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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16807/2023

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP C/0 TRIBUNALE REGGIO EMILIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Bologna [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi territorialmente incompetente a conoscere dei reati delle imputazioni di cui ai capi da 1) a 7), ascritte in concorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernenti più ipotesi (consumate ovvero tentate) di violazione dell'art. 493-ter cod. pen., ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Bologna, in precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. 2.

Segnatamente, il Tribunale di Bologna, dopo aver separato il procedimento per il reato di calunnia a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (riguardo al quale si era dichiarato competente), con sentenza in data 28 giugno 2021, sul presupposto della medesimezza del disegno criminoso tra i fatti di cui ai capi da 1) a 7) e, pertanto, della sussistenza del vincolo della connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1 let. b), cod. proc. pen., rilevata la pari gravità dei reati (essendo contestate tutte ipotesi di cui all'art. 493-ter c.p.), rilevata altresì l'impossibilità di individuare il /ocus commissi delicti del fatto commesso per primo, così come di quello di ciascuna delle altre ipotesi contestate ai capi da 1) a 7), escludeva la possibilità di determinare la competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, c.p.p.

Per tale via, procedeva all'individuazione del giudice competente in virtù dei criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p. e - esclusa la possibilità di ricorrere al criterio di cui al primo comma «poiché l'azione di utilizzo della carta donata, azione che integra il reato in questione, non può essere frammentata né spezzettata» e, sussidiariamente, a quello di cui al secondo comma la cui applicazione, attesa la diversità dei luoghi di residenza, domicilio o dimora nel territorio nazionale degli imputati, reputava contraria al principio del simultaneus processus - indicava quale unico possibile criterio di riferimento quello di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p..

Per l'effetto, individuava quale giudice territorialmente competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avendo la relativa Procura della Repubblica iscritto per prima la notizia di reato.

3. La soluzione non è condivisa dal giudice rimettente che, pur concordando con il Tribunale di Bologna sulla configurabilità della connessione tra tutti in reati e sulla loro pari gravità, ha dissentito sulla possibilità di applicare le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., ritenendo invece doversi avere riguardo al «luogo di consumazione del reato residuo, l'unico per il quale è acclarato il /ocus commissí delícti», individuato in quello di cui al capo 5), siccome perpetrato tramite prelievo in contanti presso uno sportello bancomat in Bologna, nonché tramite pagamento POS situato in [OSCURATO:PERSONA] (gli altri reati essendo pacificamente consumati mediante pagamenti su terminali POS con riferimento ai quali non era stato possibile individuare il luogo di ciascuna illecita transazione).

Pertanto, in applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., «a prescindere dall'epoca di consumazione», ha ritenuto che la competenza spettasse al Tribunale di Bologna.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 11 novembre 2022, ha prospettato l'attribuzione della competenza al Tribunale di Bologna.

5. Il comune difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria e conclusioni scritte, rispettivamente in data 10 e 14 novembre 2022, con le quali ha chiesto a questa Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Bologna, mentre il 18 novembre 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, va risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Tribunale di Bologna, che per primo l'ha declinata.

3. Occorre premettere come, in sede di decisione sul conflitto (sia di competenza, sia di giurisdizione), fermo restando l'ancoraggio alla prospettazíone fattuale introdotta dall'organo dell'accusa, è principio pacifico quello per cui la Corte regolatrice esercita appieno la funzione giurisdizionale, intesa come verifica della corrispondenza tra fatto (descritto nella contestazione) e fattispecie astratta (norma incriminatrice di riferimento).[OSCURATO:PERSONA]. là:. 18621 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zimarmani, Rv. 269585 si è, invero, statuitoi in sede di risoluzione del conflitto la Corte di cassazione, (anche al fine di apprezzare una eventuale duplicazione delle contestazioni), è chiamata a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso.

Inoltre, la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo agli elementi di fatto risultanti dalla contestazione formulata dal pubblico ministero (a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili: Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, confl. comp. in proc.

Giugliano, Rv. 273484-01; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, confl. comp. in proc.

Novarese, Rv. 264539-01; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782-01), spettando tuttavia al giudice, e in ultima istanza, se vi è conflitto, alla Corte regolatrice, la qualificazione penalistico-processuale dei medesimi elementi, e l'individuazione, su tale base, del criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza stessa.

4. Ciò detto, trascorrendo al caso che ci occupa, va osservato che, nonostante le imputazioni riguardino ipotesi di cui all'art. 493-ter cod. pen., sia tentate che consumate, entrambi i giudici di merito hanno correttamente ritenuto i reati di pari gravità, in ossequio a pacifica giurisprudenza - formatasi sotto il vigore dell'art. dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ma ribadita con riferimento all'art. 493-ter cod. pen. (Sez. 4 n. 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002), - secondo cui il reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento pur non escludendo la possibilità del tentativo, è da considerare tuttavia consumato, in base alla formulazione della norma incriminatrice, ogni qual volta l'utilizzo abbia avuto effettivamente luogo, indipendentemente dal conseguimento o meno del profitto che l'agente perseguiva (SEz. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep 2019, S., Rv. 275109; Sez 2, n. 45901 del 15/11/2012, Tracogna, Rv. 254358; Sez. 1, n. 2409 del 28/04/1998, Confl. comp. in proc.

Troia, Rv. 210674).

5. Entrambi i giudici di merito hanno altresì convenuto sulla sussistenza della connessione idonea allo spostamento della competenza.

L'opzione ermeneutica è corretta e va altresì ampliata nel senso che tale connessione sussiste sia sotto il profilo della medesimezza di disegno criminoso tra tutti i capi d'imputazione (ex art 12, comma 1 let. b), cod. proc. pen.), sia sotto quello della c.d. connessione teleologica (ex ad 12, comma 1 let. c), cod. proc. pen.).

6. L'astratta configurabilità del nesso di continuazione e di quello teleologico importa l'applicazione della regola di cui all'art. 16, comma 1, cod. proc. pen.

In base ad essa, essendo state correttamente ritenute le fattispecie di reato di pari gravità, dovrebbe operare il criterio della priorità temporale e, tuttavia, con riferimento al reato commesso per primo (ovverosia quello di cui al capo 6), la cui prima condotta è contestata in data 1 aprile 2015), sono indicati più luoghi di consumazione, appartenenti a uffici giudiziari diversi.

Ritiene il Collegio che debba darsi continuità all'indirizzo ermeneutico espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «nell'ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen. - che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo - ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui» (Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, deo. 2017, Cassola, Rv. 269246) e che «nel caso di reati di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato residuo» (Sez. 3 n. 49643 del 22/09/2015, Fede, Rv. 265549).

Si tratta di principi rispettosi dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330 secondo cui «La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.».

La competenza spetta, dunque, al giudice del luogo individuato in base agli stessi criteri, riferiti al reato immediatamente meno grave, e, solo quando tale individuazione risulti impossibile con riferimento alla totalità dei reati connessi, entrano in gioco i residuali criteri di competenza, indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (luogo di residenza, domicilio o dimora dell'imputato, o luogo in cui si è per la prima volta proceduto).

Si è osservato nella citata sentenza delle Sezioni Unite che la ratio dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. è quella di preservare, per quanto possibile, il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione criminosa, o almeno di un segmento di essa, garantendo il principio, espresso dall'art. 25 Cost., della «fisiologica allocazione» del processo nel /ocus commissi delicti.

Esigenza che sarebbe certamente frustrata, se il criterio oggettivo di collegamento dovesse, in caso di connessione di reati, venire totalmente meno e dovesse darsi applicazione agli incerti criteri suppletivi, solo perché sia impossibile accertare il luogo di commissione del reato più grave, sebbene sia certo il luogo di commissione di almeno uno degli altri reati connessi.

L'eadem ratio impone, anche rispetto alla fattispecie in esame, l'opzione per «quella interpretazione che privilegi comunque la necessaria presenza di un collegamento della competenza territoriale con il luogo di commissione di almeno uno dei diversi reati commessi, anche quando tale luogo non sia accertato con riferimento al reato più grave, rispetto ad altre interpretazioni che possano portare ad una competenza territoriale del tutto sganciata dal luogo di manifestazione di almeno una parte della complessa fattispecie criminale» (Sez.

U, n. 40537 del 2009, in termini, Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276812; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Cassola, Rv. 269246; Sez. 1, n. 40825 del 27/10/2010, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248467).

7. Sicché, poiché l'unico reato tra quelli contestati, come già detto tutti di pari gravità e connessi ex art. 12 cod. proc. pen., con riferimento al quale è individuabile il /ocus commissi delicti è quello di cui al capo 5), consumato nel circondario di Bologna, la competenza deve essere intestata al relativo Tribunale.

P.Q.M.

Decidendo sul co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP C/0 TRIBUNALE REGGIO EMILIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Bologna [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi territorialmente incompetente a conoscere dei reati delle imputazioni di cui ai capi da 1) a 7), ascritte in concorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernenti più ipotesi (consumate ovvero tentate) di violazione dell'art. 493-ter cod. pen., ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Bologna, in precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. 2. Segnatamente, il Tribunale di Bologna, dopo aver separato il procedimento per il reato di calunnia a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (riguardo al quale si era dichiarato competente), con sentenza in data 28 giugno 2021, sul presupposto della medesimezza del disegno criminoso tra i fatti di cui ai capi da 1) a 7) e, pertanto, della sussistenza del vincolo della connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1 let. b), cod. proc. pen., rilevata la pari gravità dei reati (essendo contestate tutte ipotesi di cui all'art. 493-ter c.p.), rilevata altresì l'impossibilità di individuare il /ocus commissi delicti del fatto commesso per primo, così come di quello di ciascuna delle altre ipotesi contestate ai capi da 1) a 7), escludeva la possibilità di determinare la competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, c.p.p. Per tale via, procedeva all'individuazione del giudice competente in virtù dei criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p. e - esclusa la possibilità di ricorrere al criterio di cui al primo comma «poiché l'azione di utilizzo della carta donata, azione che integra il reato in questione, non può essere frammentata né spezzettata» e, sussidiariamente, a quello di cui al secondo comma la cui applicazione, attesa la diversità dei luoghi di residenza, domicilio o dimora nel territorio nazionale degli imputati, reputava contraria al principio del simultaneus processus - indicava quale unico possibile criterio di riferimento quello di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p.. Per l'effetto, individuava quale giudice territorialmente competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avendo la relativa Procura della Repubblica iscritto per prima la notizia di reato. 3. La soluzione non è condivisa dal giudice rimettente che, pur concordando con il Tribunale di Bologna sulla configurabilità della connessione tra tutti in reati e sulla loro pari gravità, ha dissentito sulla possibilità di applicare le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., ritenendo invece doversi avere riguardo al «luogo di consumazione del reato residuo, l'unico per il quale è acclarato il /ocus commissí delícti», individuato in quello di cui al capo 5), siccome perpetrato tramite prelievo in contanti presso uno sportello bancomat in Bologna, nonché tramite pagamento POS situato in [OSCURATO:PERSONA] (gli altri reati essendo pacificamente consumati mediante pagamenti su terminali POS con riferimento ai quali non era stato possibile individuare il luogo di ciascuna illecita transazione). Pertanto, in applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., «a prescindere dall'epoca di consumazione», ha ritenuto che la competenza spettasse al Tribunale di Bologna. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 11 novembre 2022, ha prospettato l'attribuzione della competenza al Tribunale di Bologna. 5. Il comune difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria e conclusioni scritte, rispettivamente in data 10 e 14 novembre 2022, con le quali ha chiesto a questa Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Bologna, mentre il 18 novembre 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, va risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Tribunale di Bologna, che per primo l'ha declinata. 3. Occorre premettere come, in sede di decisione sul conflitto (sia di competenza, sia di giurisdizione), fermo restando l'ancoraggio alla prospettazíone fattuale introdotta dall'organo dell'accusa, è principio pacifico quello per cui la Corte regolatrice esercita appieno la funzione giurisdizionale, intesa come verifica della corrispondenza tra fatto (descritto nella contestazione) e fattispecie astratta (norma incriminatrice di riferimento).[OSCURATO:PERSONA]. là:. 18621 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zimarmani, Rv. 269585 si è, invero, statuitoi in sede di risoluzione del conflitto la Corte di cassazione, (anche al fine di apprezzare una eventuale duplicazione delle contestazioni), è chiamata a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso. Inoltre, la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo agli elementi di fatto risultanti dalla contestazione formulata dal pubblico ministero (a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili: Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484-01; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539-01; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782-01), spettando tuttavia al giudice, e in ultima istanza, se vi è conflitto, alla Corte regolatrice, la qualificazione penalistico-processuale dei medesimi elementi, e l'individuazione, su tale base, del criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza stessa. 4. Ciò detto, trascorrendo al caso che ci occupa, va osservato che, nonostante le imputazioni riguardino ipotesi di cui all'art. 493-ter cod. pen., sia tentate che consumate, entrambi i giudici di merito hanno correttamente ritenuto i reati di pari gravità, in ossequio a pacifica giurisprudenza - formatasi sotto il vigore dell'art. dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ma ribadita con riferimento all'art. 493-ter cod. pen. (Sez. 4 n. 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002), - secondo cui il reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento pur non escludendo la possibilità del tentativo, è da considerare tuttavia consumato, in base alla formulazione della norma incriminatrice, ogni qual volta l'utilizzo abbia avuto effettivamente luogo, indipendentemente dal conseguimento o meno del profitto che l'agente perseguiva (SEz. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep 2019, S., Rv. 275109; Sez 2, n. 45901 del 15/11/2012, Tracogna, Rv. 254358; Sez. 1, n. 2409 del 28/04/1998, Confl. comp. in proc. Troia, Rv. 210674). 5. Entrambi i giudici di merito hanno altresì convenuto sulla sussistenza della connessione idonea allo spostamento della competenza. L'opzione ermeneutica è corretta e va altresì ampliata nel senso che tale connessione sussiste sia sotto il profilo della medesimezza di disegno criminoso tra tutti i capi d'imputazione (ex art 12, comma 1 let. b), cod. proc. pen.), sia sotto quello della c.d. connessione teleologica (ex ad 12, comma 1 let. c), cod. proc. pen.). 6. L'astratta configurabilità del nesso di continuazione e di quello teleologico importa l'applicazione della regola di cui all'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. In base ad essa, essendo state correttamente ritenute le fattispecie di reato di pari gravità, dovrebbe operare il criterio della priorità temporale e, tuttavia, con riferimento al reato commesso per primo (ovverosia quello di cui al capo 6), la cui prima condotta è contestata in data 1 aprile 2015), sono indicati più luoghi di consumazione, appartenenti a uffici giudiziari diversi. Ritiene il Collegio che debba darsi continuità all'indirizzo ermeneutico espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «nell'ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen. - che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo - ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui» (Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, deo. 2017, Cassola, Rv. 269246) e che «nel caso di reati di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato residuo» (Sez. 3 n. 49643 del 22/09/2015, Fede, Rv. 265549). Si tratta di principi rispettosi dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330 secondo cui «La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.». La competenza spetta, dunque, al giudice del luogo individuato in base agli stessi criteri, riferiti al reato immediatamente meno grave, e, solo quando tale individuazione risulti impossibile con riferimento alla totalità dei reati connessi, entrano in gioco i residuali criteri di competenza, indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (luogo di residenza, domicilio o dimora dell'imputato, o luogo in cui si è per la prima volta proceduto). Si è osservato nella citata sentenza delle Sezioni Unite che la ratio dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. è quella di preservare, per quanto possibile, il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione criminosa, o almeno di un segmento di essa, garantendo il principio, espresso dall'art. 25 Cost., della «fisiologica allocazione» del processo nel /ocus commissi delicti. Esigenza che sarebbe certamente frustrata, se il criterio oggettivo di collegamento dovesse, in caso di connessione di reati, venire totalmente meno e dovesse darsi applicazione agli incerti criteri suppletivi, solo perché sia impossibile accertare il luogo di commissione del reato più grave, sebbene sia certo il luogo di commissione di almeno uno degli altri reati connessi. L'eadem ratio impone, anche rispetto alla fattispecie in esame, l'opzione per «quella interpretazione che privilegi comunque la necessaria presenza di un collegamento della competenza territoriale con il luogo di commissione di almeno uno dei diversi reati commessi, anche quando tale luogo non sia accertato con riferimento al reato più grave, rispetto ad altre interpretazioni che possano portare ad una competenza territoriale del tutto sganciata dal luogo di manifestazione di almeno una parte della complessa fattispecie criminale» (Sez. U, n. 40537 del 2009, in termini, Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276812; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Cassola, Rv. 269246; Sez. 1, n. 40825 del 27/10/2010, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248467). 7. Sicché, poiché l'unico reato tra quelli contestati, come già detto tutti di pari gravità e connessi ex art. 12 cod. proc. pen., con riferimento al quale è individuabile il /ocus commissi delicti è quello di cui al capo 5), consumato nel circondario di Bologna, la competenza deve essere intestata al relativo Tribunale. P.Q.M. Decidendo sul co
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