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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32611/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, propone ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento del 19 ottobre 2020, che lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, avendo ritenuto la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 476, comma 2, cod.pen. (capo D), per avere, in qualità di militare in servizio presso l'ufficio circondariale marittimo di Licata, apposto una firma falsa su un verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo.

2. Il ricorso è articolato nei quattro motivi qui di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento anche nei confronti del ricorrente dell'inutilizzabilità degli atti di indagine, con riferimento agli artt. 62 e seguenti cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 530, 546, 606, 533 cod.proc.pen., dolendosi della violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e rappresentando che il verbale di accertamento di una violazione amministrativa richiede la sottoscrizione dell'agente accertatore solo nel caso di immediata contestazione dell'infrazione, mentre nelle ipotesi di redazioni con sistemi informatici automatizzati è sufficiente l'indicazione a stampa del nominativo o dell'eventuale numero di matricola.

2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta insussistenza del falso innocuo.

2.4. Con il quarto motivo si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla eccezione sollevata della mancanza della condizione di procedibilità di cui all'art. 346 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limitati termini qui di seguito indicati.

2. Infondato è il primo motivo di ricorso.

La questione attinente all'utilizzabilità della relazione di servizio del [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni dell'Armenia e del [OSCURATO:PERSONA] è stata correttamente affrontata nelle sentenze di merito.

La Corte territoriale ha escluso l'utilizzabilità delle relazioni di servizio redatte dai due coimputati, Bottaro e Cosentino, a seguito della richiesta del comandante [OSCURATO:PERSONA] che - ravvisando un'anomalia quanto al numero degli avvisi di accertamento lasciati a seguito dell'attività sanzionatoria svolta dai sottmgficiali e il numero di verbali di accertamento successivamente elevati - avvia un'indagine sull'operato dei sottoposti.

È stato correttamente richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite Raineri, secondo cui il confine tra l'attività ispettiva e l'attività di indagine preliminare, superato il quale «gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice» (art. 220, disp. att. cod. proc. pen.), è segnato dalla mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez.

U., n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291).

Se tale limite può ritenersi superato in relazione alle relazioni di servizio a firma degli altri due coimputati, i quali venivano richiesti dal comandante - che quindi si era rappresentato la possibile rilevanza penale del fatto poi loro contestato - non può parimenti dirsi in ordine alla relazione di servizio del [OSCURATO:PERSONA] che, avvedutosi di una possibile irregolarità nell'attività eseguita dai colleghi, procedeva spontaneamente a redigere la detta relazione, dunque pienamente utilizzabile.

Peraltro, la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il diverso reato a lui contestato al capo d) si fonda, non tanto sulle dichiarazioni dall'odierno ricorrente contenute nella citata relazione di servizio, piuttosto sulle dichiarazioni dell'Armedia (che non stata svolgendo alcuna indagine: pag. 17 della sentenza di primo grado), il quale ha riferito che l'imputato aveva ammesso di aver apposto sul verbale di accertamento di cui al capo di imputazione la sua firma.

A dette dichiarazioni si aggiungono quelle del comandante [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe solo a confermare il disconoscimento da parte dell'Armedia della sottoscrizione presente sul verbale di cui al capo di imputazione.

Pertanto, non è ravvisabile la dedotta violazione del divieto di cui all'art. 62 cod.proc.pen., giacché tale divieto deve essere circoscritto alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, in ciò dovendo ritenersi inclusi i soli casi in cui le dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato vengano assunte in occasione del compimento di uno specifico atto del procedimento, sia esso un interrogatorio o un esame o un altro atto, e vengano ricevute da uno dei soggetti investiti di una qualifica processuale- ivi inclusa quella di ufficiale o agente di polizia giudiziaria - per una ragione connessa al procedimento: quindi, il divieto non opera al di fuori del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (Sez. 6, 16.12.2022 - dep. 23.01.2023- n. 2836, non massimata).

Insomma, va ribadito che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche (Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016, Rv. 267699; Sez.

U, Sentenza n. 36747 del 28/05/2003 Rv. 225469; in senso conforme, n. 6085 del 2004 rv. 227599 - 01, n. 25096 del 2004 rv. 228642 - 01, n. 12904 del 2006 rv. 233723 - 01, n. 5636 del 2008 rv. 238932 - 01, n. 4439 del 2009 rv. 243274 - 01, n. 46607 del 2009 rv. 246563 - 01, n. 12236 del 2014 rv. 259297 - 01, n. 8897 del 2016 rv. 266127 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini qui di seguito illustrati, così da potersi ritenere assorbiti gli altri due motivi dedotti.

Come si evince anche dalla ricostruzione dei fatti nella sentenza di primo grado (pag. 17 della sentenza), era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire durante l'esame dibattimentale che aveva inserito nel verbale da lui redatto il nominativo di Armedia, precisando, però, di aver "solo indicato le generalità di quest'ultimo e non avere voluto imitarne la sottoscrizione".

Sul punto il Tribunale si era limitato a osservare che "la semplice lettura del verbale in questione - acquisito all'udienza del 16 dicembre 2019- dimostra che non si trattava di una mera indicazione delle generalità dell'Armedia bensì della simulazione della firma, in corsivo ovviamente, di quest'ultimo".

Le allegazioni già dedotte dinanzi al Tribunale sono state reiterate dalla difesa dell'imputato nell'atto di appello e la Corte territoriale si è limitata a argomentare, sostenendo che "la collocazione del nominativo in basso a destra, oltre che la redazione dello stesso in corsivo risultavano [....] elementi incompatibili con la prospettazione" dello stesso [OSCURATO:PERSONA] durante l'esame (pag. 7 della sentenza).

Sennonché, i giudici di merito nulla hanno evidenziato in ordine alle censure difensive afferenti alla giuridica esistenza (o meno) del verbale di accertamento in oggetto, non essendo pacificamente stato perfezionato l'iter amministrativo sanzionatorio.

Insomma, sarebbe stato necessario chiarire se il "documento" oggetto dell'imputazione di falso avesse assunto quei requisiti funzionali necessari a renderlo, sotto ogni profilo, un atto fidefaciente, ove si consideri che la difesa dell'imputato ha sostenuto che esso si sarebbe potuto definire, al più, in difetto del suo perfezionarsi, un "mero appunto" di servizio.

I giudici di merito hanno assertivamente affermato che il "verbale" redatto dal [OSCURATO:PERSONA] fosse un atto fidefaciente, non dando conto in alcun modo dell'iter procedimentale che avrebbe dovuto essere seguito per la contestazione della violazione amministrativa.

Nella sentenza di primo grado si legge che la mattina del 17 agosto 2014 il [OSCURATO:PERSONA] aveva notato un'autovettura parcheggiata e non munita di pass.

In sala operativa v'era pure Armedia che, dalla sua finestra, aveva visto l'auto in divieto di sosta. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi preparato il "verbale di accertamento", in cui aveva indicato anche il nominativo dell'Armedia, sebbene non ne avesse parlato con questi; aveva quindi firmato la lettera di trasmissione al comandante [OSCURATO:PERSONA], che, anziché fare firmare l'Armedia, "inviò inizialmente il verbale per la contestazione salvo poi annullarlo in autotutela" (pag. 13 della sentenza di primo grado).

I giudici di merito non hanno chiarito con quali modalità la violazione amministrativa sarebbe stata contestata; e, in proposito, va ricordato che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza civile di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto (Sez. 2, ordinanza n. 18493 del 04/09/2020 - Rv. 659185 - 01; Sez. 1, n. 19780 del 14/09/2006 - Rv. 592124 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1923 del 06/03/1999 - Rv. 523906 - 01).

Nel caso di specie, come si desume dalle indicazioni della sentenza di primo grado, il documento redatto da [OSCURATO:PERSONA] è stato annullato "in sede di autotutela" ancora prima che fosse avviata la procedura di contestazione: sarebbe stato allora necessario che i giudici di merito chiarissero i termini e le modalità della procedura amministrativa da seguire, onde consentire di inquadrare lo stesso documento nella categoria degli atti fidefacienti.

Va ricordato, in proposito, che debbono ritenersi documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi dal pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto o rilevato o avvenuto in sua presenza; ciò, in stretta aderenza alla lettera dell'art. 2700 cod. civ., a mente del quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli atri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (tra le molte, Sez. 5, n. 2714 del 4/10/2016, Dragotta, Rv. 269049; Sez. 5, n. 39682 del 4/5/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 24768 del 31/3/2016, Caruso, Rv. 267316; Sez. 6, n. 25258 del 12/3/2015, Guidi, Rv. 263806) È pur vero che rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi (tra le tante, Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012 - dep. 29/01/2013- Rv. 254388).

Tuttavia, nella specie, come si è già detto, i giudici di merito non hanno affatto chiarito i termini e le modalità della procedura amministrativa nell'ambito della quale si è inserito il documento redatto dal [OSCURATO:PERSONA] e come lo stesso si sarebbe collocato nella sequela procedimentale, anche al fine di accertare il suo effettivo perfezionamento per valenza probatoria, funzionale e sanzionatoria.

Né va trascurato che il delitto di falso materiale di un documento postula l'esistenza di un atto definitivamente formato e una alterazione che modifichi in senso giuridicamente rilevante il significato del documento; peraltro, l'atto ha carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione solo quando esce dalla sfera di disponibilità del suo autore (si vedano in materia Sez. 5, n. 55385 del 22/10/2018, Rv. 274607; Sez. 5, n. 37314 del 29/05/2013, Rv. 257198; Sez. 5, n. 40913 del 28/10/2010, Rv. 248511; Sez. 5, n. 35167 del 11/07/2005, Rv. 232567).

Orbene, come si è già evidenziato, nella specie i giudici di merito hanno omesso di motivare sulla circostanza che l'atto fosse ancora nella disponibilità della pubblica amministrazione, in quanto non era stata avviata la sequenza procedimentale funzionale alla contestazione della violazione all'interessato.

3. In ragione dei suesposti rilievi, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, la quale dovrà, pur in piena autonomia decisionale, provvedere a colmare le lacune motivazionali rilevate, attenendosi ai principi affermati da questa Corte in materia.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, propone ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento del 19 ottobre 2020, che lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, avendo ritenuto la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 476, comma 2, cod.pen. (capo D), per avere, in qualità di militare in servizio presso l'ufficio circondariale marittimo di Licata, apposto una firma falsa su un verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo. 2. Il ricorso è articolato nei quattro motivi qui di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento anche nei confronti del ricorrente dell'inutilizzabilità degli atti di indagine, con riferimento agli artt. 62 e seguenti cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 530, 546, 606, 533 cod.proc.pen., dolendosi della violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e rappresentando che il verbale di accertamento di una violazione amministrativa richiede la sottoscrizione dell'agente accertatore solo nel caso di immediata contestazione dell'infrazione, mentre nelle ipotesi di redazioni con sistemi informatici automatizzati è sufficiente l'indicazione a stampa del nominativo o dell'eventuale numero di matricola. 2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta insussistenza del falso innocuo. 2.4. Con il quarto motivo si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla eccezione sollevata della mancanza della condizione di procedibilità di cui all'art. 346 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limitati termini qui di seguito indicati. 2. Infondato è il primo motivo di ricorso. La questione attinente all'utilizzabilità della relazione di servizio del [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni dell'Armenia e del [OSCURATO:PERSONA] è stata correttamente affrontata nelle sentenze di merito. La Corte territoriale ha escluso l'utilizzabilità delle relazioni di servizio redatte dai due coimputati, Bottaro e Cosentino, a seguito della richiesta del comandante [OSCURATO:PERSONA] che - ravvisando un'anomalia quanto al numero degli avvisi di accertamento lasciati a seguito dell'attività sanzionatoria svolta dai sottmgficiali e il numero di verbali di accertamento successivamente elevati - avvia un'indagine sull'operato dei sottoposti. È stato correttamente richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite Raineri, secondo cui il confine tra l'attività ispettiva e l'attività di indagine preliminare, superato il quale «gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice» (art. 220, disp. att. cod. proc. pen.), è segnato dalla mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. U., n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291). Se tale limite può ritenersi superato in relazione alle relazioni di servizio a firma degli altri due coimputati, i quali venivano richiesti dal comandante - che quindi si era rappresentato la possibile rilevanza penale del fatto poi loro contestato - non può parimenti dirsi in ordine alla relazione di servizio del [OSCURATO:PERSONA] che, avvedutosi di una possibile irregolarità nell'attività eseguita dai colleghi, procedeva spontaneamente a redigere la detta relazione, dunque pienamente utilizzabile. Peraltro, la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il diverso reato a lui contestato al capo d) si fonda, non tanto sulle dichiarazioni dall'odierno ricorrente contenute nella citata relazione di servizio, piuttosto sulle dichiarazioni dell'Armedia (che non stata svolgendo alcuna indagine: pag. 17 della sentenza di primo grado), il quale ha riferito che l'imputato aveva ammesso di aver apposto sul verbale di accertamento di cui al capo di imputazione la sua firma. A dette dichiarazioni si aggiungono quelle del comandante [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe solo a confermare il disconoscimento da parte dell'Armedia della sottoscrizione presente sul verbale di cui al capo di imputazione. Pertanto, non è ravvisabile la dedotta violazione del divieto di cui all'art. 62 cod.proc.pen., giacché tale divieto deve essere circoscritto alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, in ciò dovendo ritenersi inclusi i soli casi in cui le dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato vengano assunte in occasione del compimento di uno specifico atto del procedimento, sia esso un interrogatorio o un esame o un altro atto, e vengano ricevute da uno dei soggetti investiti di una qualifica processuale- ivi inclusa quella di ufficiale o agente di polizia giudiziaria - per una ragione connessa al procedimento: quindi, il divieto non opera al di fuori del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (Sez. 6, 16.12.2022 - dep. 23.01.2023- n. 2836, non massimata). Insomma, va ribadito che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche (Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016, Rv. 267699; Sez. U, Sentenza n. 36747 del 28/05/2003 Rv. 225469; in senso conforme, n. 6085 del 2004 rv. 227599 - 01, n. 25096 del 2004 rv. 228642 - 01, n. 12904 del 2006 rv. 233723 - 01, n. 5636 del 2008 rv. 238932 - 01, n. 4439 del 2009 rv. 243274 - 01, n. 46607 del 2009 rv. 246563 - 01, n. 12236 del 2014 rv. 259297 - 01, n. 8897 del 2016 rv. 266127 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini qui di seguito illustrati, così da potersi ritenere assorbiti gli altri due motivi dedotti. Come si evince anche dalla ricostruzione dei fatti nella sentenza di primo grado (pag. 17 della sentenza), era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire durante l'esame dibattimentale che aveva inserito nel verbale da lui redatto il nominativo di Armedia, precisando, però, di aver "solo indicato le generalità di quest'ultimo e non avere voluto imitarne la sottoscrizione". Sul punto il Tribunale si era limitato a osservare che "la semplice lettura del verbale in questione - acquisito all'udienza del 16 dicembre 2019- dimostra che non si trattava di una mera indicazione delle generalità dell'Armedia bensì della simulazione della firma, in corsivo ovviamente, di quest'ultimo". Le allegazioni già dedotte dinanzi al Tribunale sono state reiterate dalla difesa dell'imputato nell'atto di appello e la Corte territoriale si è limitata a argomentare, sostenendo che "la collocazione del nominativo in basso a destra, oltre che la redazione dello stesso in corsivo risultavano [....] elementi incompatibili con la prospettazione" dello stesso [OSCURATO:PERSONA] durante l'esame (pag. 7 della sentenza). Sennonché, i giudici di merito nulla hanno evidenziato in ordine alle censure difensive afferenti alla giuridica esistenza (o meno) del verbale di accertamento in oggetto, non essendo pacificamente stato perfezionato l'iter amministrativo sanzionatorio. Insomma, sarebbe stato necessario chiarire se il "documento" oggetto dell'imputazione di falso avesse assunto quei requisiti funzionali necessari a renderlo, sotto ogni profilo, un atto fidefaciente, ove si consideri che la difesa dell'imputato ha sostenuto che esso si sarebbe potuto definire, al più, in difetto del suo perfezionarsi, un "mero appunto" di servizio. I giudici di merito hanno assertivamente affermato che il "verbale" redatto dal [OSCURATO:PERSONA] fosse un atto fidefaciente, non dando conto in alcun modo dell'iter procedimentale che avrebbe dovuto essere seguito per la contestazione della violazione amministrativa. Nella sentenza di primo grado si legge che la mattina del 17 agosto 2014 il [OSCURATO:PERSONA] aveva notato un'autovettura parcheggiata e non munita di pass. In sala operativa v'era pure Armedia che, dalla sua finestra, aveva visto l'auto in divieto di sosta. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi preparato il "verbale di accertamento", in cui aveva indicato anche il nominativo dell'Armedia, sebbene non ne avesse parlato con questi; aveva quindi firmato la lettera di trasmissione al comandante [OSCURATO:PERSONA], che, anziché fare firmare l'Armedia, "inviò inizialmente il verbale per la contestazione salvo poi annullarlo in autotutela" (pag. 13 della sentenza di primo grado). I giudici di merito non hanno chiarito con quali modalità la violazione amministrativa sarebbe stata contestata; e, in proposito, va ricordato che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza civile di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto (Sez. 2, ordinanza n. 18493 del 04/09/2020 - Rv. 659185 - 01; Sez. 1, n. 19780 del 14/09/2006 - Rv. 592124 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1923 del 06/03/1999 - Rv. 523906 - 01). Nel caso di specie, come si desume dalle indicazioni della sentenza di primo grado, il documento redatto da [OSCURATO:PERSONA] è stato annullato "in sede di autotutela" ancora prima che fosse avviata la procedura di contestazione: sarebbe stato allora necessario che i giudici di merito chiarissero i termini e le modalità della procedura amministrativa da seguire, onde consentire di inquadrare lo stesso documento nella categoria degli atti fidefacienti. Va ricordato, in proposito, che debbono ritenersi documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi dal pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto o rilevato o avvenuto in sua presenza; ciò, in stretta aderenza alla lettera dell'art. 2700 cod. civ., a mente del quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli atri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (tra le molte, Sez. 5, n. 2714 del 4/10/2016, Dragotta, Rv. 269049; Sez. 5, n. 39682 del 4/5/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 24768 del 31/3/2016, Caruso, Rv. 267316; Sez. 6, n. 25258 del 12/3/2015, Guidi, Rv. 263806) È pur vero che rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi (tra le tante, Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012 - dep. 29/01/2013- Rv. 254388). Tuttavia, nella specie, come si è già detto, i giudici di merito non hanno affatto chiarito i termini e le modalità della procedura amministrativa nell'ambito della quale si è inserito il documento redatto dal [OSCURATO:PERSONA] e come lo stesso si sarebbe collocato nella sequela procedimentale, anche al fine di accertare il suo effettivo perfezionamento per valenza probatoria, funzionale e sanzionatoria. Né va trascurato che il delitto di falso materiale di un documento postula l'esistenza di un atto definitivamente formato e una alterazione che modifichi in senso giuridicamente rilevante il significato del documento; peraltro, l'atto ha carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione solo quando esce dalla sfera di disponibilità del suo autore (si vedano in materia Sez. 5, n. 55385 del 22/10/2018, Rv. 274607; Sez. 5, n. 37314 del 29/05/2013, Rv. 257198; Sez. 5, n. 40913 del 28/10/2010, Rv. 248511; Sez. 5, n. 35167 del 11/07/2005, Rv. 232567). Orbene, come si è già evidenziato, nella specie i giudici di merito hanno omesso di motivare sulla circostanza che l'atto fosse ancora nella disponibilità della pubblica amministrazione, in quanto non era stata avviata la sequenza procedimentale funzionale alla contestazione della violazione all'interessato. 3. In ragione dei suesposti rilievi, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, la quale dovrà, pur in piena autonomia decisionale, provvedere a colmare le lacune motivazionali rilevate, attenendosi ai principi affermati da questa Corte in materia.
Sentenza Cassazione n. 32611/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris