CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/09/2021 della Corte di appello di Trento, Sez. Dist. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, parzialmente riformando (solo in relazione al trattamento sanzionatorio) la sentenza del Tribunale di Bolzano emessa il 30 novembre 2020, confermava la condanna del ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione ai reati di violenza privata continuata, tentata estorsione e furto tentato di cui ai capi A, B) e D) del procedimento n. 1038/18. Secondo la sentenza impugnata, l'imputato poneva in essere le condotte contestategli al fine di riprendere la proprietà di un appartamento della parte civile [OSCURATO:PERSONA] posto al piano terreno di un immobile ove l'imputato era rimasto proprietario del piano superiore; l'immobile conteso era stato venduto al Giordano dal cognato del ricorrente, che lo aveva ceduto in seguito a sue difficoltà economiche. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva - costituita da una testimonianza assunta in primo grado ed il cui contenuto si assume in ricorso essere stato travisato dal primo giudice - rispetto alla quale era stata chiesta con l'atto di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La Corte di merito non avrebbe speso alcuna motivazione sul punto, nonostante la questione sulla quale verteva la testimonianza - appartenenza alle parti comuni dell'edificio o alle persone offese di uno spazio adibito a WC - avesse avuto rilievo nella ricostruzione della responsabilità del ricorrente effettuata dal primo giudice (fgg. 4-8 del ricorso); 2) vizio della motivazione per contraddittorietà, avendo la Corte ritenuto, da una parte, che il ricorrente non avesse alcun mezzo economico per riacquistare l'appartamento ad un prezzo conveniente; dall'altra, che le azioni illecite fossero a ciò finalizzate. Sarebbe anche illogica l'evocazione della circostanza che l'immobile era stato infine acquistato da un nipote del ricorrente, persona diversa da lui ed estranea agli addebiti contestati (fgg. 10 e 11 del ricorso); 3) vizio della motivazione per non avere la Corte esaminato le doglianze contenute nell'atto di appello a proposito della mancanza di illiceità dei singoli episodi di violenza privata contestati, anche in considerazione che alcuni episodi oggetto di originaria contestazione erano rimasti indimostrati all'esito dell'istruttoria dibattimentale (fgg. 12-15 del ricorso); 4) vizio della motivazione per non avere la Corte esaminato le doglianze contenute nell'atto di appello a proposito della mancanza di illiceità delle condotte ritenute quale tentativi di estorsione (fgg. 15-19 del ricorso);5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di violenza privata, non avendo la Corte affrontato il tema difensivo volto a configurare le condotte come sganciate dallo scopo del ricorrente di far vendere l'immobile del Giordano (fgg. 20-24 del ricorso); 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di tentata estorsione, non avendo la Corte affrontato il tema difensivo volto a configurare le condotte come sganciate dallo scopo del ricorrente di far vendere l'immobile del Giordano ad un prezzo inferiore a quello di mercato (fgg. 25-28 del ricorso); 7) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte speso alcuna parola sulla violazione del divieto di bis in idem formulata dal ricorrente con riguardo alle condotte di violenza privata, che avrebbero dovuto ritenersi assorbite nel reato di tentata estorsione (fgg. 29-32 del ricorso); 8) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte affrontato il motivo di appello volto ad escludere il reato di tentato furto di acqua (fgg. 32-34 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Sotto il profilo processuale, è vero quanto sostiene il ricorrente che nella sentenza impugnata non vi è alcuna risposta, neanche implicita, ai motivi di appello con i quali, da una parte, era stata chiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata alla escussione di un testimone (fg. 12 dell'atto di appello); dall'altra, era stata eccepita la violazione del principio del ne bis in idem o, per meglio dire, del mancato assorbimento delle condotte di violenza privata in quelle di tentata estorsione (fg. 39 dell'atto di appello). 2. Più in generale, la sentenza impugnata, in poche righe, liquida le corpose argomentazioni di merito contenute nell'atto di appello e relative alla sussistenza di tutti i reati per i quali è intervenuta condanna (ivi compreso quello di tentato furto d'acqua), doglianze rimaste sostanzialmente senza alcuna verifica di merito di secondo grado, solo al termine della quale avrebbero potuto essere formulate le conclusioni d'insieme riportate in sentenza, che per queste ragioni deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Trento. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.01.202 Il Consigliere estensore Il ente [OSCURATO:PERSONA] i bio lievi C [OSCURATO:PERSONA]:fr SEC