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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28882/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2878-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 3876/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 20/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 02878 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -2- Rg. 2878/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: clkol L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale è stato rigettato l'appello proposto dall'Ufficio, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

Considerato che:

1. L'Agenzia delle entrate deduce, con il primo motivo, la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., in violazione degli artt. 18,19,21 del d.lgs. 546/92, per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorsodel contribuente in relazione alla mancata dimostrazione del quantum oggetto dell'istanza di rimborso e della prova dell'avvenuto pagamento dei tributi che erano stati chiesti in restituzione.

2. La censura è inammissibile, non risultando che tali questioni siano state formulate nel giudizio di merito dall'Agenzia delle entrate, che tanto ha omesso di documentare.

3. Col secondo motivo si deduce la violazione di legge, art. 1 comma 665

I. 190/ 2014, come modificato dall'art. 16 octies d.l.n.91/2017, ex art. 360 n. 3 c.p.c., nella quale sarebbe incorso il giudice di appello per non avere considerato la natura retroattiva dell'art.16 octies cit., nella parte in cui ha ridotto nella misura del 50% le somme dovute a titolo del rimborso richiesto.

4. Il motivo è infondato. 4.1.Questa Corte ha, invero, già avuto modo di chiarire che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dall'art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione, con modifiche, del D.L. n. 91 del 2017, che ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio non potendo, in mancanza di disposizioni transitorie, incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (cfr., fra le altre, Cass.n.28071/2018).

4.2. E' stato altresì affermato che tale modifica, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass.n. 4570 del 21/02/2020).

4.3. Ne consegue che la normativa sopravvenuta non è in grado di produrre alcun effetto sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza.

5. La sentenza impugnata è dunque immune dai vizi prospettati, risultando coerente con i principi appena espressi, per cui il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.300,00, oltre C. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2878-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 3876/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 20/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 02878 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Rg. 2878/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: clkol L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale è stato rigettato l'appello proposto dall'Ufficio, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002. Il contribuente si è costituito con controricorso. Considerato che: 1. L'Agenzia delle entrate deduce, con il primo motivo, la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., in violazione degli artt. 18,19,21 del d.lgs. 546/92, per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorsodel contribuente in relazione alla mancata dimostrazione del quantum oggetto dell'istanza di rimborso e della prova dell'avvenuto pagamento dei tributi che erano stati chiesti in restituzione. 2. La censura è inammissibile, non risultando che tali questioni siano state formulate nel giudizio di merito dall'Agenzia delle entrate, che tanto ha omesso di documentare. 3. Col secondo motivo si deduce la violazione di legge, art. 1 comma 665 I. 190/ 2014, come modificato dall'art. 16 octies d.l.n.91/2017, ex art. 360 n. 3 c.p.c., nella quale sarebbe incorso il giudice di appello per non avere considerato la natura retroattiva dell'art.16 octies cit., nella parte in cui ha ridotto nella misura del 50% le somme dovute a titolo del rimborso richiesto. 4. Il motivo è infondato. 4.1.Questa Corte ha, invero, già avuto modo di chiarire che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dall'art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione, con modifiche, del D.L. n. 91 del 2017, che ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio non potendo, in mancanza di disposizioni transitorie, incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (cfr., fra le altre, Cass.n.28071/2018). 4.2. E' stato altresì affermato che tale modifica, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass.n. 4570 del 21/02/2020). 4.3. Ne consegue che la normativa sopravvenuta non è in grado di produrre alcun effetto sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. 5. La sentenza impugnata è dunque immune dai vizi prospettati, risultando coerente con i principi appena espressi, per cui il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.300,00, oltre C. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura d
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