nuova in sede di procedimento di gravame.

Con la quarta ragione di doglianza il Marchica lamenta violazione delle regole in materia di disciplina delle prove - artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. - in quanto la Corte distrettuale non ebbe a tener conto, rilevando la mancata prova dell'attività professionale espletata ai fini della quantificazione del suo credito, che lo stesso non era stato contestato da controparte, sicché aveva osservato il proprio onere probatorio dovendosi considerare il fatto non contestato.

Con la quinta doglianza il ricorrente deduce violazione dell'ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 - 1371 cod. civ. posto che il Collegio panormita non aveva rilevato che, a tenor del contratto, l'onorario pattuito era unico per tutti i tre professionisti incaricati, sicché l'obbligazione in favore dei soggetti creditori era solidale con conseguente irrilevanza dell'effettiva attività professionale svolta dal singolo professionista nei riguardi del soggetto debitore.

Con il sesto ed ultimo mezzo d'impugnazione il Marchica denunzia violazione delle regole in tema di ermeneutica contrattuale in relazione al disposto ex ad 1315 cod. civ. posto che la Corte panormita doveva adottare interpretazione della clausola afferente l'unitarietà del compenso in modo tale da conservare comunque la facoltà del singolo professionista di richiedere la sua quota del compenso.

Le cinque censure dianzi sunteggiate attengono tutte all'ulteriore autonoma ratio decidendi esposta dalla Corte panormita e fondata sulla mancata prova dell'opera professionale effettivamente svolta, circa la quale si pretende il compenso.

Tuttavia la conferma della statuizione in punto carenza di legittimazione del ricorrente, ossia dell'altra ratio decidendi autonoma che regge la decisione impugnata, comporta l'irrilevanza delle ulteriori censure che, se anche fondate comunque non porterebbero alla cassazione della sentenza resa dal Collegio panormita, sorretto già dalla prima autonoma ratio decidendi di cui al primo motivo di ricorso disatteso.

Al rigetto dell'impugnazione segue, ex art 385 cod. proc. civ., la condanna del Marchica al pagamento in favore dell'Ente sanitario resistente delle spese afferenti a questo Giudizio di legittimità, liquidate in C 5.800,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome tassato in dispositivo.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il Marchica alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, che liquida in C 5.800,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 1557-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 892/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Il dott. ing. [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad ottenere dal Tribunale di Agrigento decreto ingiuntivo per la somma capitale di C 104.474,23 a carico dell'AUSL n° 1 di Agrigento a titolo di compenso per l'opera professionale espletata in dipendenza dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale di Licata commessagli dall'Ente sanitario. L'Azienda U.S.L. n° 1 di Agrigento propose opposizione avanti il Tribunale acragantino ed all'esito il primo Giudice ebbe a rigettare l'opposizione spiegata dall'Ente sanitario. L'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento - già AUSL n° 1 - propose gravame avanti la Corte d'Appello di Palermo che, resistendo il Marchica, ebbe ad accogliere l'impugnazione revocando il provvedimento monitorio e rigettando la pretesa avanzata dal professionista. Osservava il Collegio panormita come il rapporto con l'Ente sanitario era regolato dalla disciplina contrattuale che vincolava tre professionisti, da ritenersi costituenti raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi della legge 104/94, e che detta disciplina prevedeva che la rappresentanza spettava al solo ing. Macchiarola. Pertanto, in difetto di prova del venir meno del mandato conferito al Collega, il singolo professionista aderente non poteva svolgere direttamente pretesa verso l'Ente pubblico committente. Inoltre, osservava la Corte siciliana, il Marchica non aveva fornito in causa elementi fattuali atti ad individuare l'opera professionale effettivamente da lui svolta nell'ambito dell'opera collettiva ai fini della corretta quantificazione del compenso personalmente dovutogli. Avverso la citata sentenza il Marchica ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, illustrato anche con nota difensiva. L'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ha resistito con controricorso. I All'odierna pubblica udienza, lette le conclusioni del P.G. nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA] - accoglimento del ricorso - in assenza dell'apposita istanza di trattazione orale, questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s'appalesa privo di fondamento e va rigettato. In limine la Corte deve rilevare come parte resistente appaia ritualmente costituita in questo giudizio, benché la notificazione del controricorso, avviata entro il termine perentorio ex art 370 cod. proc. civ., non intervenuta. Difatti il mancato perfezionarsi della notificazione risulta non imputabile al notificante - Cass. sez. L n° 6846/10, Cass. sez. 2 n° 10874/12, Cass. sez. L n° 17577/20 - posto che l'indirizzo del domiciliatario della parte ricorrente, siccome precisato nel ricorso, era errato quanto al numero civico. Parte resistente non appena conosciuto dell'errore ha immediatamente riavviato il procedimento di notificazione - è stato concluso nel medesimo mese in cui fu avviato il primo tentativo di notifica - che, una volta emendato l'errore, è andato a buon fine. Nemmeno appare di rilievo l'erronea indicazione, sempre nel ricorso, del numero identificativo della sentenza impugnata - n° 882/2015 - poiché comunque in causa risulta versata la sentenza portante il numero esatto - n° 892/2015 - e le parti hanno, nelle loro argomentazioni, operato concordemente riferimento a detta ultima decisione. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto ex artt. 1362 - 1371 cod. civ. art 77 cod. proc. civ. ed art 17 legge 109/94, posto che erroneamente il Collegio panormita ha ritenuto applicabile la disciplina ex lege 109/94 al rapporto contrattuale stretto da lui ed altri due professionisti con l'Ente sanitario, poiché ha malamente apprezzato la volontà contrattuale espressa nel disciplinare alla base dell'opera professionale affidata, in particolare il mandato assegnato al [OSCURATO:PERSONA] era meramente sostanziale e, non anche, processuale e non lumeggiava alcuna volontà convenzionale di costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti, disciplinato ex art 17 legge 109/94. La censura proposta appare priva di pregio giuridico in quanto l'argomentazione critica svolta dalla parte si compendia, in buona sostanza, nella proposizione di un'esegesi della volontà contrattuale espressa dalle parti contrapposta alla ricostruzione fattane dal Collegio panormita. Difatti la Corte siciliana ha puntualmente esaminato la disposizione del disciplinare, sottoscritto dalle parti e rilevante in causa ossia l'art. 2, per evidenziare come le disposizioni previste nello stesso lumeggiavano la volontà di predisporre un rapporto tra l'Ente pubblico committente ed i professionisti incaricati dell'opera intellettuale modellato su quello risultante dall'applicazione della normativa ex lege 104/1994, suo Regolamento e d.lgs. 406/1991 di recepimento della direttiva U.E.. I Giudici panormiti hanno puntualmente sottolineato come l'art 17 citata legge consentiva anche ai professionisti di costituire un raggruppamento temporaneo, al quale era applicabile la disciplina ex art 13 legge 109/94 predisposta per l'associazione temporanea d'imprese concorrenti, al fine di pervenire allo scopo di rendere più semplici e chiari i rapporti committenza pubblica - impresa o professionisti incaricati - al fine di realizzare, nel minor tempo possibile e con costi contenuti, l'opera pubblica programmata. La Corte territoriale - contrariamente a quanto ritenuto dal P.G. - ha puntualmente evidenziato le ragioni della sua conclusione, ossia che le parti intesero stipulare un contratto coerente con la disciplinato posta dalla legge 109/94 e normativa collegata - così sostanziando la sua iniziale affermazione che un tanto era " evidente " - poiché ha rilevato come la regolamentazione ex ad 2 del disciplinare era conforme alla disciplina sulle ATI in quanto ne richiamava tutte le disposizioni caratteristiche ossia l'affidamento della rappresentanza a " tutti gli effetti " - quindi ad opinione della Corte anche processuale - ad uno solo dei professionisti; l'estraneità della committenza rispetto ai rapporti interni tra i professionisti; l'esclusione specifica della disciplina in tema di incarico collegiale - ad 7 tariffa ex lege 143/1949 - poiché il compenso era unico; la precisazione che l'incarico affidato era accettato in solido tra i professionisti; la espressa previsione della facoltà del singolo professionista di richiedere il pagamento del suo compenso ma sempre tramite il , professionista mandatario ". A fronte di detta specifica ricostruzione ermeneutica della volontà pattizia, il Marchica svolge considerazioni fondate anche su arresti giurisprudenziali per lumeggiare come il mandato affidato al collega Macchiarola avesse solo natura sostanziale e non anche processuale - come invece specificatamente previsto dalla disciplina ATI - ma significativamente non si confronta con la pattuizione di cui all'ultimo comma dell'art 2, invece specificatamente valorizzata dal Collegio panormita a sostegno della sua statuizione. La ricostruzione ermeneutica della volontà pattizia, siccome operata dalla Corte di merito, può esser sindacata da questa Suprema Corte - Cass. sez. 1 n° 4178/07, Cass. sez. 1 n° 9461/21 - solo quando evidenzia una violazione dei criteri ermeneutici legali, non anche quando la parte propone una ricostruzione esegetica - in tesi - migliore, come avviene nella specie. Difatti l'intero ragionamento critico svolto nel ricorso serve a lumeggiare come l'espressione pattizia che all'ing. Macchiarola è affidata la rappresentanza anche degli altri due professionisti verso la committenza " a tutti gli effetti " non comprendeva anche la rappresentanza processuale, siccome invece ritenuto motivatamente dal Collegio di merito in forza della latitudine del tenore letterale della disposizione pattizia e del suo inserimento nell'insieme delle altre previsioni, come detto del tutto coerenti con la disciplina in tema di raggruppamento temporaneo di professionisti ex lege 109/94.Con la seconda doglianza il Marchica denuncia violazione della norma ex art 112 cod. proc. civ. posto che il Collegio panormita ebbe a rilevare la mancata - da parte sua - dimostrazione dell'attività professionale effettivamente svolta, benché un tanto questione mai sollevata dall'Ente pubblico sanitario, che s'era limitato a richiedere il ridimensionamento dell'importo di condanna in dipendenza della nullità - parziale - della clausola afferente il compenso pattuito. Con il terzo mezzo di impugnazione il ricorrente rileva violazione del disposto ex art 345 cod. proc. civ. poiché il Collegio siciliano non ha rilevato che, tempestivamente, l'Ente sanitario aveva contestato solo l'esigibilità del credito e non anche il suo ammontare, sicché la questione appariva nuova in sede di procedimento di gravame. Con la quarta ragione di doglianza il Marchica lamenta violazione delle regole in materia di disciplina delle prove - artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. - in quanto la Corte distrettuale non ebbe a tener conto, rilevando la mancata prova dell'attività professionale espletata ai fini della quantificazione del suo credito, che lo stesso non era stato contestato da controparte, sicché aveva osservato il proprio onere probatorio dovendosi considerare il fatto non contestato. Con la quinta doglianza il ricorrente deduce violazione dell'ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 - 1371 cod. civ. posto che il Collegio panormita non aveva rilevato che, a tenor del contratto, l'onorario pattuito era unico per tutti i tre professionisti incaricati, sicché l'obbligazione in favore dei soggetti creditori era solidale con conseguente irrilevanza dell'effettiva attività professionale svolta dal singolo professionista nei riguardi del soggetto debitore. Con il sesto ed ultimo mezzo d'impugnazione il Marchica denunzia violazione delle regole in tema di ermeneutica contrattuale in relazione al disposto ex ad 1315 cod. civ. posto che la Corte panormita doveva adottare interpretazione della clausola afferente l'unitarietà del compenso in modo tale da conservare comunque la facoltà del singolo professionista di richiedere la sua quota del compenso. Le cinque censure dianzi sunteggiate attengono tutte all'ulteriore autonoma ratio decidendi esposta dalla Corte panormita e fondata sulla mancata prova dell'opera professionale effettivamente svolta, circa la quale si pretende il compenso. Tuttavia la conferma della statuizione in punto carenza di legittimazione del ricorrente, ossia dell'altra ratio decidendi autonoma che regge la decisione impugnata, comporta l'irrilevanza delle ulteriori censure che, se anche fondate comunque non porterebbero alla cassazione della sentenza resa dal Collegio panormita, sorretto già dalla prima autonoma ratio decidendi di cui al primo motivo di ricorso disatteso. Al rigetto dell'impugnazione segue, ex art 385 cod. proc. civ., la condanna del Marchica al pagamento in favore dell'Ente sanitario resistente delle spese afferenti a questo Giudizio di legittimità, liquidate in C 5.800,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome tassato in dispositivo. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il Marchica alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, che liquida in C 5.800,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma de
Decreto Cassazione n. 36481/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris