CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20572/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chi,ricorrente;nei confronti diBPER - [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Nicolini,controricorrente;avverso la sentenza n. 2195/2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna il 23agosto 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29758/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 20572/2026Data pubblicazione 18/06/20261. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, laBanca Popolare dell’Emilia-Romagna (già [OSCURATO:PERSONA] di Lanciano e Sulmona),oggi [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo: di essere titolare dal 2004 di taluni rapportidi conto corrente e conti collegati, con relativa concessione di una linea dicredito; che la banca aveva unilateralmente addebitato alla correntista interessi,anche anatocistici, spese e commissioni, a vario titolo pretesi e mai pattuiti ocontra legem; che la banca aveva applicato tassi d’interesse superiori rispetto allimite soglia-usura; di aver sottoscritto con la stessa banca due contratti dimutuo ai quali erano stati applicati tassi di mora usurari poiché superiori allasoglia usura fissata nel trimestre di sottoscrizione dei medesimi.Pertanto, la società concludeva chiedendo al Tribunale di Modena: 1. diaccertare l’effettivo saldo in linea capitale dei rapporti di conto corrente oggettodi contestazione e di condannare la banca al pagamento in favore dellacorrentista della somma di €. 123.481,65; 2. di accertare la gratuità dei contrattidi mutuo per violazione di legge e conseguentemente condannare la banca allarestituzione delle somme medio tempore riscosse a titolo di interessi e pari ad €.1.408.940,00.Le domande proposte venivano rigettate sia in primo grado, dal [OSCURATO:PERSONA], che in sede di gravame, dalla Corte di appello di Bologna.In particolare, per quel che interessa in questa sede, la Corte territorialeha ritenuto la commissione di massimo scoperto legittima in relazione alla suafunzione ed alla sua natura (remunerazione per la messa o la tenuta adisposizione di una determinata somma), nonché, nel caso di specie, in quantospecificatamente pattuita. Peraltro, secondo la Corte, «quanto alla “sua concretaapplicazione” la verifica della sua legittimità non può essere esplorativamentedemandata ad una richiesta di c.t.u., tanto più che la stessa appellante non offrealcun elemento o parametro di riferimento in proposito, pur avendo sottoposto actp gli estratti in suo possesso, solo parziali, e dalle quali nulla si ricava alriguardo; a tacer del fatto che nessuna specifica indicazione di poste illegittime èstata allegata. Né è stata avanzata richiesta di esibizione degli estratti mancanti,quanto a due dei tre c/c.». Quanto alla deduzione dell’applicazione di tassiusurari, la Corte ha ritenuto che «l’unica legittima formula di calcolo è quellaadottata dalla Banca d’Italia per il calcolo del tegm, in quanto trasfuso nei d.m. diNumero registro generale 29758/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 20572/2026Data pubblicazione 18/06/2026riferimento, e che quindi va adottata per il calcolo del teg contrattuale (ancoraCass. 12965/2016), sicchè ogni diverso parametro non può essere preso inconsiderazione». Inoltre, la Corte accertava la non usurarietà dei tassi applicatisia ai contratti di mutuo che ai contratti di conto corrente.2. - Avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso percassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso BPER - [OSCURATO:SOCIETA]L’istituto di credito ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omessa motivazione e/o omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti el’omesso accertamento della illegittimità della commissione di massimo scopertoin punto di pattuizione e di applicazione della stessa. La ricorrente, inoltre, siduole della mancata ammissione della consulenza tecnica.In particolare, la ricorrente contesta la motivazione della sentenza nellaparte in cui il giudice d’appello ha concluso per la legittimità dell’applicazione, daparte della banca, ai conti correnti oggetto di contestazione, della commissione dimassimo scoperto: al contrario, la legittimità della commissione di massimoscoperto avrebbe dovuto essere valutata attraverso una consulenza tecnico-contabile che, ove ammessa, avrebbe consentito di verificare i profili di illiceitàda cui la previsione e l’applicazione della c.m.s. risultano essere affette.Il motivo in esame si presenta inammissibile.Sotto il dedotto profilo di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.,deve rilevarsi che si è al cospetto di cd. sentenza «doppia conforme» e di ricorsoper cassazione introdotto dopo la data dell'11 settembre 2012:conseguentemente, l'impugnazione di legittimità è ammessa esclusivamente peri motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., qualoral'impugnazione sia proposta verso la sentenza d'appello che confermi (come nelcaso in esame) la decisione di primo grado per le stesse questioni, inerenti allequestioni di fatto, poste alla base della decisione appellata. Peraltro, perNumero registro generale 29758/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 20572/2026Data pubblicazione 18/06/2026giurisprudenza di legittimità costante, per superare l’inammissibilità derivantedalla «doppia conforme», la parte ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così, Cass. Sez. 3,28/02/2023, n. 5947, Rv. 667202 - 01).Nel caso di specie, la parte non ha neppure allegato una diversità dellemotivazioni sottese alle due decisioni di merito.Sotto il profilo del difetto di motivazione, il motivo è inammissibile perchénon si misura con la ratio decidendi contenuta nella decisione impugnata. LaCorte d'Appello, infatti, a pagina 2 della sentenza, ha dato atto del contenuto delmotivo di appello, riferito anche alla nullità della commissione di massimoscoperto: tuttavia, successivamente, ha espressamente affermato chel’insussistenza del vizio di nullità in considerazione della natura e funzione dellacommissione di massimo scoperto. Come si vede, dunque, la decisione non èaffatto priva di motivazione.La ricorrente, poi, si duole della circostanza che il giudice territoriale nonabbia provveduto a disporre una consulenza tecnica.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla necessità eutilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile percassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo,peraltro, la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd.«doppia conforme» (Cass. Sez. L., 25/08/2023, n. 25281, Rv. 669071 - 01).È stato, poi, precisato dalla giurisprudenza di legittimità che la decisione diricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un poterediscrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente ilrigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando dipoter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi allavalutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare adisattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che laconsulenza avrebbe potuto accertare.Nel caso di specie, oltre che a ribadire nuovamente l’inammissibilità delmezzo di impugnazione per l’ipotesi già evidenziata di «doppia conforme», ilNumero registro generale 29758/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 20572/2026Data pubblicazione 18/06/2026Collegio osserva che la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione circa lanon necessità di disporre una consulenza tecnica. In particolare, la Corte haaffermato che, «quanto alla “sua concreta applicazione” la verifica della sualegittimità non può essere esplorativamente demandata ad una richiesta di c.t.u.,tanto più che la stessa appellante non offre alcun elemento o parametro diriferimento in proposito, pur avendo sottoposto a ctp gli estratti in suo possesso,solo parziali, e dalle quali nulla si ricava al riguardo; a tacer del fatto chenessuna specifica indicazione di poste illegittime è stata allegata. Né è stataavanzata richiesta di esibizione degli estratti mancanti, quanto a due dei trec/c.».In altre parole, con un giudizio che non può essere oggetto di rivalutazionein questa sede di legittimità, la Corte di appello ha evidenziato che la consulenzasarebbe stata esplorativa e che l'appellante non aveva offerto alcun elementotale da giustificare l'accertamento tecnico richiesto.2. - Con il secondo motivo di impugnazione ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p.,dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 2 Legge n. 108/1996.Anche tale mezzo è inammissibile poiché la Corte di appello ha calcolato iltasso soglia in conformità ai principi di diritto espressi dalle Sezioni unite dellaCorte. Queste, infatti, hanno stabilito che la disciplina antiusura, essendo volta asanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione alcontratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensionenell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non precludel'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticatodagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degliinteressi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta deipunti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quartocomma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali nonrechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andràeffettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivodegli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.Numero registro generale 29758/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 20572/2026Data pubblicazione 18/06/2026Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria)pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazionedell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresìapplicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, deld.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato lascelta di far valere l'uno o l'altro rimedio. (Cass. Sez. U., 18/09/2020, n. 19597,Rv. 658833 - 01; ma si veda, di recente, Cass. Sez. 3, 13/06/2024, n. 16526,Rv. 671298 - 02 secondo la quale la disciplina antiusura, essendo volta asanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione alcontratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensionenell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non precludel'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticatodagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degliinteressi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta deipunti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quartocomma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali nonrechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andràeffettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivodegli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misurausuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazionedell'art. 1224, comma 1, c.c.).3. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 29758/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 20572/2026Data pubblicazione 18/06/2026condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 6.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]