CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12122/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];ricorrenticontroBank Tejarat, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo;controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Graziadei e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 2798/2020 depositata il 23 ottobre 2020 dellaCorte di appello di Bologna.Sez. I – RG 733/2021camera di consiglio 26.3.2026 1Numero registro generale 733/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 12122/2026Data pubblicazione 30/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ La controversia oggetto del presente giudizio trae origine dalpiù ampio contenzioso insorto, negli anni passati, tra alcune impreseitaliane fornitrici e i loro committenti iraniani, a seguitodell’inadempimento di questi ultimi. Per porre rimedio alla situazione,venne stipulato il [OSCURATO:PERSONA] del 6 settembre 1995 traMediocredito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi confluita in [OSCURATO:SOCIETA].),mandataria delle imprese italiane, e [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentantedei debitori iraniani.L’accordo prevedeva che [OSCURATO:PERSONA] corrispondesseimmediatamente alle imprese creditrici il 25% di quanto dovuto erilasciasse pagherò cambiari (promissory note) per l’importo residuo, dacustodire presso Mediocredito. A fronte di ciò, le imprese creditriciavrebbero rinunciato a far valere i propri diritti di obbligazione.Il contratto disciplinava anche l’eventuale insorgenza dicontroversie stabilendo:– all’art. 17.02, la giurisdizione esclusiva delle Corti inglesi perqualsiasi controversia derivante dall’accordo o dalle cambiali;– all’art. 17.03, una facoltà alternativa di adire, sull’accordo delleparti, i giudici iraniani, ma limitatamente alle controversie derivantidall’Agreement e non dalle cambiali.Tra gli aderenti a questa intesa vi era il [OSCURATO:PERSONA].p.a., anche se il relativo credito era stato in precedenza ceduto —quando la società era ancora in bonis — alla società di factoring LondonVenuto a conoscenza della cessione, il curatore fallimentare,[OSCURATO:PERSONA], promosse quattro diversi giudizi.Il primo si celebrò avanti al Tribunale di Bologna (nel 1995) e fuSez. I – RG 733/2021camera di consiglio 26.3.2026 2Numero registro generale 733/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 12122/2026Data pubblicazione 30/04/2026diretto alla concessione di un provvedimento d’urgenza con cui sidichiarasse inefficace la cessione del credito a London ForfaitingCompany: il ricorso fu accolto.Il secondo venne introdotto in [OSCURATO:PERSONA], sempre nel 1995,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in forza della clausola di proroga dellagiurisdizione contenuta nel [OSCURATO:PERSONA]; tale giudizio, incui la banca resistette proponendo domanda riconvenzionale diripetizione delle somme già corrisposte, venne sospeso.Una terza causa venne intrapresa nel 2008 nei confronti diUnicredit per ottenere la consegna dei titoli cambiari ancora depositatipresso la banca. La domanda fu accolta e le cambiali furono apprese dal2. — L’ultimo procedimento è quello su cui si innesta il presentericorso: è stato promosso con ricorso monitorio da [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’assuntore del concordato fallimentare [OSCURATO:PERSONA],sulla base delle cambiali ottenute, per il pagamento di quanto ancorapreteso dal Fallimento, pari a euro 1.881.449,84.Il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Bologna per lasomma sopra indicata è stato opposto da [OSCURATO:PERSONA] e il successivogiudizio di opposizione ha visto la partecipazione, oltre che di dettabanca e degli intimanti, della chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA].La banca opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione delgiudice italiano.Con sentenza del 21 maggio 2013 il Tribunale di Bologna haaccolto l’eccezione e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudiceitaliano.3. — [OSCURATO:PERSONA] e Vitali hanno proposto appello assumendo, tral’altro: la natura fallimentare della controversia, che avrebbe esclusol’applicabilità della Convenzione di Bruxelles e comportato la visla non riconducibilità dell’azione all’Agreement, ma al credito originario;Sez. I – RG 733/2021camera di consiglio 26.3.2026 3Numero registro generale 733/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 12122/2026Data pubblicazione 30/04/2026l’assoggettamento volontario della banca alla giurisdizione italiana.La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 23ottobre 2020, ha rigettato integralmente il gravame.Ha anzitutto escluso la sussistenza di una riserva fallimentare,reputando, sulla base della giurisprudenza unionale, essere connessealla procedura fallimentare «quelle sole azioni derivanti direttamente dalfallimento e che siano strettamente inserite nel procedimentofallimentare». Ha aggiunto che tale conclusione doveva mantenersiferma ove pure si facesse questione di una domanda riconvenzionaledella banca: vuoi perché, a differenza di quanto sostenuto dagliappellanti, la banca iraniana non aveva avanzato alcuna domandariconvenzionale di restituzione degli importi in sede di opposizione adecreto ingiuntivo; vuoi perché «anche qualora fosse stata propostadomanda riconvenzionale, l'orientamento della Suprema Corte è nelsenso di ritenere che la proposizione della riconvenzionale (comunqueinammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria,dovendo essere proposta con domanda di ammissione al passivo) nonostacoli il proseguimento del giudizio innanzi al giudice competente perla domanda proposta dal curatore, essendo la domanda di recupero deicrediti del fallito proposta dal curatore, in ragione della sua preesistenzarispetto al patrimonio del fallito, non contemplata nel novero delle azioniderivanti dal fallimento (Cass. Sez. U. 10 dicembre 2004 n. 2307)». LaCorte ha poi negato la nullità per indeterminatezza e contraddittorietàdegli artt. 17.02 e 17.03 del [OSCURATO:PERSONA], posto che iltenore letterale della disposizione richiamata era assolutamente chiaroed univoco nello stabilire che ciascuna delle parti del suddetto accordosi sottoponeva alla giurisdizione esclusiva delle Corti inglesi di Londraper le eventuali controversie che potessero insorgere in relazione adesso o alle cambiali. La deduzione secondo cui l'azionata domanda avevafondamento nel credito originario doveva disattendersi, secondo la Cortedi appello, atteso che: l’istanza di accantonamento di somme e di titoliSez. I – RG 733/2021camera di consiglio 26.3.2026 4Numero registro generale 733/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 12122/2026Data pubblicazione 30/04/2026in possesso del curatore non poteva che proporsi avanti al Tribunale diBologna; [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato ai giudizi promossi dalfallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA], iquali avevano ad oggetto domande connotate da petitum e causapetendi diversi rispetto a quelli che dovevano associarsi all’azioneintrapresa col ricorso per ingiunzione per la somma di euro1.881.449,84; era in sostanza da escludere l’influenza della definizionedei detti giudizi sulla causa pendente in appello, tenuto conto che ilgiudicato esterno assume rilievo ove vengano in questione giudizi che sipresentino identici soggettivamente e oggettivamente. Da ultimo, laCorte di Bologna ha escluso che vi fosse stato alcun assoggettamentovolontario della banca iraniana alla giurisdizione italiana: in particolare,l'istanza di accantonamento di [OSCURATO:PERSONA] non poteva che essererivolta al Tribunale di Bologna ove era incardinata la procedurafallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre i procedimenti promossi dallacuratela di tale società innanzi al detto Tribunale non implicavano alcunaaccettazione della giurisdizione italiana da parte della banca iraniana.La decisione impugnata ha affrontato, peraltro, altra questione,estranea al tema della giurisdizione: quella concernente la dedotta (edesclusa) estinzione del processo di primo grado per mancata suariassunzione nei termini. Al riguardo, il Giudice distrettuale ha rilevatoche «il comma 2 dell’art. 300 c.p.c. non contempla la tassativaformalizzazione della posizione dell'assuntore in presenza di un eventointerruttivo del giudizio, ma dispone solamente la necessariariassunzione del medesimo nel caso in cui le persone legittimate aproseguirlo non si costituiscano volontariamente, evenienzaquest'ultima estranea al caso di specie, ove l’assuntore si era giàpreviamente costituito». La Corte territoriale ha evidenziato che larichiamata previsione considera espressamente la costituzionevolontaria quale atto di impulso in grado di garantire la prosecuzionedel processo in capo al successore della parte colpita dall'eventoSez. I – RG 733/2021camera di consiglio 26.3.2026 5Numero registro generale 733/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 12122/2026Data pubblicazione 30/04/2026interruttivo, senza nulla dire a proposito della scansione temporaleentro cui tale adempimento debba essere posto in essere. Perconseguenza — ha spiegato la Corte di appello — non è data alcunalimitazione alla possibilità di valorizzare, ai fini della prosecuzione delgiudizio presso l'assuntore, la spontanea costituzione di quest’ultimo inepoca anteriore alla chiusura della procedura (momento in cui lasuccessione ha luogo). Nel caso in esame, poi, l'assuntore, all’atto dellaproposizione del ricorso per ingiunzione, aveva dichiaratoesplicitamente di costituirsi proprio al fine di evitare possibili eventiinterruttivi conseguenti alla completa esecuzione del concordato.La Corte territoriale ha osservato, inoltre, che il fatto interruttivodeve essere dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dalprocuratore della parte colpita dall'evento, mentre nel caso di specie«la dichiarazione non è stata resa a verbale ma inserita in una memoriadepositata dal procuratore del dott. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi a titolopersonale nel giudizio di opposizione». Secondo il Giudice distrettuale,non poteva, d'altro canto, trovare applicazione l’art. 43, comma 3, l.fall., in quanto la disposizione fa riferimento alla diversa ipotesi diapertura del fallimento e, in ogni caso, tale disposizione è applicabilealle sole procedure fallimentari aperte successivamente al 16 luglio2006. In tal senso, secondo il Giudice distrettuale, andavano condivisi irilievi sollevati da [OSCURATO:PERSONA] circa l’invalidità della dichiarazionedell’evento interruttivo.Da ultimo, la Corte territoriale ha giudicato «inconsistenti ledoglianze connesse alle spese di lite che sono state correttamente postea carico degli appellanti in applicazione del principio dellasoccombenza».4. — La pronuncia è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso basato su quattro motivi, cui resistono BankTejarat e [OSCURATO:SOCIETA].Il ricorso torna all’esame della Prima Sezione civile di questaSez. I – RG 733/2021camera di consiglio 26.3.2026 6Numero registro generale 733/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 12122/2026Data pubblicazione 30/04/2026Corte a seguito della pronuncia Cass. Sez. U. 6 agosto 2025, n. 22769,che, su sollecitazione dell’ordinanza interlocutoria resa da Cass. 21ottobre 2024, n. 27263, ha definito alcune questioni in punto digiurisdizione poste col primo motivo di impugnazione.Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia l’erronea statuizione sullagiurisdizione e sulla competenza inderogabile, la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto e, segnatamente, dell’art. 3, comma 2,4 e 11 l. n. 218/1995, degli artt. 21, 22, 25 e 28 della Convenzione diBruxelles del 26 gennaio 1968. Sostengono i ricorrenti: che la Corte diappello «ha completamente errato nel ritenere, arbitrariamente, chel'esclusione delle materie del fallimento, dei concordati e procedureaffini, ai fini dell'esclusione dall'ambito applicativo della Convenzione,sia da interpretare ‘in termini restrittivi’»; che [OSCURATO:PERSONA] avevatenuto comportamenti con cui non si era limitata a contrastare, sotto ilprofilo della giurisdizione, la pretesa monitoria (segnatamente: laproposizione di istanze di sospensione della provvisoria esecutività deldecreto ingiuntivo e di accantonamento di somme e titoli in possessodel curatore); che in base ai citati articoli della Convenzione diBruxelles, ove il giudice di uno Stato contraente abbia dichiarato lasussistenza della propria giurisdizione o si sia dichiarato competente aconoscere anche con riferimento a cause connesse, tale statuizione nonpuò più essere oggetto di esame o di diversa pronuncia da parte di ungiudice di altro Stato contraente: si evidenzia, in proposito, che duegiudizi trattati avanti al giudice italiano (uno cautelare ex art. 700 c.p.c.e l’altro finalizzato alla consegna delle promissory note) fosserostrettamente connessi a quello definito con la sentenza impugnata.Deve premettersi che l’ordinanza interlocutoria ha rimesso alleSezioni Unite solo alcune delle questioni in tema di giurisdizione; vainoltre avvertito che le stesse Sezioni Unite hanno inteso comeSez. I – RG 733/2021camera di consiglio 26.3.2026 7Numero registro generale 733/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 12122/2026Data pubblicazione 30/04/2026delimitato in ragione di ciò il loro intervento (punti 2, 3 e 4 dellapronuncia). Non ha dunque ancora trovato risposta, in questa sede dilegittimità, il quesito, posto dal primo motivo di ricorso, vertentesull’applicazione, alla presente controversia, della Convenzione diBruxelles.Nell’affrontare detta questione è sufficiente richiamare lagiurisprudenza unionale, per la quale solo le azioni che scaturisconodirettamente da una procedura di insolvenza e che sono a questastrettamente connesse sono escluse dall’ambito di applicazione dellaConvenzione di Bruxelles e, successivamente, del regolamento n.44/2001 (Corte giust. 22 febbraio 1979, Gourdain, 133/78, punto 4;Corte giust. 19 aprile 2012, F‑Tex, C‑213/10, punti 22 e 24; Corte giust.6 febbraio 2019, BNP [OSCURATO:PERSONA], C-535/17, punto 26: inquest’ultima pronuncia è stato significativamente affermato che l’azioneavente ad oggetto una domanda di risarcimento di danni perresponsabilità da fatto illecito, esercitata dal curatore nell’ambito di unaprocedura di insolvenza e il cui ricavato va a beneficio, in caso disuccesso, della massa dei creditori, rientra nella nozione di «materiacivile e commerciale», ai sensi dell’art. 1, par. 1 e par. 2, lett. b), delreg. n. 44/2001). Lo stesso approdo è stato del resto guadagnato dallagiurisprudenza nazionale: hanno spiegato, infatti, le Sezioni Unite diquesta Corte che solo le azioni che derivano direttamente dalleprocedure di insolvenza e che vi si inseriscono strettamente sonoriservate ai giudici dello stato membro in cui è stata aperta la procedura(Cass. Sez. U. 17 settembre 2021, n. 25163).Le ulteriori doglianze sollevate col primo motivo trovano responsonel pronunciamento delle Sezioni Unite, le quali hanno escluso, da unlato, che un’accettazione della giurisdizione potesse rinvenirsi nellerichieste aventi ad oggetto la sospensione della provvisoria esecuzionedel decreto ingiuntivo e la richiesta di accantonamenti, e dall’altro, chele regole di competenza speciale, poiché sono dettate in deroga allaSez. I – RG 733/2021camera di consiglio 26.3.2026 8Numero registro generale 733/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 12122/2026Data pubblicazione 30/04/2026competenza generale del foro del domicilio del convenuto, devonoessere oggetto di un'interpretazione restrittiva, mentre la connessionenon è evocabile qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi,siano tra loro compatibili — e non l’una subordinata all'altra — e nonsussista il rischio di decisioni contrastanti, ma solo la possibilità di unadivergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneitàdell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interessesotteso all'altra.Il primo motivo va dunque disatteso.2. — Col secondo mezzo si prospetta l’erronea interpretazionedella domanda giudiziale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c. in merito alla causa petendi sottesa alla pretesa monitoria,dell’art. 1182, comma 3, c.c. e dell’art. 5 della Convenzione di Bruxellesdel 1968. La sentenza è censurata nella parte in cui ha escluso che ilnon già nel [OSCURATO:PERSONA], quanto dalla lettera di creditoemessa dalla società poi fallita. Si rileva che col Credit ExtensionAgreement le parti si erano limitate ad appostare modificazioni di variaentità alle obbligazioni già insorte.Occorre avvertire che anche questo mezzo di censura investe iltema della giurisdizione. Infatti, «nella logica dell'art. 360 c.p.c. l'erroredi ricostruzione del contenuto e, dunque, di individuazione del tenore(sostanziale) della domanda commesso dal giudice di merito (o daquello di altra giurisdizione, la cui decisione sia soggetta al ricorso percassazione alle Sezioni Unite ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111Cost.) è […] sempre errore che rileva ai sensi e per gli effetti del n. 1 diquella norma» (Cass. Sez. U. 17 gennaio 2016, n. 1513, inmotivazione). La Corte, quale giudice del fatto processuale, non può delresto sottrarsi all’interpretazione della domanda, ove tale indagine siafunzionale alla verifica della giurisdizione (cfr., in tema di regolamentodi giurisdizione, già Cass. Sez. U. 9 gennaio 1973, n. 6).Sez. I – RG 733/2021camera di consiglio 26.3.2026 9Numero registro generale 733/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 12122/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il motivo non ha fondamento.I ricorrenti si limitano a contestare il percorso motivazionaleseguito dalla Corte di merito, ma non si mostrano capaci di individuare,sulla scorta degli atti e dei documenti di causa, le ragioni checonsentano di sovvertire il giudizio espresso dal Giudice distrettuale.Tale giudizio è fondato su argomenti di innegabile consistenza: lacondotta processuale degli odierni ricorrenti, i quali, nella comparsa dirisposta avanti al Tribunale, avevano precisato di agire «proprio allastregua del ‘rapporto giuridico sottostante, di cui al Credit ExtensionAgreement’»; il fatto che il credito originario, nascente dalla lettera dicredito del 1991, vincolava al pagamento altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA],mentre era l’accordo del 1995 a vedere obbligata [OSCURATO:PERSONA] (onde,si intende, gli odierni istanti non avevano alcuna ragione per porre afondamento della loro pretesa la citata lettera di credito). Mette contodi aggiungere, peraltro, che l’esame del ricorso per ingiunzione, resopossibile dalla natura processuale del vizio denunciato, lasciacomprendere che il [OSCURATO:PERSONA] agì in via monitoria sulla basedelle promissory note rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], «aventi natura dicambiali».L’accertamento condotto nella sentenza impugnata sul contenutodella domanda — e segnatamente sulla causa petendi della medesima— merita quindi convinta condivisione da parte di questa Corte.3. — Col terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 300, comma 2, 302, 305 e 307 c.p.c.. La Corte di appelloavrebbe impropriamente ritenuto che, una volta verificatosi l'eventointerruttivo del giudizio, da individuarsi nel provvedimento del giudicedelegato del fallimento che aveva accertato l'intervenuta esecuzione delconcordato fallimentare ex art. 136 l. fall., l'assuntore si fosse giàcostituito, ai sensi dell'art. 300, secondo comma, c.p.c.: ad avviso deiricorrenti, Vitali, prima dell'emanazione del detto provvedimento, nonaveva titolo a stare in giudizio quale successore del Fallimento; nonSez. I – RG 733/2021camera di consiglio 26.3.2026 10Numero registro generale 733/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 12122/2026Data pubblicazione 30/04/2026essendo parte processuale, non poteva garantire continuità al processo.Il motivo è inammissibile.È assorbente rispetto alle altre considerazioni espressenell’ordinanza interlocutoria il rilievo per cui gli istanti non hannocensurato la ratio decidendi basata sull’illegittimità dell’interruzione delprocesso (e, quindi, sull’irrilevanza della questione sollevata daglistessi, siccome afferente la riassunzione di un giudizio che non andavainterrotto). Ebbene, qualora la decisione impugnata si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle qualilogicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibileil ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di talirationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (pertutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 18 giugno 2019, n.16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293)4. — Col quarto motivo si deduce la nullità della sentenza el’apparente motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c.. Ci si duole che, con riferimento al motivo di gravameche riguardava la decisione adottata dal Tribunale in punto di speseprocessuali, la Corte di appello abbia fatto una «immotivata eautomatica applicazione del principio di soccombenza»; avendoriguardo al disposto dell’art. 92 c.p.c., si osserva che «sarebbe statasicuramente rispondente al precetto normativo l’integralecompensazione delle spese».Il motivo è inammissibile.Occupandosi della doglianza relativa alla pronuncia sulle spese diprimo grado, la Corte di appello ha motivato facendo riferimento alprincipio di soccombenza. La stessa non doveva spiegare le ragioni percui non era opportuno compensare le spese. Infatti, in tema di speseprocessuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientranel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto adar ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale suaSez. I – RG 733/2021camera di consiglio 26.3.2026 11Numero registro generale 733/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 12122/2026Data pubblicazione 30/04/2026facoltà: con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese,finanche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sottoil profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. U. 15 luglio 2005,n. 14989; Cass. 26 aprile 2019, n. 11329).5. — Il ricorso è respinto.6. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore delle due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida, per ciascuna di esse, in euro 14.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 733/2021camera di consiglio 26.3.2026 12