CassazionesentenzaSezione UDecisione del 17 febbraio 2025
Cassazione n. 29201/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esieduta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e di cui era comp o nente togato la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],ha emesso, in data 31 maggio 20 21 , due provvedimenti di liquidazione, nell'ambito del procedimento penale n. 938/2010 R.G.N.R., n. 1/2016 R.G.Assise, in favore di amministratori giudiziari di beni sottoposti a sequestro,ingegneri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che in favore dell'amministratore giudiziario dott or [OSCURATO:PERSONA] e d ei suoi coadiutori . L’importo liquidatoa titolo di acconto, per il 10% del totale , co n ciascuno dei due provvedimenti,è stato di euro 139.000.000,00, oltre IVA, «se dovuta». In data 21 luglio 2021 la Corte di assise h a depositato i provvedimenti di correzione dei provvedimenti di liquidazione sopraindicati. I due provvedimenti, uno riferito al compenso degli ingegneri Valenzano, Laterza e Lofr umento e l’altro al compenso del dottor Tagarelli e dei coadiutori dello stesso , hanno rideterminato gli importi dovuti ai professionisti rispettivamente ineuro 1.937.521,49 e di euro 1.036.035,80, sempre al netto di IVA. Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 Il 14 settembre 2021, infine, la dott.ssa D’Errico ha emesso un provvedimento con cui ha dichiarato inammissibile l'istanza, da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e diRiva [OSCURATO:SOCIETA]., di acquisizione della copia integrale del fascicolo dell'incidente di esecuzione delle camere di consiglio relative ai decreti di liquidazione degli amministratori giudiziari. 2. ― Il 17 a prile 20 23, il M inistro della Giustizia , su proposta dell'Ispettorato generale, a seguito di una interrogazione parlamentare aventead oggetto i citati decreti di liquidazione dei compensi riferiti all’attivitàdi gestione dello stabilimento ILVA di Taranto , h a promosso l'azione disciplinare nei confronti delle dottoresse D’Errico e Misserini nella loro rispettivaqualità di presidente e di componente togato della Corte di assise di Taranto. Sono stati contestati illeciti disciplinari ricondotti alla previsione dell’art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 109 del 2006. In particolare, si è rilevatala violazione dell’art. 3 d.P.R. n. 177 del 2015 che prevede, quale criterio per la determinazione del compenso degli amministratori, il sistema degli scaglioni, riferito al valore crescente del complesso aziendale e alle corrispondenti percentuali progressivamente decrescenti, da calcolarsi pertanto sulle quote di valore in aumentodello stesso complesso aziendale: le percentuali previste dagli scaglioni― è stato affermato ― erano state invece computate , per ciascuno scaglione, sempre in relazione all'intero valore aziendale, determinato in due miliardi di euro, così pervenendo,per il periodo temporale di un solo anno, ad importi abnormi . Si è inoltre contestata l 'infrazione disciplinare consistente nell'aver adottato la procedura della correzione di errore materialedi cui all’art. 130 c.p.p., ancorché i provvedimenti emessi in esito a tale procedimento contenessero modifiche sostanziali, comportanti nuove valutazioni e involgenti l'esercizio del potere discrezionale,e senza ricorrere alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, come previstodall’art. 127 c.p.p.. Da ultimo, è stato imputato Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 alla dott.ssa D’Errico di aver emesso, in data 14 settembre 2021, il provvedimento con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto la richiamata copia integrale del fascicolo dell'incidente di esecuzione concernente la liquidazione in favore degli amministratori giudiziari omettendo di valutare, come previstodall’art. 116 c.p.p., l'interesse al rilascio della copia dei suddetti atti da parte del soggetto istante,che peraltro era legittimato a proporre opposizione agli stessi provvedimenti di liquidazione. 3. ─ [OSCURATO:PERSONA] e disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha pronunciato, in data 17 febbraio 2025, sentenza con cui ha assolto le dottoresse D'Errico e Misserini dagli illeciti disciplinari loro ascritti.[OSCURATO:PERSONA] disciplinare ha ritenuto , in sintesi, che l'errore in cui era incorsa la Corte di assise nei provvedimenti di liquidazione pronunciati il 31 maggio 2021 fosse riconducibile all'errore di calcolo «attinente unicamente alle operazioni aritmetiche di applicazione delle percentuali, previste dalla norma di legge, al valore del complesso aziendale».In ragione di tale qualificazione, poi, la Sezione ha reputato correttal'adozione della procedura di correzione dell'errore materiale di cui all’art. 130 c.p.p.; ha inoltreritenuto do versi riconoscere al giudice il potere-dovere di « operare in autotutela a lla modifica del provvedimento di liquidazione, anche oltre il limite dell'errore di calcolo» ove la liquidazione si traduca in un pagamento a carico dell'erario. Con riguardo al terzo capo di incolpazione, il G iudice disciplinare ha evidenziato che nell’istanza di accesso non risultava no essere state indicate le ragioni e l'interesse delle parti ad ottenere il rilascio della documentazione richiesta e che , in assenza di questo requisito minimo contenutistico, previsto in via generale per tutte le richieste di accesso agli atti,non era ravvisabile, nella dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, una condotta illecita . La Sezione disciplinare ha comunquepreso in esame, con riguardo alla prima e all a Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 seconda dellecondotte contestate (la liquidazione , in tesi erronea, dei compensi e l’adozione, ritenuta non consentita , del procedimento di correzione) l’eventualità di una qualificazionedelle stesse in termini di erroridi diritto, escludendo , però, che tali errori potessero qual i ficarsi gravi. 4. ― A vverso detta pronuncia il Ministro d ella giustizia h a proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resistono le dottoresseD’Errico e Misserini. [OSCURATO:PERSONA] e rale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― C ol primo motivo e denunciata la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2, comma, 1, lett. g), d.lgs. n. 109 del 2006, 130 c.p.p., 3 d.P.R. n. 177 del 2015, in relazione all’art. 606, comma 1, lettere b) e c), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.. Con riguardo alla motivazione di assoluzione relativa alla condotta di cui al primo capo di incolpazionesi deduce essere integrata una grave violazione di legge, dovuta a negligenza inescusabile, alla stregua di una valutazione complessiva della vicenda: viene rilevato che tale violazione risiederebbe «nell'oggettiva enorme sproporzione tra quanto liquidato e quanto effettivamente dovuto applicando correttamente i criteri dettatidalle disposizioni di legge». L'errore in cui era incorsa la Corte di assisesi rivelerebbe essere un errore di diritto, frutto di un'erronea interpretazione dei criteri di liquidazione, avendo i magistrati ritenutoche l’art. 3 d.P.R. n. 177 del 2015 imponesse loro di operare una moltiplicazione dell'intero valore stimato dei beni in sequestro per tutti gli scaglioni percentuali previsti dalla legge: ciò si ricaverebbe dall'esame dei provvedimenti di liquidazione. La sentenza non si confronterebbe, inoltre, con quanto espressamente rappresentato nel capo di incolpazione, nel quale si legge che la gravità della violazione di legge risiedeva nella richiamata sproporzione tra Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 quanto liquidato e quanto spettante in base alla disciplina positiva. Nel provvedimento, poi, non si spiegherebbe perché l'errore in cui era incorso l'Organo giudicante rappresenti un semplice errore di calcolo. Il secondo mezzo è rubricato come il primo . E sso investe la sentenza impugnata nella parte in cui si è occupata del secondo capo di incolpazione. Ci si duole che i magistrati preposti al procedimento disciplinare abbiano ritenuto utilizzabile la procedura di correzione di errore materialeper errori conclamati e grossolani, aventi ad oggetto norme giuridiche, laddove i criteri che consentono di individuare la nozione di errore materiale di cui all’art. 130 c.p.p. ri siedono dell'insussistenza di una modifica innovativa del contenuto della decisione e nel mancato ricorso a una valutazione discrezionale da attuarsi con il provvedimento di correzione.Si denuncia, inoltre, che la motivazione della sentenza sia carente avendo riguardo al profilo attinente alla consumazione del potere decisoriodell'organo giudicante in relazione a situazioni, come quella di cui si era occupata la Corte di assise nei provvedimenti di correzione, in cui è previsto uno specifico rimediogiudiziale, costituito, nella specie, nell'opposizione al decreto di liquidazionedei compensi di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. S i deduce, infine, esserecontraddittorie e inconferenti le argomentazioni spesedalla Sezione disciplinare quanto alla legittimità della correzione eseguita senza previa fissazione di udienza camerale, tanto più avendo riguardo all'argomento per cui il decreto di liquidazione non poteva essere modificato chenelle forme previste. Il terzo motivo reca la stessa rubrica dei primi due.Con riguardo al terzo capo diincolpazione si lamenta si sia trascurato di considerare il diritto del difensore dell'imputato,condannato e gravato dell'onere di sopportare le spese della procedura , di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda il provvedimento di liquidazione dei compensi al fine di estrinsecare le pertinenti facoltà difensive . Con specifico riguardo alla motivazioneadottata per dar ragione del mancato rilascio Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 della documentazione in copia si osserva che la specifica indicazione delle ragioni che giustificano l'istanza ex art. 116 c.p.p. è richiesta allorquando l'ostensione sia domandata da un terzo estraneo al processo penale e non, come nel caso di specie, da una parte processuale legittimata all'impugnazione del provvedimento. 2. ― Occorre ribadire che un a delle ratio nes decidendi adot tata dalla Sezione disciplinare con riguardo al primo capo di incolpazione è incentrata sulla riconduzione dell’errore occorso nella pronuncia dei due provvedimenti di liquidazione del 31 maggio 2021 alla tipologia dell’errore di calcolo. 3. ― Per la migliore comprensione della vicenda è necessario ricordare che l’art. 3 d.P.R. n. 177 del 2015, recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al d.lgs. n. 14 del 2010, prevede che per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, da calcolarsi per scaglioni, per modo che le percentualida applicare, indicate nel cit. art. 3 in un limite minim o e in un limite massimo per ciascun a fascia di riferimento , vanno computate sul dato monetario riferibile alla singola fascia , non sull’importoche riflette il valore glo bale dell’azienda . [OSCURATO:PERSONA] ha reputato che la natura dell’errore in cui sono incorse le incolpate f osse de s umibile dal fatto che nei provvedimenti emessi erano corr e ttamente indicat i sia il valore del complesso aziendale, sia lepercentuali previste per ciascuno scaglione e, in più, dalla circostanza per cui le due magistrate avevano «espressamente individuato la norma e il criterio di liquidazione da applicare»; ha aggiunto che l’erronea applicazione della percentuale minima prevista per ciascuno scaglione al valore intero del complesso, anziché al segmento di riferimento, non era «frutto di una valutazione, Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 sia pure errata, non rientrandotale applicazione nel novero di possibili diversi significati della previsione normativa ossia di possibili varianti applicative del criterio di calcolo previsto, pacificamente univoco », quanto «conseguenza di un grossolano errore materiale». Ha tuttavia aggiunto che «[l]addove per ipotesi si fosse trattato invece di un errore di diritto», la circostanza per cui «si era provveduto sulle istanze di liquidazione e conclusione di un processo monstre (44 imputati, 1481 parti civili, 300 faldoni, 3700 pagine di sentenza) a seguito della ragionevole scelta ― volta ad evitare la cancelleria l'attività di oltre 1500 notificazioni ― di procedere a tale adempimento prima della lettura del dispositivo della sentenza» e il dato dell'inidoneità ex ante dell'errore a tradursi nell'effettivo pagamento della somma in ragione del controllo a valle da parte del funzionario addetto all'Ufficio spese, «avrebbero portato ad escludere in ogni caso la gravità della violazione di legge». La gravità dell’errore di diritto è stata esclusa dal Giudice del meritoanche con riguardo all’adozione del procedimento di correzione dell’errore materiale: pur ritenendo, in prima battuta (coerentemente con quanto affermato riguardo al precedentecapo di incolpazione) che nella fattispecie si fosse emendato un errore di calcolo, la Sezione disciplinare ha ritenuto che la violazione di legge― individuata , in base a una diversa prospettiva qualificatoria,nell’adozione della procedura di correzionea fronte di un vero e proprio error iuris ― non potesse considerarsi grave: e ciò in quanto « l a correzione , concretizzatasi in una radicale riduzione dell'importo liquidato, [era] avvenuta nell'interesse degli imputati,oltre che dell'Erario», e « il provvedimento [era]stato oggetto di immediata notificazione». 4. ― D al tenore dei due decreti di liquidazione emessi il 31 maggio 2021emerge chiaramente che l’errore occorso è consistito nel collegare la percentuale minima prevista per ciascuno scaglione al valore complessivo del complessoaziendale, e non alle quote crescenti Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 di tale valore: sicché l’errore non è nel calcolo, ma nella selezione degli elementi giuridici da porre a fondamento dello stesso: poiché l’art. 3 cit. richiede che per ogni scaglione si prenda in considerazione non il valore dell’azienda, quanto, piuttosto, la porzione di tale valore cui si riferiscono le percentuali da applicare, l’errore risulta essere di diritto. È infatti errore di diritto quello che cade sul criterio di calcolo dettato dalla legge per giungere a una determinata quantificazione. Va qui evidenziato che in base alla giurisprudenza di questa Corte, la procedura di correzionedegli errori materiali prevista dall’art.130 c.p.p. è esperibile in presenza dell’applicazione di un inesatto calcolo matematico, non già nel caso in cui si sia adottato un errato criterio giuridico(così, in tema di determinazione della pena: Cass. pen.3 aprile 2014, n. 16367; Cass. pen. 4 ottobre 2011, n. 38896 ) : ciò in sostanziale conformità del principio per cui, in sede civile, l'errore di calcolo emendabile con la procedura di correzione prevista dagli artt. 287 ss. c.p.c. è quello consistente in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere,esattamente determinati, mentre vadenunciato con ricorso per cassazione l’ error in iudicando occorso nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio (Cass. 21 ottobre 2024, n. 27266; Cass. 22 novembre 2016, n. 23704). L’errore resta, poi, di diritto, oveil giudice, come nella fattispecie è avvenuto, operi, nel provvedimento, il richiamo al criterio giuridico corretto, ma manchi di applicarlo ai valori matematici interessati all’operazione di calcolo. Quel che rileva è, infatti, l’errore per come incidente sulla statuizione adottata : se l ’astratta proclamazione del criterio di legge non trova concreta attuazione , la pronuncia risult a censurabile non perché viziata da un inesistente errore di calcolo, ma in quanto la prescrizione normativa che , nell e intenzioni, ne doveva costituire il fondamento,è rimasta, di fatto, inapplicata. 5. ― In tal senso, la prima delle indicate rationes decidendi sconta Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 effettivamenteil vizio dell’erronea applicazione dell’art. 2, comma, 1, lett. g), d.lgs. n. 109 del 2006. La pronuncia della Sezione disciplinare ha anzitutto ricond otto impropriamente all’errore materiale la fattispecie consistente nel riferire le percentuali contemplate dall’art. 3 d.P.R. n. 177 del 2015 al valore complessivo dell’azienda, e non ai singoli scaglioni in cui tale valore è frazionato. In secondo luogo, il Giudicedel merito ha reputa to possibile la procedura di correzione di erroremateriale di cui al cit. art. 130 c.p.p. in presenza di un errore di diritto (con ciò rendendo praticamente attingibile quella «modificazione essenziale dell'atto» che l’art. 130 c.p.p. esclude possa essere raggiuntacon il detto procedimento). 6. ― E’ da verificare se la decisione impugnata possa essere mantenuta in considerazione della seconda ratio : quella basata sull’assenza di gravità dell’errore di diritto. 7. ― Secondo la difesa erariale la gravità dell’errore di diritto risiederebbe nella «oggettiva enorme sproporzione » tra quanto liquidato con i primi decreti e quanto effettivamente dovuto; con riferimento ai provvedimenti di correzione l’affermazione per cui i medesimi avevano evitato la produzione di un danno sarebbe poi «inidonea ad escludere del tutto il rischio di un pregiudizio in considerazione della possibilità»di una loro rimozione col procedimento di opposizione al decreto di liquidazione e comunque i detti provvedimenti avrebbero dovuto considerarsi privi di effetti , stante l’impossibilità di «agire in autotutela per rimuovere precedenti provvedimenti di liquidazione». È da credere che l’apprezzamento della Sezione disciplinare quanto alla gravità dell’errore di diritto― apprezzamento fondato sugli elementi di contesto delle denunciate violazioni di legge ― non giustifichi lacassazione della sentenza impugnata. 8. ― L’esercizio dell’attività giurisdizionale è per sua natura esposta al rischio dell’errore e l’architettura del processo che prevede i Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 vari rimedi impugnatori sta a confermarlo. Avendo riguardo a questa connotazione propria della giurisdizione il legislatore , mosso dall’esigenza di salvaguardare l’indipendenza del magistrato nell’esercizio dellesue funzioni, ha stabilito che la violazione di legge, per assumere rilievo disciplinare, debba essere «grave». L'intervento disciplinare ha così per oggetto non già il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio della sua funzione (Cass. Sez. U. 21 dicembre 2018, n. 33328; Cass. Sez. U. 28 settembre 2009, n. 20730). È statoprecisato, al riguardo, che i piani della correttezza della decisione del giudice e della soggezione alla responsabilità disciplinare sono assolutamente autonomi e non interferenti l'uno sull'altro: nel sistema delle impugnazioni si giudica, infatti, il provvedimento giurisdizionale, i cui errori sono di regola riparabili attraverso gli strumenti del processo,mentre nel procedimento disciplinare si giudica il comportamento del magistrato, rispetto ai giudizi resi, in termini di impegno intellettuale e morale, di autonomia e indipendenza, di dedizione alla funzione che deve essere svolta nella piena osservanza dei doveri di ufficio: non è dunque il carattere macroscopicodell'errore giuridico come tale a venire in considerazione, nési richiede il deliberato proposito di disapplicare la legge, ovvero di distorcerne consapevolmente la portata; si deve invece aver riguardo ai provvedimenti emanati dal giudice come sintomo di negligenza ed imperizia suscettibili di riverberarsi negativamente sul prestigio dell'ordine giudiziario ovvero sulla credibilità del magistrato(così Cass. Sez. U. 28settembre 2009, n. 20730 , cit. , in motivazione). Si comprende così, il principio di diritto a più riprese enunciato da queste Sezioni Unite: proprio in quanto la «grave violazione di legge» di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 «rileva non in sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 in essere nell'esercizio della funzione», si impone,in sede disciplinare, «una valutazione complessiva della vicenda e dell'atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto ‘quantomeno’ ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell'ordine giudiziario» (Cass. Sez. U. 15 settembre 2023, n. 26662 ; Cass. Sez. U. 16 marzo 2021, n. 7337 ; Cass. Sez. U. 2 agosto 2019,n. 20819; Cass. Sez. U. 3 luglio 2012, n. 11069). 9. ― La gravità della violazione di legge consistente nel l’errata liquidazione del compenso non può allora farsi dipendere,come assume parte ricorrente, dalla sola dimensione dei valori monetari oggetto della quantificazione, ma deve pur sempre raccordarsi a lle condizioni processuali, reputate eccezionali (avendo riguardo al nume r o degli imputatie delle parti civili, alla mole degli atti da esaminare, alla durata della camera di consiglio)in cui ebbe a maturare l’errore , oltre che al proposito di evitare alla cancelleria una laboriosissima attività notificatoria. Non solo: poiché ai fini dello scrutinio dell’illecito contestato si imponeva ― lo si è evidenziato ― una valutazio ne complessiva della vicendae della condotta del magistrato, i successivi provvedimenti di rettifica della liquidazione non possono essere considerati atomisticamente, ma vanno apprezzati in modo unitario, valorizzando, come ha giustamente fatto la Sezione disciplinare, l’intendimento delledue incolpate di operare la correzione nell’interesse degli imputati e dell’Erario (in modo da scongiurare il danno che si sarebbe determinatoove i due provvedimenti di liquidazioni originari fossero stati portati ad esecuzione). 10. ― Vero è che, come osservato dal Ministero ricorrente , l’iniziativa assunta non escludeva la possibilità che il provvedimento di rettifica venisse meno a seguito di impugnazione o che addirittura venisse considerato tamquam non esset: ma ― a parte il fatto che Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 queste due ipotesi finiscono per coincidere , essendo difficile immaginare che i provvedimenti correttivi potessero essere meramente disapplicati ― l’ obiezione non mina la tenuta motivazionale della decisione impugnata, la quale è fondata sul rilievo per cui , nella circostanza che interessa , presidente e giudice togato della Corte di assise di Taranto si preoccuparono di neutralizzare gli effetti di una liquidazione dei compensi errata ed esorbitante ( con una modalità di rettifica dei precedenti provvedimenti che, come sottolineato dal Procuratore Generalee dalle controricorrenti nei propri scritti difensivi, era stataoltretutto condi v is a dal Ministero oggi istante, il quale aveva ritenuto lecito l’esercizio del potere officioso contemplato dall’art. 130 c.p.p. «nell’interesse dellestesse parti ricorrenti e dell’Erario dello Stato per il caso di incapienza totale o parziale della procedura»:memoria del ProcuratoreGenerale, pagg. 11 s.; controricorso, pagg. 7 s.). D’altronde, come in precedenza accennato, l’impugnazione del provvedimento giudiziario rappresenta lo strumento attraverso cui si pone rimedio all’illegittimità dell’attività giurisdizional e e l’impugnazione, come tale, va tenuta distinta dal l’incolpazione disciplinare diretta asanziona re l a condotta del magistrato che si sia reso autore di quell’attività. Se si guarda ai possibili esiti dei rimedi impugnatori, si rischia di trascurare la valenza che la condotta del magistrato può assumere in chiave disciplinare: una violazione di legge accertata in sede di impugnazione può infatti non rilevarsi tale sul versantedisciplinare (come nel caso deciso da Cass. Sez. U. 30 marzo 2017, n. 8247, in cui la Sezione disciplinare aveva motivato la condanna disciplinare facendo riferimento all’accertamento, da parte del giudice di appello,di una nullità dell’attività processuale del gi udice di primo grado che doveva, invece, a parere delle Sezioni Unite, ritenersi insussistente). Nella vicenda in esame, poi, se si considerassero i possibili esiti dei procedimenti di gravameex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, potrebbe pure ipotizzarsi la caducazione degli originari Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 provvedimenti di liquidazione(per il caso siano stati impugnati da soli, o congiuntamente a quelli successivi di correzione):ma tale evenienza, in quanto fondata su di una mera supposizione, sarebbe evidentemente ininfluente ai fini che qui interessano, come lo sarebbe ogni altro scenario impugnatorio che volesse associarsi, come semplice ipotesi,ai provvedimenti qui in esame. 11. ― Riprendendo le fila del discorso , non è dunque i l mero compimento dell’errore nell’applicazione delle norme giuridiche a integrare l’illecito disciplinare. O ccorre piuttosto guardare al comportamentoe all’atteggiamento del magistrato nell’intera vicenda per valutare le conseguenze che quell’errore ha avuto sulla considerazione di cui il singolo magistrato deve goderee sul prestigio dell'ordine giudiziario. E può ben supporsiche tali valori non siano compromessi quando venga in esame, come nel caso in esame, da un lato, l’ adozione di provvedimenti (quelli di iniziale liquidazione del compenso)adottati in evenienze processuali,del tutto particolari, segnate dall a straordinaria complessità ed estensione dell’attività di giudizio da spendersi , e , dall’altro, l a successiva tempestiva assunzione dell’ iniziativa consistente nella pronuncia di altri provvedimenti , con cui , pur facendosi inappropriato uso della procedura di correzione, si inte se rimuovere gli errori occorsi , onde evitare che gli imputati e lo Stato avesseroa subire un ingentissimo danno patrimoniale . Che le circostanze riferite a una determinata condotta dotata di disvaloreconcorrano a graduare il discredito che da quella condotta ricevano il soggettoche l’ha compiuta e i l corpo sociale cui quest ’ultimo appartieneè d ato che appartiene al senso comune , e sul punto non occorre soffermarsi. Merita maggiore attenzione la condotta «riparativa» posta in essere dal magistrato. Il comportamento del magistrato diretto ad evitare che dal compimento di un proprio atto illegittimo si generi un effettivo Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 pregiudizio non può reputarsi, in sé,privo di significato sul piano della fattispeciedell’illecito disciplinare di cui trattasi. Si deve infatti tener contodel rilievo che assume, rispetto a tale illecito , l’in sussistenza , in concreto, del danno al bene giuridico su cui l’atto contra ius viene direttamente a incidere. L’assenza diconseguenze pregiudizievoli per quel bene giuridico incide sul dis credito che l’inosservanza della norma giuridica può apportare al decoro del magistrato o a l prestigio dell'istituzione giudiziaria: ciòin quanto il vulnus a questi ultimivalori dipende, almeno di regola, da condotte che, oltre a risolversi nella violazione di legge , presentino concrete ricadute su i soggetti interessati e pongano in evidenzal’obiettiva iniquità della decisione, siccome ingiustificatamente lesiva delbene giuridic o di cui si è detto . In passato, prima dell’entrata in vigore della d.lgs. n. 109 del 2006, le Sezioni Unite avevano avuto modo di rilevare come la violazione di norme processuali da parte del magistrato costituisse illecito disciplinare se capace di arrecare alle persone un danno anche non patrimoniale non riparabile attraverso gli strumenti processuali (Cass. Sez. U. 14 novembre 2000, n. 1176 ) . P iù di recente , nella vigenza della d.lgs. n. 109/2006 , si è evidenziato come l a « gra ve violazione di legge» di cui all’art. 2, lett. g), cit., vada apprezzata tenendo anche conto dei danni patrimoniali discendenti dall’attività oggetto di incolpazionedisciplinare (Cass. Sez. U. 15 aprile 2020, n. 7832, in motivazione, in tema di revoca del patrocinio a spese dello Stato e di distrazione delle spese processuali). E il rilievo da ascriversi a questa dimensione effettuale dell’illecito disciplinare dà pure ragione delrigore con cui , in base alla giurisprudenza di questa Corte , viene valutata la condotta del magistrato che ometta il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della misura cautelare applicata all’indagato(ad es.: Cass. Sez. U. 17 giugno 2021, n. 17333 ; Cass. Sez. U. 26 giugno 2019, n. 17120): infatti,in quest’ultimaipotesi, viene Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 conferito giustamente rilievo all’avvenuta l esio ne del bene giuridico costituito dal diritto costituzionale alla libertà personale del soggetto sottopostoalla misura restrittiva, che il magistrato ha il dovere di garantire. Tanto vale a conferire la giusta collocazione, sul piano delgiudizio disciplinare, al l’operato del magistrato che sia diretto alla neutralizzazione degli effetti che si origin an o da un provvedimento illegittimo precedentemente emesso. 12. ― In conclusione, la decisione adottata dalla Sezione disciplinare, con cui si è valorizzata, nella sua integrità, la condotta tenuta dalle incolpate in rapporto agli illeciti contestati , attribuendo evidenza, oltre che alle eccezionali condizioni in cui vennero adottati i provvedimenti di liquidazione, alla decisione di far luogo, sebbene con uno strumento improprio, alla sollecita eliminazione degli errori che effettivamente affliggevanoquesti ultimi, si rivela non confliggente col principiodi diritto più volte evocato ( e trascritto nella parte finale del § Sfugge ovviamente al sindacato di legittimità quanto inerisce al giudizio di fatto sull’illecito disciplinare . Del resto, il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. introdotta dalla l. n. 46 del 2006 (Cass. Sez. U. 19 marzo 2019, n. 7691; sui limiti del sindacato di legittimità in punto di motivazione cfr. pure, tra le tante: Cass. Sez. U.Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 17 giugno 2024, n. 24048, non massimata in CED , Cass. Sez. U. 7 agosto 2023, n. 24048, Cass. Sez. U. 22 novembre 2022 , n. 34380 e Cass. Sez. U. 4agosto 2021, n. 22302 , massimate su temi diversi). 13. ― La decisione impugnata n on è criticabile nemmeno con riferimento alla mancata fissazione dell’udienza camerale: sul punto, la Sezione disciplinare ha fatto menzione dell’orientamento di giurisprudenza per cui il provvedimento di correzione di errore materiale disposto dal giudice con procedura de plano, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, è illegittimo solo qualora il ricorrente deduca un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato(Cass. pen. 4 giugno 2019, n. 28085; in senso conforme: Cass. pen. 23 giugno 2020, n. 20984 ). Tanto vale ad escludere l’illecito di cui al cit. art. 2, comma 1, lett. g). Infatti, è esclusa la censurabilità dell'attività interpretativa del magistrato allorché pervenga a soluzioni non implausibili, ancorché criticabili come non fondate(Cass. Sez. U. 25 marzo 2013, n. 7379 ) . L’esistenza di un indirizzo interpretativo che valorizza l’interesse della parte alla partecipazione alla camera di consiglio esclude che nella fattispeciesi ravvisi l’infrazione contestata. 14. ― Considerazioni analoghe a quelle appena svolte possono spendersi con riguardo alla censura di cui al terzo motivo. L’art. 116 c.p.p. prevede, al primo comma, che « [d] urante i l procedimento è dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti». Il secondo comma in dividua , inoltre, gli organi legittimati a provvedere sull’istanza. L’art. 43 disp. att. c.p.p. dispone, poi, che l'autorizzazione prevista dal secondo commadell’art. 116 c.p.p. « n on è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti». La Corte di legittimità ha dunque ricostruito la disciplina dell’accesso documentale Sez. U–RG 6674/2025 udienza pubblica 23.9.2025 nei termini che seguono: 1) durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie, estratti o certificati di singoli atti processuali; 2) del rilascio occorre fare richiesta e ottenere la relativa autorizzazione; 3) l'autorizzazione non è necessaria nel caso in cui è espressamente riconosciuto il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati(Cass. pen.25 maggio 1993, n.1940). Il coordinamento tra i citt. artt. 116 c.p.p. e 43 disp. att. c.p.p. è stato inteso, in dottrina, nel senso che ove il legislatore non dispensi espressamente dal domandare l'autorizzazione al rilascio del documento, l'autorità giudiziaria è chiamata ad accertare l'esistenza dell'interesseda parte del richiedente al rilascio d ella copia, dell'estratto o del certificato.Tanto porta ad escludere che il mancato accoglimento dell’istanza, la quale era priva, come ricorda la Sezione disciplinare, dell'indicazione dell'interesse delle parti ad ottenere rilascio della documentazione richiesta, possa apprezzarsi come errore macroscopico o negligenza grave e inescusabile, secondo quanto si è detto. 15. ― I l ricorso va dunque respinto. 16. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dell e spese processuali in favore dellaparte controricorrente, liquidandole in euro