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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 32825/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le richieste del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udite le richieste dei difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi e, il solo avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentativo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] era stato inizialmente contestato, tra l'altro, il delitto di tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità in quanto, nella qualità di responsabile dell'ufficio condoni del Comune di Maddaloni, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], libero professionista incaricato di seguire la pratica di condono relativo all'opera abusiva di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], abusando della sua qualità e dei suoi poteri - incrementando da 28.874,50 a 38.137,40 l'importo dovuto dall'Osati per l'ottenimento della concessione in sanatoria; proponendo all'Osati, impossibilitato a pagare l'importo richiesto ed al fine di ridurre quanto dovuto, di utilizzare un bollettino di conto corrente postale del 1986, già oblato presso l'Ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] a Castello, che avrebbe dovuto attestare, una volta riempito con l'importo in lire e con il nominativo del debitore, l'avvenuto pagamento, totale o parziale, a far data dal 1986, degli importi dovuti da Osati, bollettino che il Della Peruta avrebbe provveduto ad inserire nella pratica di condono edilizio - compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi consegnare indebitamente da Osati la somma di euro 5000,00, evento non verificatosi in quanto la vittima non provvedeva al pagamento e denunciava i fatti.

Il Tribunale riqualificava l'originaria imputazione in tentativo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio sulla base delle risultanze istruttorie che, da un lato, avevano consentito di escludere la sussistenza di un abuso induttivo - essendo emersa la correttezza della cifra di circa 38.000 euro indicata da Della Peruta per il rilascio della concessione in sanatoria - e, dall'altro, avevano rivelato l'esistenza di una trattativa illecita svolta con la mediazione di Pietropaolo.

2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono separati ricorsi per cassazione. 2.1 Nel ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti due motivi: Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. con riferimento alle intercettazioni ambientali effettuate il 15 ottobre 2015 ed alla ordinanza emessa dalla Corte di appello il 17 novembre 2021, nonché di contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione di tale provvedimento.Sostiene la difesa che, successivamente alla presentazione dell'appello, ha tentato invano di esaminare il decreto autorizzativo e, non avendolo rinvenuto nel fascicolo per il dibattimento, ne aveva sollecitato l'acquisizione da parte della Corte territoriale con istanza del 21 settembre 2021.

Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello ha rigettato l'istanza escludendo che il decreto debba essere inserito nel fascicolo di cui all'art. 431 cod. proc. pen. ed affermando che grava sulla difesa l'onere di produrre il provvedimento ove intenda eccepirne un vizio.

Trattasi di motivazione illogica non potendosi gravare la difesa dell'onere di produrre un atto inesistente o, comunque, non rinvenuto nel fascicolo per il dibattimento.

Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle dichiarazioni rese da Osati il 14 ed il 19 ottobre 2015.

Deduce la difesa che, sin dalla denuncia sporta il 17 agosto 2015 dall'Osati, emergevano a suo carico indizi di reità quale complice dell'illecita trattativa cosicché ciò determina l'inutilizzabilità delle successive dichiarazioni.

Tale circostanza è stata evidenziata anche dal Tribunale che ha poi analizzato gli ulteriori elementi di riscontro emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

La Corte di appello ha rigettato il motivo sulla base di una indebita sovrapposizione della figura di indagato/indiziato con quella di imputato/condannato e, con motivazione illogica e contraddittoria, ha affermato che solo a seguito dell'analisi delle risultanze istruttorie il Tribunale aveva proceduto ad una rivalutazione delle conversazioni del 29 settembre 2015 e del ruolo dell'Osati. 2.2 Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti tre motivi.

Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

La sentenza impugnata ha, innanzitutto, omesso di valutare le deduzioni difensive in merito alla necessità di accertare il ruolo del Della Peruta (quale complice di Pietropaolo o oggetto di una mera millanteria da parte di quest'ultimo), atteso che questo aveva calcolato correttamente l'importo dovuto da Osati; aveva consegnato a Pietropaolo il bollettino premarcato solo per consentirgli di verificare la validità dei pregressi pagamenti eventualmente effettuati da Osati; solo il Pietropaolo aveva sollecitato il pagamento dei 5000 euro; non vi era mai stato alcun contatto tra lo stesso ed Osati tanto che, quando questo aveva deciso di non concludere il patto illecito, il bollettino era stato restituito.

Nell'ambito del medesimo motivo si deduce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, afferma l'inutilizzabilità nei confronti del Della Peruta delle dichiarazioni rese da Pietropaolo nel corso delle indagini preliminari (in quanto sottrattosi all'esame dibattimentale), e, dall'altro, le utilizza esplicitamente per ritenere che sia Osati che il Della Peruta parteciparono alla trattativa e che Osati incontrò l'imputato (circostanza mai riferita da Osati) ed avviò la trattativa illecita dicendogli di essere disposto a pagare direttamente a lui per ottenere una diversa quantificazione della somma da pagare.

Sotto altro profilo, la difesa censura, infine, il giudizio di non credibilità della tesi fornita dal Della Peruta che ha dichiarato di avere consegnato il bollettino a Pietropaolo in quanto, essendone stata accertata la falsità, doveva essere utilizzato per valutare la validità di eventuali precedenti pagamenti effettuati da Osati.

Si aggiunge, inoltre, che tale tesi difensiva ha trovato plurimi riscontri in dibattimento dal momento che: è risultato corretto il calcolo effettuato dall'imputato; dalle conversazioni registrate era emerso che lo stesso aveva chiesto più volte la restituzione del bollettino; non aveva mai incontrato o parlato con Osati; dalle conversazioni tra l'imputato e il Pietropaolo non è mai emerso l'accenno a possibili vicende corruttive; la stessa moglie dell'Osati, una volta deceduto quest'ultimo, ha portato a termine la pratica, curata direttamente dall'imputato, versando circa 40.000 euro.

Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, di mancanza e contraddittorietà della motivazione in merito al mancato riconoscimento della desistenza atteso che il Della Peruta, quand'anche lo si volesse ritenere parte dell'accordo illecito, chiese più volte la restituzione del bollettino, proprio perché in disaccordo con il suo utilizzo illecito.

La sentenza, inoltre, omette di considerare che, quando l'imputato effettuò tale richiesta, la trattativa era ancora in corso non avendo l'Osati manifestato il proprio rifiuto al perfezionamento dell'accordo.

Si richiama a tal fine il contenuto della conversazione registrata il 26 ottobre 2015 in cui Pietropaolo informava Osati che "Michele" gli aveva detto che non poteva aspettare e doveva restituire il bollettino (lo va trovando indietro), ma che avrebbe provato a vedere se poteva aspettare una settimana.

Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui non applica la riduzione massima per il tentativo e nega le circostanze attenuanti generiche.

Quanto a tale ultimo aspetto, il ricorrente sostiene che la motivazione è manifestamente illogica laddove pone a fondamento del diniego il comportamento poco collaborativo dell'imputato, l'assenza di elementi di resipiscenza e la pervicacia con cui ha tentato di dimostrare l'esistenza di un complotto ai suoi danni dal momento che l'imputato è stato prosciolto da due delle tre imputazioni a suo carico ed ha esercitato il proprio diritto di difesa prospettando la possibilità che il Pietropaolo abbia millantato la sua complicità.

Manca, inoltre, una motivazione sulla richiesta di riduzione della pena nella misura massima prevista per il tentativo, avanzata dalla difesa sulla base di un diverso ordine di ragioni rispetto alla richiesta di concessione delle generiche (quali la non verificazione dell'evento ed il grado di realizzazione del fatto). [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato sono infondati per le ragioni di seguito esposte.

2. Ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico.

Entrambe le sentenze di merito hanno dato atto che la registrazione della conversazione del 15 ottobre 2015, avvenuta con l'apparecchio istallato nel portafoglio di Osati, era stata autorizzata sulla base di un motivato decreto.

Su tale punto della decisione il ricorrente non ha formulato alcun motivo di appello, limitandosi ad invocare la mera acquisizione del decreto autorizzativo da parte del Giudice di secondo grado.

Rileva il Collegio che, in assenza di una specifica contestazione, correttamente la Corte di appello ha rigettato l'istanza di acquisizione del decreto autorizzativo, considerando che il decreto in questione non è compreso tra gli atti che, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto, qui ribadito, secondo il quale i decreti autorizzativi non rientrano tra gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, comma 1, cod. proc. pen., sicché il loro mancato inserimento nello stesso non determina alcuna inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, salvo che non sia prospettata l'inesistenza o la nullità degli stessi (Sez. 1, n. 7845 del 21/01/2015, Gentile, Rv. 262533; Sez. 5, n. 45853 del 10/10/2012, Mancini, Rv. 254834).

A fronte di tali argomentazioni, immuni da vizi logici o giuridici, le deduzioni del ricorrente appaiono estremamente generiche e di carattere meramente esplorativo, limitandosi a censurare in termini meramente assertivi l'illegittimità delle intercettazioni ambientali ed il contenuto dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello.2.2 n secondo motivo di ricorso è infondato.

Innanzitutto, appare utile ricostruire brevemente la sequenza cronologica dei fatti: -il 17 agosto 2015 Osati ha sporto denuncia riferendo che, dopo avere ricevuto il secondo conteggio delle somme dovute per la sanatoria, aumentato da 28.000 euro a 38.000 euro, il Pietropaolo gli riferì che il problema poteva essere risolto con il pagamento di una mazzetta di 5.000 euro e che dopo qualche giorno di riflessione, si era determinato a sporgere denuncia. -Il successivo 29 settembre 2015 Osati ha registrato con il suo cellulare una conversazione con Pietropaolo. - Il 14 ed il 19 ottobre 2015 Osati è stato sentito a sommarie informazioni.

Così ricostruita la sequenza cronologica culminata con l'assunzione delle informazioni dall'Osati, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici o giuridici, ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità dedotta dalla difesa in considerazione del fatto che solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale e, in particolare, della confessione resa da Pietropaolo negli interrogatori del 9 maggio 2016 e del 6 dicembre 2017 (in merito alla partecipazione dell'Osati alla trattativa) e della consulenza di parte redatta dal consulente Santangelo (quanto alla correttezza del calcolo eseguito da Della Peruta), sono emersi indizi di reità a carico dell'Osati.

Tale percorso argomentativo è incensurabile.

Rileva, infatti, il Collegio che, al momento della denuncia, gli elementi fattuali riferiti da Osati erano idonei a far ipotizzare indizi di reità esclusivamente in merito ad un tentativo di induzione indebita da parte del Della Peruta, rispetto al quale Osati assumeva, però, il ruolo di parte meramente apparente dell'accordo.

Invero, come condivisibilmente già affermato da questa Corte, in tema di induzione indebita, il reato è integrato solo qualora il privato indotto formuli un'effettiva promessa al soggetto pubblico inducente, perfezionando un reale accordo tra loro, a nulla rilevando che il privato si sia successivamente risolto a non dar seguito all'accordo; viceversa, si configura l'ipotesi tentata nel caso in cui l'accordo sia solo apparente, in quanto il privato ha simulatamente promesso la dazione (Sez. 6, n. 37509 del 25/06/2021, Costantino, Rv. 282178).

In tal caso, poiché il privato non cede alle illecite richieste del soggetto pubblico, la sua condotta esula dal paradigma delineato dall'art. 319-quater cod. pen. e non è, dunque, punibile, a differenza della condotta tenuta dal soggetto pubblico.

E' stato, infatti, precisato che il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater 6 cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente (si veda, tra le tante, Sez. 6, n. 35271 del 22/06/2016, Mercadante, Rv. 267986; Sez. 6, n. 32246 del 11/04/2014, Sorge, Rv. 262075).

Nella fattispecie in esame, il carattere apparente della partecipazione dell'Osati, ha trovato una conferma, oltre che nella denuncia sporta, anche nella sua successiva condotta (la registrazione della conversazione con Pietropaolo del 29 settembre 2015 e la disponibilità ad essere "attrezzato" per la registrazione della conversazione del 15 ottobre 2015).

Pertanto, avuto riguardo a tale quadro fattuale (mutato solo nel corso dell'istruttoria dibattimentale), non sussistendo indizi di reità a carico dell'Osati al momento dell'assunzione delle sue dichiarazioni, le stesse sono state legittimamente ritenute utilizzabili.

3. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 II primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto interamente versato in fatto e non consentito in questa Sede, essendo volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione impugnata.

La sentenza impugnata, saldandosi logicamente a quella di primo grado, di cui costituisce una doppia conforme, con motivazione esaustiva, fondata su un'analisi completa delle risultanze istruttorie ed immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto non credibile e priva di riscontri la giustificazione fornita dall'imputato in merito alla consegna del bollettino al Pietropaolo ed ha desunto la partecipazione del Della Peruta alla trattativa considerando sia le dichiarazioni rese da Osati in denuncia che i riscontri risultanti dalla consegna del bollettino in bianco premarcato da parte del Della Peruta e dal successivo sequestro di tale del bollettino presso l'abitazione dell'imputato.

Sono state, inoltre, considerate le conversazioni registrate (in cui Pietropaolo ed Osati parlavano liberamente del rapporto con Della Peruta) e le dichiarazioni rese dalla moglie di Osati, che ha confermato che il marito stava recuperando la somma di 5000 euro per pagare la tangente. 3.2 n secondo motivo di ricorso è infondato.

In tema di desistenza dal delitto, la decisione di interrompere l'azione criminosa deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647).Tale requisito della volontarietà, pur non dovendosi intendere quale spontaneità, Implica che la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535).

La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto che le plurime richieste di restituzione del bollettino consegnato dall'imputato al Pietropaolo non siano state frutto di una scelta volontaria, ma determinate dall'indisponibilità del denaro da parte dell 'Osati.

Rileva, inoltre, il Collegio che, in ogni caso, la condotta in questione appare equivoca ed inidonea ad esprimere in termini chiari il recesso del Della Peruta dall'illecita trattativa con Osati e Pietropaolo, potendo la stessa assumere diversi significati, quale ad esempio, quello di velocizzare la conclusione dell'accordo ed indurre l'Osati a consegnare tempestivamente il denaro. 3.3 Anche il terzo motivo è infondato.

Giova, innanzitutto, ribadire che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Va, infatti, considerato che la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.

A tal fine, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

Ne consegue che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, quali i precedenti penali (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), l'entità del reato e le modalità di esecuzione di esso, può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Tornando all'esame del motivo, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata ha escluso le circostanze attenuanti generiche con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, in considerazione della condotta dell'imputato e, soprattutto, della gravità dei fatti, compiuti da un funzionario di provata esperienza e con una competenza esclusiva in tema di pratiche di condono del Comune.

Quanto all'ulteriore profilo dedotto con il motivo in esame, ritiene il Collegio che la struttura argomentativa di tale punto della decisione consente di ritenere implicitamente disattesa l'istanza di applicazione della riduzione massima prevista per il delitto tentato, stante la sua inconciliabilità logica con il percorso motivazionale sopra analizzato.

4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, entrambi i ricorsi presentati nell'interesse dell'imputato vanno rigettati.

L'imputato va, inoltre, condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Maddaloni, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le richieste del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udite le richieste dei difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi e, il solo avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentativo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] era stato inizialmente contestato, tra l'altro, il delitto di tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità in quanto, nella qualità di responsabile dell'ufficio condoni del Comune di Maddaloni, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], libero professionista incaricato di seguire la pratica di condono relativo all'opera abusiva di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], abusando della sua qualità e dei suoi poteri - incrementando da 28.874,50 a 38.137,40 l'importo dovuto dall'Osati per l'ottenimento della concessione in sanatoria; proponendo all'Osati, impossibilitato a pagare l'importo richiesto ed al fine di ridurre quanto dovuto, di utilizzare un bollettino di conto corrente postale del 1986, già oblato presso l'Ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] a Castello, che avrebbe dovuto attestare, una volta riempito con l'importo in lire e con il nominativo del debitore, l'avvenuto pagamento, totale o parziale, a far data dal 1986, degli importi dovuti da Osati, bollettino che il Della Peruta avrebbe provveduto ad inserire nella pratica di condono edilizio - compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi consegnare indebitamente da Osati la somma di euro 5000,00, evento non verificatosi in quanto la vittima non provvedeva al pagamento e denunciava i fatti. Il Tribunale riqualificava l'originaria imputazione in tentativo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio sulla base delle risultanze istruttorie che, da un lato, avevano consentito di escludere la sussistenza di un abuso induttivo - essendo emersa la correttezza della cifra di circa 38.000 euro indicata da Della Peruta per il rilascio della concessione in sanatoria - e, dall'altro, avevano rivelato l'esistenza di una trattativa illecita svolta con la mediazione di Pietropaolo. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono separati ricorsi per cassazione. 2.1 Nel ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti due motivi: Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. con riferimento alle intercettazioni ambientali effettuate il 15 ottobre 2015 ed alla ordinanza emessa dalla Corte di appello il 17 novembre 2021, nonché di contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione di tale provvedimento.Sostiene la difesa che, successivamente alla presentazione dell'appello, ha tentato invano di esaminare il decreto autorizzativo e, non avendolo rinvenuto nel fascicolo per il dibattimento, ne aveva sollecitato l'acquisizione da parte della Corte territoriale con istanza del 21 settembre 2021. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello ha rigettato l'istanza escludendo che il decreto debba essere inserito nel fascicolo di cui all'art. 431 cod. proc. pen. ed affermando che grava sulla difesa l'onere di produrre il provvedimento ove intenda eccepirne un vizio. Trattasi di motivazione illogica non potendosi gravare la difesa dell'onere di produrre un atto inesistente o, comunque, non rinvenuto nel fascicolo per il dibattimento. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle dichiarazioni rese da Osati il 14 ed il 19 ottobre 2015. Deduce la difesa che, sin dalla denuncia sporta il 17 agosto 2015 dall'Osati, emergevano a suo carico indizi di reità quale complice dell'illecita trattativa cosicché ciò determina l'inutilizzabilità delle successive dichiarazioni. Tale circostanza è stata evidenziata anche dal Tribunale che ha poi analizzato gli ulteriori elementi di riscontro emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di appello ha rigettato il motivo sulla base di una indebita sovrapposizione della figura di indagato/indiziato con quella di imputato/condannato e, con motivazione illogica e contraddittoria, ha affermato che solo a seguito dell'analisi delle risultanze istruttorie il Tribunale aveva proceduto ad una rivalutazione delle conversazioni del 29 settembre 2015 e del ruolo dell'Osati. 2.2 Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti tre motivi. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La sentenza impugnata ha, innanzitutto, omesso di valutare le deduzioni difensive in merito alla necessità di accertare il ruolo del Della Peruta (quale complice di Pietropaolo o oggetto di una mera millanteria da parte di quest'ultimo), atteso che questo aveva calcolato correttamente l'importo dovuto da Osati; aveva consegnato a Pietropaolo il bollettino premarcato solo per consentirgli di verificare la validità dei pregressi pagamenti eventualmente effettuati da Osati; solo il Pietropaolo aveva sollecitato il pagamento dei 5000 euro; non vi era mai stato alcun contatto tra lo stesso ed Osati tanto che, quando questo aveva deciso di non concludere il patto illecito, il bollettino era stato restituito. Nell'ambito del medesimo motivo si deduce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, afferma l'inutilizzabilità nei confronti del Della Peruta delle dichiarazioni rese da Pietropaolo nel corso delle indagini preliminari (in quanto sottrattosi all'esame dibattimentale), e, dall'altro, le utilizza esplicitamente per ritenere che sia Osati che il Della Peruta parteciparono alla trattativa e che Osati incontrò l'imputato (circostanza mai riferita da Osati) ed avviò la trattativa illecita dicendogli di essere disposto a pagare direttamente a lui per ottenere una diversa quantificazione della somma da pagare. Sotto altro profilo, la difesa censura, infine, il giudizio di non credibilità della tesi fornita dal Della Peruta che ha dichiarato di avere consegnato il bollettino a Pietropaolo in quanto, essendone stata accertata la falsità, doveva essere utilizzato per valutare la validità di eventuali precedenti pagamenti effettuati da Osati. Si aggiunge, inoltre, che tale tesi difensiva ha trovato plurimi riscontri in dibattimento dal momento che: è risultato corretto il calcolo effettuato dall'imputato; dalle conversazioni registrate era emerso che lo stesso aveva chiesto più volte la restituzione del bollettino; non aveva mai incontrato o parlato con Osati; dalle conversazioni tra l'imputato e il Pietropaolo non è mai emerso l'accenno a possibili vicende corruttive; la stessa moglie dell'Osati, una volta deceduto quest'ultimo, ha portato a termine la pratica, curata direttamente dall'imputato, versando circa 40.000 euro. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, di mancanza e contraddittorietà della motivazione in merito al mancato riconoscimento della desistenza atteso che il Della Peruta, quand'anche lo si volesse ritenere parte dell'accordo illecito, chiese più volte la restituzione del bollettino, proprio perché in disaccordo con il suo utilizzo illecito. La sentenza, inoltre, omette di considerare che, quando l'imputato effettuò tale richiesta, la trattativa era ancora in corso non avendo l'Osati manifestato il proprio rifiuto al perfezionamento dell'accordo. Si richiama a tal fine il contenuto della conversazione registrata il 26 ottobre 2015 in cui Pietropaolo informava Osati che "Michele" gli aveva detto che non poteva aspettare e doveva restituire il bollettino (lo va trovando indietro), ma che avrebbe provato a vedere se poteva aspettare una settimana. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui non applica la riduzione massima per il tentativo e nega le circostanze attenuanti generiche. Quanto a tale ultimo aspetto, il ricorrente sostiene che la motivazione è manifestamente illogica laddove pone a fondamento del diniego il comportamento poco collaborativo dell'imputato, l'assenza di elementi di resipiscenza e la pervicacia con cui ha tentato di dimostrare l'esistenza di un complotto ai suoi danni dal momento che l'imputato è stato prosciolto da due delle tre imputazioni a suo carico ed ha esercitato il proprio diritto di difesa prospettando la possibilità che il Pietropaolo abbia millantato la sua complicità. Manca, inoltre, una motivazione sulla richiesta di riduzione della pena nella misura massima prevista per il tentativo, avanzata dalla difesa sulla base di un diverso ordine di ragioni rispetto alla richiesta di concessione delle generiche (quali la non verificazione dell'evento ed il grado di realizzazione del fatto). [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato sono infondati per le ragioni di seguito esposte. 2. Ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico. Entrambe le sentenze di merito hanno dato atto che la registrazione della conversazione del 15 ottobre 2015, avvenuta con l'apparecchio istallato nel portafoglio di Osati, era stata autorizzata sulla base di un motivato decreto. Su tale punto della decisione il ricorrente non ha formulato alcun motivo di appello, limitandosi ad invocare la mera acquisizione del decreto autorizzativo da parte del Giudice di secondo grado. Rileva il Collegio che, in assenza di una specifica contestazione, correttamente la Corte di appello ha rigettato l'istanza di acquisizione del decreto autorizzativo, considerando che il decreto in questione non è compreso tra gli atti che, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento. Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto, qui ribadito, secondo il quale i decreti autorizzativi non rientrano tra gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, comma 1, cod. proc. pen., sicché il loro mancato inserimento nello stesso non determina alcuna inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, salvo che non sia prospettata l'inesistenza o la nullità degli stessi (Sez. 1, n. 7845 del 21/01/2015, Gentile, Rv. 262533; Sez. 5, n. 45853 del 10/10/2012, Mancini, Rv. 254834). A fronte di tali argomentazioni, immuni da vizi logici o giuridici, le deduzioni del ricorrente appaiono estremamente generiche e di carattere meramente esplorativo, limitandosi a censurare in termini meramente assertivi l'illegittimità delle intercettazioni ambientali ed il contenuto dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello.2.2 n secondo motivo di ricorso è infondato. Innanzitutto, appare utile ricostruire brevemente la sequenza cronologica dei fatti: -il 17 agosto 2015 Osati ha sporto denuncia riferendo che, dopo avere ricevuto il secondo conteggio delle somme dovute per la sanatoria, aumentato da 28.000 euro a 38.000 euro, il Pietropaolo gli riferì che il problema poteva essere risolto con il pagamento di una mazzetta di 5.000 euro e che dopo qualche giorno di riflessione, si era determinato a sporgere denuncia. -Il successivo 29 settembre 2015 Osati ha registrato con il suo cellulare una conversazione con Pietropaolo. - Il 14 ed il 19 ottobre 2015 Osati è stato sentito a sommarie informazioni. Così ricostruita la sequenza cronologica culminata con l'assunzione delle informazioni dall'Osati, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici o giuridici, ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità dedotta dalla difesa in considerazione del fatto che solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale e, in particolare, della confessione resa da Pietropaolo negli interrogatori del 9 maggio 2016 e del 6 dicembre 2017 (in merito alla partecipazione dell'Osati alla trattativa) e della consulenza di parte redatta dal consulente Santangelo (quanto alla correttezza del calcolo eseguito da Della Peruta), sono emersi indizi di reità a carico dell'Osati. Tale percorso argomentativo è incensurabile. Rileva, infatti, il Collegio che, al momento della denuncia, gli elementi fattuali riferiti da Osati erano idonei a far ipotizzare indizi di reità esclusivamente in merito ad un tentativo di induzione indebita da parte del Della Peruta, rispetto al quale Osati assumeva, però, il ruolo di parte meramente apparente dell'accordo. Invero, come condivisibilmente già affermato da questa Corte, in tema di induzione indebita, il reato è integrato solo qualora il privato indotto formuli un'effettiva promessa al soggetto pubblico inducente, perfezionando un reale accordo tra loro, a nulla rilevando che il privato si sia successivamente risolto a non dar seguito all'accordo; viceversa, si configura l'ipotesi tentata nel caso in cui l'accordo sia solo apparente, in quanto il privato ha simulatamente promesso la dazione (Sez. 6, n. 37509 del 25/06/2021, Costantino, Rv. 282178). In tal caso, poiché il privato non cede alle illecite richieste del soggetto pubblico, la sua condotta esula dal paradigma delineato dall'art. 319-quater cod. pen. e non è, dunque, punibile, a differenza della condotta tenuta dal soggetto pubblico. E' stato, infatti, precisato che il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater 6 cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente (si veda, tra le tante, Sez. 6, n. 35271 del 22/06/2016, Mercadante, Rv. 267986; Sez. 6, n. 32246 del 11/04/2014, Sorge, Rv. 262075). Nella fattispecie in esame, il carattere apparente della partecipazione dell'Osati, ha trovato una conferma, oltre che nella denuncia sporta, anche nella sua successiva condotta (la registrazione della conversazione con Pietropaolo del 29 settembre 2015 e la disponibilità ad essere "attrezzato" per la registrazione della conversazione del 15 ottobre 2015). Pertanto, avuto riguardo a tale quadro fattuale (mutato solo nel corso dell'istruttoria dibattimentale), non sussistendo indizi di reità a carico dell'Osati al momento dell'assunzione delle sue dichiarazioni, le stesse sono state legittimamente ritenute utilizzabili. 3. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 II primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto interamente versato in fatto e non consentito in questa Sede, essendo volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione impugnata. La sentenza impugnata, saldandosi logicamente a quella di primo grado, di cui costituisce una doppia conforme, con motivazione esaustiva, fondata su un'analisi completa delle risultanze istruttorie ed immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto non credibile e priva di riscontri la giustificazione fornita dall'imputato in merito alla consegna del bollettino al Pietropaolo ed ha desunto la partecipazione del Della Peruta alla trattativa considerando sia le dichiarazioni rese da Osati in denuncia che i riscontri risultanti dalla consegna del bollettino in bianco premarcato da parte del Della Peruta e dal successivo sequestro di tale del bollettino presso l'abitazione dell'imputato. Sono state, inoltre, considerate le conversazioni registrate (in cui Pietropaolo ed Osati parlavano liberamente del rapporto con Della Peruta) e le dichiarazioni rese dalla moglie di Osati, che ha confermato che il marito stava recuperando la somma di 5000 euro per pagare la tangente. 3.2 n secondo motivo di ricorso è infondato. In tema di desistenza dal delitto, la decisione di interrompere l'azione criminosa deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647).Tale requisito della volontarietà, pur non dovendosi intendere quale spontaneità, Implica che la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535). La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto che le plurime richieste di restituzione del bollettino consegnato dall'imputato al Pietropaolo non siano state frutto di una scelta volontaria, ma determinate dall'indisponibilità del denaro da parte dell 'Osati. Rileva, inoltre, il Collegio che, in ogni caso, la condotta in questione appare equivoca ed inidonea ad esprimere in termini chiari il recesso del Della Peruta dall'illecita trattativa con Osati e Pietropaolo, potendo la stessa assumere diversi significati, quale ad esempio, quello di velocizzare la conclusione dell'accordo ed indurre l'Osati a consegnare tempestivamente il denaro. 3.3 Anche il terzo motivo è infondato. Giova, innanzitutto, ribadire che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Va, infatti, considerato che la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. A tal fine, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). Ne consegue che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, quali i precedenti penali (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), l'entità del reato e le modalità di esecuzione di esso, può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Tornando all'esame del motivo, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata ha escluso le circostanze attenuanti generiche con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, in considerazione della condotta dell'imputato e, soprattutto, della gravità dei fatti, compiuti da un funzionario di provata esperienza e con una competenza esclusiva in tema di pratiche di condono del Comune. Quanto all'ulteriore profilo dedotto con il motivo in esame, ritiene il Collegio che la struttura argomentativa di tale punto della decisione consente di ritenere implicitamente disattesa l'istanza di applicazione della riduzione massima prevista per il delitto tentato, stante la sua inconciliabilità logica con il percorso motivazionale sopra analizzato. 4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, entrambi i ricorsi presentati nell'interesse dell'imputato vanno rigettati. L'imputato va, inoltre, condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Maddaloni, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 32825/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris