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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41532/2022

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seguente ORDINANZA A.L. 0.0P sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale le è stata applicata la pena concordata per il reato di furto in abitazione aggravato.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputata personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e in difetto di articolazione dei motivi (artt. 610, comma 5-bis, 591, comma 1, lett. c), 581 cod. proc. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA A.L. 0.0P sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale le è stata applicata la pena concordata per il reato di furto in abitazione aggravato. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputata personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e in difetto di articolazione dei motivi (artt. 610, comma 5-bis, 591, comma 1, lett. c), 581 cod. proc. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2
Sentenza Cassazione n. 41532/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris