CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22658/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1597/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatein Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accise –allaccio abusivo–responsabilità proprietario titolare utenza – condizioni–principio di diritto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentat a edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzoPEC: avvoraziantonioviola @ pec.ordineforense.salerno.it ; –controricorrente – avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4755 / 2 /20 23 , depositata il 31 . 7 .20 23 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del l a Campanian. 4755 / 2 /202 3 , depositata il 31 . 7 .202 3 veniva no rigettati l’appello principale proposto da ll’ Agenzia delle Dogane e l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Salerno n. 1409 / 9 /20 22 che aveva ad oggetto il provvedimento di irrogazione sanzioni n.4/2020 notificato alla contribuente dal l’Agenzia a titolo di sanzione amministrativa per violazionedell’art.59, comm i 2 e 3 , T.U. 504/95, in c arenza di controllo e vigilanza sull’unità immobiliare locata, abusivamente allacciata alla reteelettica nazionale. 2. Nella sentenza impugnata si legge che l’atto impugnato traeva origine da p.v.c. redatto sulla scorta del verbale di verifica con cui i funzionari dell’Enel accertavano un allaccio abusivo del cavo alla rete elettricasenza transito attraverso un apposito apparecchio misuratore. 3.Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della società, che, proprietaria dell’immobile commerciale, aveva invocato la circostanza di averlo concesso in locazione a terzi per il periodo di imposta rilevante. La CTP ritene va che nessun elemento fosse stato dedottoin ordine ad eventuali alterazioni di congegni di misurazione o loro manomissione, ovvero di eventuale destinazione di energia ammessaad esenzione , né era stato identificato il soggetto che aveva tentato di sottrarre l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta. Per l’effetto, accoglieva il ricorso introduttivo ma compensava le spese di lite. Il giudice d’appello confermava integralmentetale decisione, anche con riferimento al capo relativo al le spesenel quale la società era risultata soccombente. 4. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motiv i , cui replic a la contribuente concontroricorso che illustra con memoria ex art.380 - bis.1. cod. proc. civ.. Consideratoche: 1. Con il primo motivo l ’Agenzia ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione de gli art t . 2,commi 3 e 4, 59, commi 1 e 2, d.lgs. n.504/1995, 7 d.l. n.269/2003. 2. Il motivo non è inammissibile, come eccepito genericamente in ricorsoe ribadito nella memoria illustrativa , ed è fondato. Alfine di governare la fattispecie è necessaria una breve ricostruzione normativa. Il terzo comma dell’art.2 del d.lgs. n. 504/1995, testo unico accise, prevedeche l’imposta è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di una esenzione e, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo , è obbligato al pagamento dell’accisa il destinatario registrato che rice ve i prodotti soggetti ad accisa,ossia il titolare dell’utenza rifornita. IlCollegio osserva inoltre che l 'art. 59 , d . l gs. n. 504/1995 , inizialmente destinatoa sanzionare le violazioni in materia di imposta di consumo sull'energia elettrica , nella versione ratione temporis applicabile successiva alla novella del d.lgs. n. 26/2007, disciplina le sanzioni amministrativein materia di accisa sull'energia elettrica. I n particolare , dispone al primo comma che, indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppioal decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiorein ogni caso ad euro 258,00, i soggetti obbligati di cui all'art. 53 T.U. che: 1) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio; 2) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia de lle dogane,nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità; 3) omettono o redigono in modo incompletoo inesatto le dichiarazioni di cui agli artt. 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'art. 55, comma 7, ovvero non presentano i registri,i documenti e le bollette a norma dell'art. 58, commi 3 e 4; 4) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'art. 53, comma 4; 5) ne gano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addettial servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono adessi l'esercizio delle loro attribuzioni. I soggetti individuati all’art.53 sono color o che procedono alla fatturazionedell'energia elettrica ai consumatori finali; gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; i soggettiche utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo,con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggettia diversa tassazione. Ilsecondo com m a dell’art.59 prevede che , c on la medesima sanzione , è punito anche l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziariao dai soggetti obbligati per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad us i soggettiad imposta. Ilterzo comma estende l a sanzione amministrativa del pagamento di unasomma di denaro dal doppio al decuplo dell'impost a evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso ad euro 258,00, anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettricaal regolare accertamento dell'imposta. 3.Si ricava da l quadro sopra delineato , tenuto conto del fatto che l’atto impugnato,benché non sia riprodotto in ricorso, secondo la sentenza impugnatarichiama a fondamento della sanzione irrogata il secondo e ilterzo comma dell’art.59, che due sono le condotte potenzialmente rilevanti:l’alterazione del funzionamento dei congegni o manomissione deisuggelli per la misurazione dell’energia, e la sottrazione o tentativo disottrazione dell’energia al regolare accertamento dell'imposta. 3.1. A riguardo, così argomenta il giudice a pag.3 della sentenza : Emergeinfatti dagli atti e dalle reciproche difese che l’allaccio abusivo nonera operativo. Il cavo non era collegato e pertanto nessun prelievo abusivodi energia era stato accertato e, quindi, nessuna Né era stato individuato il soggetto \ persona fisica che aveva materialmente tentatodi sottrarre l’energia elettrica. Dal verbale di verifica dell’Enel - distribuzione, il nominativo della [OSCURATO:SOCIETA] non risultava né quale "intestatariodella fornitura” (indicato come "ASL Salerno", ovvero da individuare"), né quale utilizzatore della stessa, mentre nessuna manomissione di contatore risulta accertata”. Dal medesimo atto di appellosi rileva altresì che la verifica era stata effettuata a carico della Societàalla presenza del sig. [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:SOCIETA] quale “attuale utilizzatore e intestatario della fornitura”. Mancano quindii presupposti oggettivi e soggettivi per applicare la sanzione in oggetto. Tali profili (possibilità di altri soggetti effettivamente responsabilidella manomissione e la natura di meri atti preparatori alla sottrazione di energia), consentono di escludere la sussistenza del presuppostoapplicativo della sanzione, posto che peraltro l’ art.2 del d.lgs.472/1997, prevede espressamente che “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o ha concorso a commettere la violazione”.». 4.Orbene, s ussiste la denunciata violazione di legge , dal momento che l’art.59, comma 3, cit. sanziona anche il mero tentativo di sottrazione dell’energiaal regolare accertamento dell'imposta e non v’è dubbio che l’allaccioabusivo alla rete elettrica – per la presenza di un cavo abusivo amonte del contatore idoneo al prelievo irregolare di energia come si leggenel p.v.c. riportato in sintesi nel ricorso - configuri un’alterazione del funzionamento dei congegni o manomissione dei suggelli per la misurazionedell’energia, senza che costituisca un impedimento il fatto cheal momento della verifica l’allaccio non era operativo perché il cavo nonera materialmente collegato. Lasentenza, inoltre , riporta la circostanza dedotta in appello secondo cuila verifica è stata effettuata a carico della s ocietà alla presenza di OrazioantonioViola, socio della MAVI S . r . l . quale attualeutilizzatore eintestatario della fornitura » ( ibidem ) , ma non ne tra e le conseguenze di legge , che la rende responsabile, in caso di inadempimento del conduttoreagli obblighi derivanti dal TUA . Tale responsabilità sussiste indipendentemente dall’accertamento di chi abbia materialmente realizzato l’allaccio abusivo , come pure dal la presenza di uno o più contrattidi locazione - conduzione dell’immobile rifornito , in forza degli obblighidi custodia e vigilanza del titolare dell’utenza nei confronti del conduttore,circa il regolare utilizzo dell’utenza elettrica a lei intestata aifini del pagamento dell’energia e dell ’ imposta. 5.Da quanto precede si desume in diritto il principio secondo il quale : Incaso alterazione del funzionamento del contatore per la fornitura dell’energiaelettrica (nella specie, mediante allacciamento abusivo di un cavo a monte del contatore) , è sanzionabile, ai sensi dell’art. 59, comma 3 , d.lgs. n. 504/1995 ( testo unico accise) , la condotta de l titolaredell’utenza rifornita nel caso di inosservanza degli obblighi di custodiae vigilanza circa il regolare utilizzo da parte di terzi dell’utenza dicui egli è intestata rio 6. La fondatezza della prima censura determina l’ assorbimento delle ulteriori due doglianze con cui la ricorrente fa valere, sempre ai fini dell’articolo360, primo comma, numero 4 , cod. proc. civ. ultriori cause dinullità della sentenza, sia per violazione de ll’ ar t . 112 sia dell’art. 132 delcodice di rito e omessa motivazione . 7.In accoglimento de l primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti , la sentenzaimpugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell a Campania,in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione a l profiloe per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte: accoglie il primo mo