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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 40822/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CITTA' [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3 dicembre 2020, il Giudice di pace di Città di Castello condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dal Questore di Perugia.

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Va esclusa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, perché si riscontra mancata valutazione, da parte del giudice di merito, delle deduzioni difensive inerenti all'impossibilità, per l'imputato, di adempiere all'ordine di lasciare il territorio dello Stato.

Ciò posto, si impone, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato ex artt. 157 e 160 cod. pen., avuto riguardo al titolo di reato, all'epoca della sua commissione e al tempo trascorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] Ce° r75Fr-, 05t1A IN cA.Ng..--,71..LERIA 1 1 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CITTA' [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3 dicembre 2020, il Giudice di pace di Città di Castello condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dal Questore di Perugia. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Va esclusa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, perché si riscontra mancata valutazione, da parte del giudice di merito, delle deduzioni difensive inerenti all'impossibilità, per l'imputato, di adempiere all'ordine di lasciare il territorio dello Stato. Ciò posto, si impone, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato ex artt. 157 e 160 cod. pen., avuto riguardo al titolo di reato, all'epoca della sua commissione e al tempo trascorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] Ce° r75Fr-, 05t1A IN cA.Ng..--,71..LERIA 1 1 2
Sentenza Cassazione n. 40822/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris