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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30902/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE ,APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inarnmissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce condannava l'imputato [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecca all'esito del giudizio abbreviato, riconoscendogli l'attenuante per il risarcimento del danno in relazione alla ricettazione cli cui al capo 6), così riducendo la pena ad anni 10 e giorni 20 ed euro 633 di multa per i reati di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 1), tentata estorsione di cui al capo 2), detenzione e porto di pistola clandestina di cui al capo 3), ricettazione della stessa di cui al capo 4), unificati tra loro per la continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen., e di detenzione e porto di pistola di cui al capo 5) e ricettazione della stessa perché provento di furto di cui al capo 6) e detenzione di munizioni di cui al capo 7), anche essi unificati tra loro per continuazione pa conti%.Lazior_tle ai sensi dell'art.81 cod. pen.

La Corte di appello di Lecce, richiamata la sentenza di primo grado, ne confermava la ricostruzione in fatto secondo la quale, in data 14 novembre 2019, l'imputato, dopo aver dato appuntamento alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] presso la casa rurale del padre al fine di trattare la permuta di un suo cavallo con un altro che la p.o. aveva già destinato a una macelleria equina, aveva un alterco con il Gugliersi‘all'esito del quale gli sparava un colpo di pistola al volto.

L'imputato qui ricorrente, in sede di appello, ha rinunciato ad alcuni motivi, mantenendo quelli relativi: al capo a) per la tentata estorsione ritenendo la mancanza di violenza o minaccia per costringere la vittima a scambiare il suo cavallo di maggior valore con quello, ferito e con valore inferiore del Baglivo; al capo b) sulle circostanze attenuanti generiche negate per assenza di elementi positivi e per la pericolosità sociale dell'imputato non smentito dalla confessione resa, con una ricostruzione alternativa smentita dalla p.o., solamente dopo essere stato individuato dai Carabinieri, la detenzione illecita di due armi di cui una con matricola abrasa e 110 proiettili cal. 7,65 e la rilevata assenza di pentimento per quanto commesso, definito un piccolo errore; c) continuazione tra tutti i reati; al capo d)per ia mancata applicazione dell'art. 62 n. 6 in relazione alla ricettazione capo 6).

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al capo b) (tentativo di estorsione "contrattuale"), il travisamento del dato probatorio dato dalle dichiarazioni della p.o. e il vizio motivazionale anche rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (macellaio di carne equina che avrebbe confermato la volontà della p.o. di non vendere la puledra oggetto dei desideri dell'imputato), pur riconoscendo di aver minacciato il Gugliersi con la frase "Ti spezzo" da riferirsi però non al tentativo di coartarne la volontà ma per punirlo del rifiuto espresso "in malo modo" da parte della p.o.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. in riferimento al tentato omicidio di cui al capo a), per violazione di legge e vizio di motivazione ritenuta carente, contraddittoria e illogica intrinsecamente.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della continuazione in riferimento a tutti i reati contestati, violazione di legge e vizio della motivazione ritenuta manifestamente illogica. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso proposti sono manifestamente infondati, quindi, il ricorso nel suo complesso risulta inammissibile.

2. Va, infatti, preliminarmente osservato che, con il primo motivo di ricorso, si prospetta una diversa valutazione degli elementi di fatto e, in particolare, si lamenta che l'imputato non avrebbe sparato alla p.o. per coartarne la volontà, così da costringerlo a effettuare lo scambio di cavalli per il quale si sarebbero asseritamente accordati, ma solo per punirlo del successivo rifiuto.

Sull'inidoneità del ricorso allo scopo, va ricordata, tra le altre una recente decisione di questa Corte secondo la quale "in sede di legittimità, perché sia ravvisa bile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili". (Sez. 2, n. 3817 de/ 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).

La sentenza impugnata è ben motivata sul punto (pag. 5-7) con la ricostruzione dei fatti logica e coerente con i dati probatori (dichiarazioni della persona offesa e del macellale di carne equina che ne riscontra le dichiarazioni) da ritenersi immune dai vizi denunciati.

Va peraltro ribadito anche l'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato, richiamato nella sentenza impugnata, sull'estorsione "contrattuale" secondo la quale "nell'estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente - vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno" (tra le tante Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, P.G. in proc.

Mancuso e altri, Rv. 269364).

3. Dalla lettura del provvedimento impugnato (pag. 7-10) emerge la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, non essendo censurabile, nel senso richiesto dal ricorrente, la motivazione da ritenersi logica e congrua rispetto ai dati probatori derivanti dall'istruttoria dibattimentale.

La sentenza, in linea con la giurisprudenza di legittimità citata, ha escluso correttamente il riconoscimento delle attenuanti generiche sull'assenza di elementi positivi suscettibili di essere apprezzate ravvisandone, invece, numerosi di segno contrario, escludendo che l'incensuratezza fosse da sola sufficiente a elidere tali controindicazioni.

La Corte distrettuale ha certamente fatto buon governo della norma richiamando: l'ininfluenza della confessione, "necessitata" dalla sopravvivenza della p.o. che certamente lo avrebbe indicato quale responsabile; la consegna delle armi, illecitamente detenute, di cui non ha fornito una versione verosimile sul loro reperimento, anzi, era noto alla p.o. che, quantomeno la pistola ("signorina") fosse detenuta da anni; il numero delle munizioni (110 cal. 7,65), anche esse illecitamente detenute; il tentativo di modificare la dinamica fattuale degli avvenimenti, attribuendo alla p.o. la richiesta di effettuare la permuta di cavalli, smentito dal macellaio a cui era destinato l'animale bramato dall'imputato; l'assenza di resipiscenza, infine, dimostrata dalla definizione data dall'imputato a quanto accaduto considerandolo "un piccolo errore".

4. Il terzo motivo, relativo alla mancata sussunzione di tutti i reati sotto un unico disegno criminoso di cui all'art. 81 cod. pen., è ugualmente manifestamente infondato.

Come affermato nella sentenza impugnata (pag. 10-11), "il generico disegno criminoso di detenere armi al fine di utilizzarle" non è condivisibile.

L'alterco, a seguito del quale l'imputato preleva la pistola dal suo nascondiglio per utilizzarla contro la p.o. che non voleva aderire alle sue richieste, è chiaramente occasionale e sganciato dalla detenzione delle armi (di cui una detenuta da anni, secondo la p.o.).

Non si ravvisa, infatti, alcun elemento che possa far ritenere le condotte ' dell'imputato come tutte preordinate all'attuazione di un programma già previsto e pianificatoott c;a 1A-5

5. Sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei »a9614-2- profili di colpa e non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma pari a tremila euro alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE ,APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inarnmissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce condannava l'imputato [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecca all'esito del giudizio abbreviato, riconoscendogli l'attenuante per il risarcimento del danno in relazione alla ricettazione cli cui al capo 6), così riducendo la pena ad anni 10 e giorni 20 ed euro 633 di multa per i reati di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 1), tentata estorsione di cui al capo 2), detenzione e porto di pistola clandestina di cui al capo 3), ricettazione della stessa di cui al capo 4), unificati tra loro per la continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen., e di detenzione e porto di pistola di cui al capo 5) e ricettazione della stessa perché provento di furto di cui al capo 6) e detenzione di munizioni di cui al capo 7), anche essi unificati tra loro per continuazione pa conti%.Lazior_tle ai sensi dell'art.81 cod. pen. La Corte di appello di Lecce, richiamata la sentenza di primo grado, ne confermava la ricostruzione in fatto secondo la quale, in data 14 novembre 2019, l'imputato, dopo aver dato appuntamento alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] presso la casa rurale del padre al fine di trattare la permuta di un suo cavallo con un altro che la p.o. aveva già destinato a una macelleria equina, aveva un alterco con il Gugliersi‘all'esito del quale gli sparava un colpo di pistola al volto. L'imputato qui ricorrente, in sede di appello, ha rinunciato ad alcuni motivi, mantenendo quelli relativi: al capo a) per la tentata estorsione ritenendo la mancanza di violenza o minaccia per costringere la vittima a scambiare il suo cavallo di maggior valore con quello, ferito e con valore inferiore del Baglivo; al capo b) sulle circostanze attenuanti generiche negate per assenza di elementi positivi e per la pericolosità sociale dell'imputato non smentito dalla confessione resa, con una ricostruzione alternativa smentita dalla p.o., solamente dopo essere stato individuato dai Carabinieri, la detenzione illecita di due armi di cui una con matricola abrasa e 110 proiettili cal. 7,65 e la rilevata assenza di pentimento per quanto commesso, definito un piccolo errore; c) continuazione tra tutti i reati; al capo d)per ia mancata applicazione dell'art. 62 n. 6 in relazione alla ricettazione capo 6). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al capo b) (tentativo di estorsione "contrattuale"), il travisamento del dato probatorio dato dalle dichiarazioni della p.o. e il vizio motivazionale anche rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (macellaio di carne equina che avrebbe confermato la volontà della p.o. di non vendere la puledra oggetto dei desideri dell'imputato), pur riconoscendo di aver minacciato il Gugliersi con la frase "Ti spezzo" da riferirsi però non al tentativo di coartarne la volontà ma per punirlo del rifiuto espresso "in malo modo" da parte della p.o. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. in riferimento al tentato omicidio di cui al capo a), per violazione di legge e vizio di motivazione ritenuta carente, contraddittoria e illogica intrinsecamente. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della continuazione in riferimento a tutti i reati contestati, violazione di legge e vizio della motivazione ritenuta manifestamente illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti sono manifestamente infondati, quindi, il ricorso nel suo complesso risulta inammissibile. 2. Va, infatti, preliminarmente osservato che, con il primo motivo di ricorso, si prospetta una diversa valutazione degli elementi di fatto e, in particolare, si lamenta che l'imputato non avrebbe sparato alla p.o. per coartarne la volontà, così da costringerlo a effettuare lo scambio di cavalli per il quale si sarebbero asseritamente accordati, ma solo per punirlo del successivo rifiuto. Sull'inidoneità del ricorso allo scopo, va ricordata, tra le altre una recente decisione di questa Corte secondo la quale "in sede di legittimità, perché sia ravvisa bile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili". (Sez. 2, n. 3817 de/ 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). La sentenza impugnata è ben motivata sul punto (pag. 5-7) con la ricostruzione dei fatti logica e coerente con i dati probatori (dichiarazioni della persona offesa e del macellale di carne equina che ne riscontra le dichiarazioni) da ritenersi immune dai vizi denunciati. Va peraltro ribadito anche l'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato, richiamato nella sentenza impugnata, sull'estorsione "contrattuale" secondo la quale "nell'estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente - vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno" (tra le tante Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 269364). 3. Dalla lettura del provvedimento impugnato (pag. 7-10) emerge la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, non essendo censurabile, nel senso richiesto dal ricorrente, la motivazione da ritenersi logica e congrua rispetto ai dati probatori derivanti dall'istruttoria dibattimentale. La sentenza, in linea con la giurisprudenza di legittimità citata, ha escluso correttamente il riconoscimento delle attenuanti generiche sull'assenza di elementi positivi suscettibili di essere apprezzate ravvisandone, invece, numerosi di segno contrario, escludendo che l'incensuratezza fosse da sola sufficiente a elidere tali controindicazioni. La Corte distrettuale ha certamente fatto buon governo della norma richiamando: l'ininfluenza della confessione, "necessitata" dalla sopravvivenza della p.o. che certamente lo avrebbe indicato quale responsabile; la consegna delle armi, illecitamente detenute, di cui non ha fornito una versione verosimile sul loro reperimento, anzi, era noto alla p.o. che, quantomeno la pistola ("signorina") fosse detenuta da anni; il numero delle munizioni (110 cal. 7,65), anche esse illecitamente detenute; il tentativo di modificare la dinamica fattuale degli avvenimenti, attribuendo alla p.o. la richiesta di effettuare la permuta di cavalli, smentito dal macellaio a cui era destinato l'animale bramato dall'imputato; l'assenza di resipiscenza, infine, dimostrata dalla definizione data dall'imputato a quanto accaduto considerandolo "un piccolo errore". 4. Il terzo motivo, relativo alla mancata sussunzione di tutti i reati sotto un unico disegno criminoso di cui all'art. 81 cod. pen., è ugualmente manifestamente infondato. Come affermato nella sentenza impugnata (pag. 10-11), "il generico disegno criminoso di detenere armi al fine di utilizzarle" non è condivisibile. L'alterco, a seguito del quale l'imputato preleva la pistola dal suo nascondiglio per utilizzarla contro la p.o. che non voleva aderire alle sue richieste, è chiaramente occasionale e sganciato dalla detenzione delle armi (di cui una detenuta da anni, secondo la p.o.). Non si ravvisa, infatti, alcun elemento che possa far ritenere le condotte ' dell'imputato come tutte preordinate all'attuazione di un programma già previsto e pianificatoott c;a 1A-5 5. Sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei »a9614-2- profili di colpa e non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma pari a tremila euro alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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