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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13346/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile, in quanto censura in termini assertivi la razionale valutazione dei giudici di merito che hanno escluso la configurabilità della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto alla luce della valutazione di merito in ordine al numero degli oggetti contraffatti sequestrati e del presumibile prezzo al quale avrebbero potuto essere smerciati; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] arzo Stefo.,Palla DEPO -1:-ATA I -7,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile, in quanto censura in termini assertivi la razionale valutazione dei giudici di merito che hanno escluso la configurabilità della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto alla luce della valutazione di merito in ordine al numero degli oggetti contraffatti sequestrati e del presumibile prezzo al quale avrebbero potuto essere smerciati; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] arzo Stefo.,Palla DEPO -1:-ATA I -7,
Sentenza Cassazione n. 13346/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris