CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 maggio 2021 la Corte d'Appello di Catania, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da D'AMATO Gianni con cui si chiedeva la modifica del provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale di Catania in data 4.12.2017 e dichiarava inammissibile l'istanza avanzata dall'imputato relativa all'applicazione del vincolo della continuazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - D'AMATO Gianni deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.68 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non asseverati da alcun atto a sostegno della ipotesi formulata, a fronte di decisione immune da vizi in diritto. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 202.2_