CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 19556/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 31/08/1979 avverso la sentenza del 11/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con i quali vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo rispettivamente alla penale responsabilità dell'imputato e all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274 - sono riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata. Invero, detta sentenza rileva che: - dalla documentazione prodotta dal Pubblico ministero ed acquisita ai fini probatori, con il consenso del difensore dell'imputato, emerge che [OSCURATO:PERSONA] era destinatario di un ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni emesso il 7 ottobre 2024 dal Questore della Provincia di Potenza in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]; - ciò nonostante, in data 11 settembre 2025 lo straniero si presentava presso gli uffici del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto chiedendo di essere riaccompagnato nel paese di origine; - appare integrato il reato previsto e punito dall'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che il suddetto si è trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore di Potenza; - non può considerarsi esiguo il danno o pericolo causati all'interesse tutelato dall'ordinamento costituito dalle esigenze di controllo dei flussi migratori e dalla tutela della disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, considerato che lo straniero risulta rimasto sul territorio italiano quasi un anno dopo la scadenza del termine concesso con ordine del Questore e, pertanto, non può ritenersi ravvisabile la causa di improcedibilità dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] v'"U°C1". e o rIN CAN e1/4. 28 il Furizto,9 Alatzie 2