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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17604/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0311UI0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1125/2022 R.G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando vizio motivazionale in punto di affermazione di re- sponsabilità, mancando a dire del difensore ricorrente elementi certi in relazione alla destinazione allo spaccio della droga caduta in sequestro.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destina- zione allo spaccio, sottolineando come la difesa si fosse limitata in appello a pro- porre argomentazioni già rigettate dal primo giudice, e non si fosse confrontata con le esaustive motivazioni contenute nella sentenza impugnata.

In particolare, si rileva in sentenza che la tesi difensiva volta a sostenere l'acquisto della sostanza per uso personale, unitamente ad altri tre acquirenti, era già stata puntualmente respinta dal primo giudice, che con motivazione ritenuta condivisibile, aveva osservato che l'imputato non ha mai saputo indicare i nomi- nativi degli altri presunti acquirenti e come neppure si comprende la dinamica dell'acquisto, che secondo tesi difensiva sarebbe avvenuto senza alcun previo con- tatto con il fornitore, pur a fronte di all'acquisto di apprezzabile quantitativo, pari a circa 40 grammi di cocaina, che dunque appare ben al di sopra del normale spaccio al minuto.

Si evidenzia, peraltro, che l'imputato neppure ha mai indicato il bar dove sa- rebbe presuntivamente avvenuto il suo acquisto della cocaina, rendendo dunque dichiarazioni del tutto generiche e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio.

Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget- tive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).

Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor- rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva- mente personale.i N. 1125/2022 R.G.

Questa Corte di legittimità, infatti, ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupe- facente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giu- dice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della deten- zione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).

Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac- cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele- menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva- lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco- nomica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale; conf.

Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C tOgl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0311UI0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1125/2022 R.G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando vizio motivazionale in punto di affermazione di re- sponsabilità, mancando a dire del difensore ricorrente elementi certi in relazione alla destinazione allo spaccio della droga caduta in sequestro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destina- zione allo spaccio, sottolineando come la difesa si fosse limitata in appello a pro- porre argomentazioni già rigettate dal primo giudice, e non si fosse confrontata con le esaustive motivazioni contenute nella sentenza impugnata. In particolare, si rileva in sentenza che la tesi difensiva volta a sostenere l'acquisto della sostanza per uso personale, unitamente ad altri tre acquirenti, era già stata puntualmente respinta dal primo giudice, che con motivazione ritenuta condivisibile, aveva osservato che l'imputato non ha mai saputo indicare i nomi- nativi degli altri presunti acquirenti e come neppure si comprende la dinamica dell'acquisto, che secondo tesi difensiva sarebbe avvenuto senza alcun previo con- tatto con il fornitore, pur a fronte di all'acquisto di apprezzabile quantitativo, pari a circa 40 grammi di cocaina, che dunque appare ben al di sopra del normale spaccio al minuto. Si evidenzia, peraltro, che l'imputato neppure ha mai indicato il bar dove sa- rebbe presuntivamente avvenuto il suo acquisto della cocaina, rendendo dunque dichiarazioni del tutto generiche e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget- tive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor- rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva- mente personale.i N. 1125/2022 R.G. Questa Corte di legittimità, infatti, ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupe- facente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giu- dice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della deten- zione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac- cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele- menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva- lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco- nomica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C tOgl
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