CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02672/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in relazione al delitto di furto, è manifestamente infondato, atteso che, ha osservato la Corte di appello, ricorre la causa ostativa della abitualità del comportamento alla luce degli innumerevoli precedenti penali da cui è gravato l'imputato per i delitti di ricettazione, rapina e commercio di sostante stupefacenti, le obiezioni sollevate al riguardo dal ricorrente sono inconsistenti, poiché non si misurano con le reali risultanze del casellario giudiziale presente all'interno del fascicolo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18