CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2025
Cassazione n. 30452/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20697-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 285/2024 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/03/2024 R.G.N. 578/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, medico pediatra convenzionato con il SSN, ha agito mediante procedimento monitorio per ottenere la Oggetto [OSCURATO:PERSONA] SANITARI R.G.N.20697/2024 Cron. Rep. Ud.18/06/2025 corresponsione delle somme dovute a titolo di compenso per l’attività di compilazione periodica dei libretti sanitari dei propri assistiti in forza dell’art. 4 lett. c) dell’AIR. 2. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione. 3. La Corte di appello ha confermato quanto statuito dal Tribunale affermando che l’attività di compilazione prevista dal citato art. 4 deve essere considerata come attività periodica ai fini dell’attuazione del programma di sorveglianza sanitaria dell’etàevolutiva con onere di sorveglianza a carico delle aziende sanitarie. La Corte distrettuale ha qualificato il comportamento dell’ASP che ha sospeso il pagamento in termini di inadempimento della contrattazione collettiva, escludendo l’esistenza di un potere unilaterale del datore di rideterminare il trattamento retributivo. 4. Ha ricorso per cassazione l’ASP con due motivi cui ha resistito con controricorso il dipendente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione di legge ed erronea applicazione delle norme e dei principi di diritto, omessa insufficiente contraddittoria motivazione, art. 1362 cod.civ. accordo integrativo regionale di pediatria del 29.06.2011, pubblicato in g.u.r.s. n. 31 del 22 luglio 2011, all’art. 4 lett. c.. Il ricorrente censura la sentenza in quanto nell’interpretazione della normativa in parola, la corte di merito non poteva sostituirsi ad una delle parti ed in particolare all’Assessorato alla Salute che con la nota prot. 79423 del 18/10/2013 ha precisato che “il compenso dovuto al pediatra di libera scelta primo compilatore del libretto pediatrico pari alla cifra di € 10,00, dovrà essere limitato ad un solo anno”. Inoltre, il giudice del merito non poteva sostituire la propria interpretazione al dato letterale ed al significato autentico attribuito da una delle parti in causa. 2. Con il secondo motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione di legge ed erronea applicazione delle norme e dei principi di diritto violazione ed omessa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. omessa insufficiente contraddittoria motivazione omessa pronuncia. I giudici di merito hanno erroneamente interpretato ed applicato la normativa di riferimento e ciò senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente che ha siglato gli accordi in parola e ne ha fornito l’interpretazione autenticae vincolante per le Aziende. Anche di tale decisione, non è stata fornita adeguata motivazione. Inoltre, l’integrazione del contraddittorio si imponeva alla luce dell’art. 23 comma 1 dell’accordo che prevede espressamente che:” gli oneri derivanti dal presente accordo troveranno capienza nell'ambito delle risorse rese disponibili dalla regione alle Asp”. 3. Il primo motivo è inammissibile. La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (in applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il giudice di merito nell'interpretazione della disposizione statutaria, secondo cui l'ingresso del nuovo socio deve essere previamente approvato dall'assemblea, avesse valorizzato il dato letterale invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte successive al trasferimento delle partecipazioni sociali, non essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il dato letterale Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021). Sulla base dei superiori principi, è da osservarsi come le censure siano finalizzate a richiedere a questa Corte una interpretazione conforme a quella adottata dalla amministrazione e ritenuta non congrua dal giudice di merito che ha esplicitato in modo chiaro le motivazioni inerenti l’interpretazione dell’art. 4 lett. c) dell’AIR la cui formulazione letterale non autorizza l’interpretazione proposta dall’Asp, secondo cui il compenso sarebbe dovuto una tantum per la sola attività di prima compilazione, non ravvisandosi la differenza allegata dalla ASP tra prima compilazione e aggiornamento periodico del libretto attività quest'ultima che può essere più o meno impegnativa a seconda dell'andamento della salute del minore nel periodo. Inoltre, è da ritenersi corretta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il richiamo all'interpretazione fornita dalla regione alla norma della contrattazione collettiva è da ritenersi inconferente posto che l'air benché rese esecutivo con decreto assessoriale resta atto di natura pattizia cui l'asp deve necessariamente uniformarsi escludendosi il potere unilaterale di rideterminazione del trattamento retributivo. Più in particolare, l’art. 4 lett. c) dell’AIR di Pediatria stabilisce che “ai pediatri viene corrisposta per il suddetto compito (la compilazione dei libretti sanitari) una quota annua di € 10,00 per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall’1 gennaio 2011.” L’interpretazione adottata nella sentenza impugnata è da ritenersi corretta, atteso il contenuto letterale della disposizione pattizia, nella misura in cui la previsione contrattuale prevede una attività che non si esaurisce nella prima compilazione essendo tenuto il medico alla compilazione periodica del documento ai fini dell’attuazione del “programma di sorveglianza sanitaria dell’età evolutiva”, con onere di sorveglianza a carico delle aziende sanitarie. Il pediatra è quindi obbligato ad aggiornare il libretto “quale mezzo di comunicazione irrinunciabile fra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari” e a fronte di tale obbligo è prevista una “quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. Va in primo luogo premesso che in tema di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28541 del 06/11/2024) Orbene, il motivo include inammissibilmente il vizio di violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonché quello di omessa ed insufficiente contraddittoria motivazione e infine il vizio di omessa pronuncia, prospettando una pluralità di questioni tra loro diverse e non logicamente riconducibili ad un unico vizio e comportanti un’inammissibile mescolanza di censure. Inoltre, va rilevato che la motivazione risulta presente nella sentenza impugnata non sussistendo pertanto il vizio di omessa motivazione, comunque non correttamente censurato con l’indicazione della norma di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., così come il vizio di omessa pronuncia da dedursi ai sensi dell’art. 360 n. 4. c.p.c.. Infine, è altresì inammissibile il profilo di censura che eccepisce la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente che ha siglato gli accordi in parola e ne ha fornito l’interpretazione autentica e vincolante per le Aziende coinvolte. Sul punto questa Corte ha affermato il principio secondo cui il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art.106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione. (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 2331 del 26/01/2022). Pertanto, non trattandosi di ipotesi di litis consorzio necessario la scelta adottata dalla Corte di merito non è censurabile in sede di legittimità. 5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente costituita delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pa