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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05207/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ---1-----

1. La parte ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata il 25 maggio 2021 dalla Corte di appello di Bologna - che ha confermato la sentenza del 7 dicembre 2018 del Tribunale di Parma, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione - nonché contro l'ordinanza di correzione dell'errore materiale emessa il 31 gennaio 2020 dal medesimo Tribunale.

2. Il ricorso, nella parte relativa all'ordinanza di correzione dell'errore materiale, si compone di un unico motivo, con il quale viene dedotto il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 127, 128 e 130 cod. proc. pen.

Il ricorrente rappresenta che il Tribunale di Parma, in data 7 dicembre 2018, aveva pronunciato sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 206,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche «in regime di prevalenza rispetto all'aggravante contestata».

In data 31 gennaio 2020 (prima del deposito delle motivazioni) aveva emesso ordinanza di correzione dell'errore materiale, con la quale aveva disposto la sostituzione della parola «prevalenza» con la parola «equivalenza», senza, tuttavia, fissare alcuna udienza camerale né dare alcun avviso alla parte, neppure dell'emissione del provvedimento, che veniva conosciuto dagli interessati solo, indirettamente, dalla lettura della sentenza di appello, che faceva riferimento a esso.

Palese, pertanto, a parere del ricorrente, sarebbe la violazione delle norme in materia di correzione dell'errore materiale nonché del principio del contraddittorio, essendo stata preclusa completamente la possibilità alla difesa di interloquire, facendo valere le proprie ragioni.

3. il ricorso, nella parte relativa alla sentenza di secondo grado, si compone di due motivi.

3.1. Con un primo motivo, viene dedotto il vizio di motivazione.

Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe palesemente viziata, nella parte in cui rigetta il motivo di appello relativo al giudizio di bilanciamento delle circostanze, facendo riferimento all'ordinanza di correzione dell'errore materiale, che sarebbe radicalmente nulla.

La Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza depositata successivamente all'ordinanza di correzione dell'errore materiale riportava ancora, nella parte dispositiva, la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.

Ancora dopo il deposito della sentenza permaneva, dunque, la palese contraddizione tra la parte motiva del provvedimento, nella quale si affermava l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti, e la parte dispositiva, nella quale si affermava la prevalenza delle prime sulle seconde.

La Corte territoriale, a parere del ricorrente, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria, avrebbe dovuto riconoscere la prevalenza del dispositivo sulla motivazione e, conseguentemente, applicare le generiche in prevalenza sulle aggravanti.3.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 65 e 69 cod. pen.

Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata, nella parte in cui non ha diminuito la pena in ragione delle attenuanti, che andavano considerate prevalenti sulle aggravanti.

Il giudizio di prevalenza, a parere del ricorrente, non sarebbe precluso dalla contestata recidiva reiterata, atteso che la giurisprudenza riterrebbe che quest'ultima potrebbe essere applicata solo se in una precedente sentenza la recidiva (semplice, aggravata o pluriaggravata) era stata già applicata; precedente pronuncia che, nel caso in esame, mancherebbe.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di annullare l'ordinanza di correzione dell'errore materiale e conseguentemente la sentenza di appello ovvero di riformare la sentenza rideterminando la pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il motivo di ricorso relativo all'ordinanza di correzione dell'errore materiale e il primo motivo di ricorso relativo alla sentenza di secondo grado - che possono essere trattati congiuntamente, atteso che sono strettamente correlati tra loro - sono inammissibili per palese carenza di interesse.

Va, infatti, evidenziato che all'imputata è contestata la recidiva reiterata, rispetto alla quale, ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen., le circostanze attenuanti non possono essere considerate prevalenti.

Al riguardo, va ricordato che l'interesse a impugnare, posto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

Sussiste, cioè, un interesse concreto a impugnare solo se possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093).

Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dal riconoscimento della nullità dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale e della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dato rilievo all'ordinanza, atteso che, in considerazione dei limiti posti dall'art. 64, comma 4, cod. pen. al giudizio di bilanciamento, le attenuanti non potrebbero, comunque, essere ritenute prevalenti sulla recidiva reiterata.

1.2. Il secondo motivo di ricorso relativo alla sentenza di secondo grado è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

La censura relativa alla presunta errata applicazione della recidiva reiterata, invero, risulta inedita, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente abbia formulato doglianze in ordine al tema in questione; di modo che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello - a prescindere dai limiti imposti dall'art. 69, comma 4, cod. pen. al bilanciamento delle circostanze - ha ampiamente motivato il giudizio di equivalenza, effettuando la valutazione comparativa degli elementi favorevoli all'imputata e di quelli sfavorevoli (cfr. pagina 2 della sentenza).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ---1----- 1. La parte ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata il 25 maggio 2021 dalla Corte di appello di Bologna - che ha confermato la sentenza del 7 dicembre 2018 del Tribunale di Parma, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione - nonché contro l'ordinanza di correzione dell'errore materiale emessa il 31 gennaio 2020 dal medesimo Tribunale. 2. Il ricorso, nella parte relativa all'ordinanza di correzione dell'errore materiale, si compone di un unico motivo, con il quale viene dedotto il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 127, 128 e 130 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta che il Tribunale di Parma, in data 7 dicembre 2018, aveva pronunciato sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 206,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche «in regime di prevalenza rispetto all'aggravante contestata». In data 31 gennaio 2020 (prima del deposito delle motivazioni) aveva emesso ordinanza di correzione dell'errore materiale, con la quale aveva disposto la sostituzione della parola «prevalenza» con la parola «equivalenza», senza, tuttavia, fissare alcuna udienza camerale né dare alcun avviso alla parte, neppure dell'emissione del provvedimento, che veniva conosciuto dagli interessati solo, indirettamente, dalla lettura della sentenza di appello, che faceva riferimento a esso. Palese, pertanto, a parere del ricorrente, sarebbe la violazione delle norme in materia di correzione dell'errore materiale nonché del principio del contraddittorio, essendo stata preclusa completamente la possibilità alla difesa di interloquire, facendo valere le proprie ragioni. 3. il ricorso, nella parte relativa alla sentenza di secondo grado, si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, viene dedotto il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe palesemente viziata, nella parte in cui rigetta il motivo di appello relativo al giudizio di bilanciamento delle circostanze, facendo riferimento all'ordinanza di correzione dell'errore materiale, che sarebbe radicalmente nulla. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza depositata successivamente all'ordinanza di correzione dell'errore materiale riportava ancora, nella parte dispositiva, la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. Ancora dopo il deposito della sentenza permaneva, dunque, la palese contraddizione tra la parte motiva del provvedimento, nella quale si affermava l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti, e la parte dispositiva, nella quale si affermava la prevalenza delle prime sulle seconde. La Corte territoriale, a parere del ricorrente, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria, avrebbe dovuto riconoscere la prevalenza del dispositivo sulla motivazione e, conseguentemente, applicare le generiche in prevalenza sulle aggravanti.3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 65 e 69 cod. pen. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata, nella parte in cui non ha diminuito la pena in ragione delle attenuanti, che andavano considerate prevalenti sulle aggravanti. Il giudizio di prevalenza, a parere del ricorrente, non sarebbe precluso dalla contestata recidiva reiterata, atteso che la giurisprudenza riterrebbe che quest'ultima potrebbe essere applicata solo se in una precedente sentenza la recidiva (semplice, aggravata o pluriaggravata) era stata già applicata; precedente pronuncia che, nel caso in esame, mancherebbe. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di annullare l'ordinanza di correzione dell'errore materiale e conseguentemente la sentenza di appello ovvero di riformare la sentenza rideterminando la pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il motivo di ricorso relativo all'ordinanza di correzione dell'errore materiale e il primo motivo di ricorso relativo alla sentenza di secondo grado - che possono essere trattati congiuntamente, atteso che sono strettamente correlati tra loro - sono inammissibili per palese carenza di interesse. Va, infatti, evidenziato che all'imputata è contestata la recidiva reiterata, rispetto alla quale, ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen., le circostanze attenuanti non possono essere considerate prevalenti. Al riguardo, va ricordato che l'interesse a impugnare, posto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Sussiste, cioè, un interesse concreto a impugnare solo se possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dal riconoscimento della nullità dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale e della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dato rilievo all'ordinanza, atteso che, in considerazione dei limiti posti dall'art. 64, comma 4, cod. pen. al giudizio di bilanciamento, le attenuanti non potrebbero, comunque, essere ritenute prevalenti sulla recidiva reiterata. 1.2. Il secondo motivo di ricorso relativo alla sentenza di secondo grado è inammissibile per plurime convergenti ragioni. La censura relativa alla presunta errata applicazione della recidiva reiterata, invero, risulta inedita, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente abbia formulato doglianze in ordine al tema in questione; di modo che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello - a prescindere dai limiti imposti dall'art. 69, comma 4, cod. pen. al bilanciamento delle circostanze - ha ampiamente motivato il giudizio di equivalenza, effettuando la valutazione comparativa degli elementi favorevoli all'imputata e di quelli sfavorevoli (cfr. pagina 2 della sentenza). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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