CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ada, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Basso-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, Sezione II Civile, n.297/2023 del 2/03/2023, pubblicata in data 23/03/2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza n. 297/2023, emessa dalla Corted’appello di Torino, Sez. II civile, nel giudizio R.G. 1227/20 in data 2/03/2023,pubblicata il 23/03/2023, notificata a mezzo pec in data 12/04/2023 con cuisi respingeva l’appello proposto dal suo dante causa, [OSCURATO:PERSONA], e siconfermava la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale civile di Biella,n. 25/2020, emessa in data 31/01/2020, pubblicata il 6/02/2020.Numero registro generale 13826/2023Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 15242/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’udienza le parti hanno prodotto memorie.Nella memoria depositata in data 16/03/2026 i controricorrenti chiedonol’applicazione di tutte le sanzioni processuali previste dall’art. 96 c.p.c.La Corte si è riservata di depositare la motivazione dell’ordinanza entro iltermine di sessanta giorni dalla data della decisione in camera in consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è improcedibile.Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata amezzo pec in data 12/04/2023.La dichiarazione - contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenutanotificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - lanotificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve diimpugnazione ex art. 325 c.p.c. e, quale manifestazione di autoresponsabilitàdella parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quantodichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel terminestabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relatadi notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e diricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibilerecuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva,produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U,06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832).Il descritto onere non risulta, nella specie, adempiuto.Il ricorrente ha, infatti, depositato copia della gravata sentenza, priva,tuttavia, della relazione di notificazione (ovvero delle copie dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né dettadocumentazione è stata prodotta dalle altre parti o, comunque, acquisita agliAd impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure ilprincipio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass.30/04/2019, n. 11386), in forza del quale, pur in difetto della produzione diNumero registro generale 13826/2023Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 15242/2026Data pubblicazione 20/05/2026copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione dellamedesima, prescritta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso percassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la suanotificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimogiorno dalla pubblicazione della sentenza: invero, a fronte di una sentenzapubblicata il 23/03/2023, la notifica del ricorso è avvenuta il 12/06/2023,oltre, quindi, il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione.2. Il rilievo dell’improcedibilità del ricorso preclude, prima di ogni altro, quellodella sua inammissibilità.Invero, il ricorso è proposto da [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara erede diLuigi ma non documenta tale sua qualità, nemmeno - del resto - indicando inricorso di produrre prove al riguardo.Il ricorso, se si potesse superare il rilievo di improcedibilità, sarebbe pertantoinammissibile in applicazione del seguente principio: “colui che, assumendo diessere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudiziocivile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione,o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità dierede di quest'ultima” (Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014, Rv.630997-01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11276 del 10/05/2018, Rv. 648916-01).Il principio è stato di recente ribadito da questa Corte: il soggetto che abbiaproposto ricorso per cassazione, ovvero vi abbia resistito proponendocontroricorso, nell’asserita qualità di successore, a titolo universale, di coluiche era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltantoallegare la propria legittimazione processuale per essere subentrato nellamedesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire laprova con riscontri documentali, la cui mancanza attenendo alla regolareinstaurazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio, delle circostanzecostituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo (Sez.3, Ordinanza n. 10796 del 2026, non massimata).3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 13826/2023Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 15242/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrenteex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., come richiesto dalla controparte, non essendo,a tal fine, sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesiprospettate, ma occorrendo la mala fede o la colpa grave della partesoccombente, ravvisabile nell'ipotesi - non sussistente nella fattispecie inesame - di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertirefacilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (S.U.,Sentenza n. 9912 del 20/04/2018, Rv. 648130-02).4. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 devedarsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spesedi lite, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi, oltre a € 200,00 peresborsi ed oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026, nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il Presidente