CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 27522/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame cautelare, rigettava la impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] Rosario proposta avverso il provvedimento con cui il Gip presso il Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di sostituzione della cautela con misura meno afflittiva. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Rosario denunciando plurimi profili di illegittimità. Con istanza ritualmente depositata il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Rosario, munito di procura speciale, allegata alla istanza, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per carenza di interesse sopravvenuta in quanto il [OSCURATO:PERSONA], medio tempore, era stata sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, conformemente a quanto richiesto nel presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen., in quanto nelle more della discussione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta presso la cancelleria della Corte di cassazione e ritualmente presentata dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione non consegue una pronuncia sulle spese in quanto, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (sez.1, n.15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.286624;n.13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv.249916). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 19 aprile 202