CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 24/05/2021 del Tribunale di Milano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], revocava la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, confermando la condanna della predetta Marra per il reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. sulla competenza territoriale, è manifestamente infondato poiché è afferente a una supposta violazione di norme processuali che è smentita dagli atti processuali e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la persona offesa riceve la rappresentazione fraudolenta dell'evento e rimane, pertanto, circoscritta al luogo in cui ha sede la compagnia assicurativa frodata (Sez. 2, n. 48097 del 13/06/2019, Miranda, non nnassimata), come correttamente non ha mancato di rilevare la Corte d'appello di Milano alla pag. 4 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo, che contesta il vizio motivazionale per la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo dell'assenza di prova degli elementi richiesti dalla norma per la sussistenza del reato contestato alla ricorrente, è manifestamente infondato poiché è afferente a una supposta violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta che non è rivisitabile nel giudizio di legittimità, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico della prevenuta); osservato che il terzo motivo, che contesta il vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto e, segnatamente, in ordine alla mancata applicazione del minimo edittale, non si confronta con le argomentazioni esposte alla pag. 5 della sentenza impugnata in punto di valutazione della congruità della pena già inflitta dal primo giudice, non ravvisandosi una speciale tenuità dell'eventuale guadagno che l'imputata avrebbe ottenuto laddove la compagnia assicurativa non si fosse tempestivamente avveduta della simulazione del sinistro; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso