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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44360/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 del TRIBUNALE di AOSTAes;Lato le par; \t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 24359/22 Jalo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. , gli ha applicato su richiesta la pena di anni due e mesi due di reclusione; che il ricorrente intitola "richiesta di revisione" l'impugnazione proposta avverso detto provvedimento, denunciando incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti nonché incapacità a stare in giudizio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che, peraltro, la definita "richiesta dì revisione" non è stata presentata da difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., poiché la procura allegata fa riferimento al solo "ricorso per cassazione"; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 del TRIBUNALE di AOSTAes;Lato le par; \t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 24359/22 Jalo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. , gli ha applicato su richiesta la pena di anni due e mesi due di reclusione; che il ricorrente intitola "richiesta di revisione" l'impugnazione proposta avverso detto provvedimento, denunciando incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti nonché incapacità a stare in giudizio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che, peraltro, la definita "richiesta dì revisione" non è stata presentata da difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., poiché la procura allegata fa riferimento al solo "ricorso per cassazione"; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 44360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris