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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 21566/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOidato avso—aftarti;( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato censura la sentenza resa dalla Corte d'appello di Torino per la mancata valutazione della sussistenza di cause di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., con riferimento all'art.599 bis cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso risulta del tutto generico, privo di analisi della condotta e di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata (facendo riferimento, tra l'altro, a una sentenza di concordato di pena in appello), sentenza che, nel disattendere nel merito l'impugnazione dell'attuale ricorrente, ha sottolineato come il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente oggetto della contestazione, pari a 8 chilogrammi di marijuana suddivisi in due sacchi, sia stato rinvenuto nella abitazione nella quale lo stesso viveva, in una stanza chiusa la cui chiave era sul frigorifero della cucina comune, dunque certamente nella disponibilità del ricorrente; con tali argomenti, idonei a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità, l'imputato ha del tutto omesso di confrontarsi, proponendo censure del tutto sganciate dalle ragioni della decisione, con la conseguente inammissibilità del ricorso, a causa della genericità e della manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOidato avso—aftarti;( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato censura la sentenza resa dalla Corte d'appello di Torino per la mancata valutazione della sussistenza di cause di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., con riferimento all'art.599 bis cod. proc. pen. Considerato che il ricorso risulta del tutto generico, privo di analisi della condotta e di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata (facendo riferimento, tra l'altro, a una sentenza di concordato di pena in appello), sentenza che, nel disattendere nel merito l'impugnazione dell'attuale ricorrente, ha sottolineato come il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente oggetto della contestazione, pari a 8 chilogrammi di marijuana suddivisi in due sacchi, sia stato rinvenuto nella abitazione nella quale lo stesso viveva, in una stanza chiusa la cui chiave era sul frigorifero della cucina comune, dunque certamente nella disponibilità del ricorrente; con tali argomenti, idonei a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità, l'imputato ha del tutto omesso di confrontarsi, proponendo censure del tutto sganciate dalle ragioni della decisione, con la conseguente inammissibilità del ricorso, a causa della genericità e della manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21566/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris