CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 07963/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di una targa di provenienza furtiva già pronunciata dal Tribunale di Marsala con sentenza 15 settembre 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, COSTALAU Georghe. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta una mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod pen, è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Tra l'altro, al momento di proposizione dell'appello, vi era già stata la pronuncia della Corte costituzionale che estendeva la possibilità di applicare la richiamata causa di non punibilità alle fattispecie di ricettazione attenuata e quindi non sussistevano i presupposti richiamati dalla sentenza di questa Corte evocata dal ricorrente ai fini della valutazione d'ufficio dei presupposti della causa di non punibilità in sede d'appello. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche o comunque dell'attenuante speciale di quell'articolo 648 cod pen, risulta inammissibile in quanto generico e confuso nella formulazione e fondato su presupposti meramente ipotetici. Va inoltre rilevato che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto, come nel caso di specie, certificazioni amministrative e targhe stante la portata documentale dei beni oggetto di ricettazione. Per altro verso, difetta l'indicazione di alcun elemento valutabili a favore del ricorrente ai fini della concessione sia delle circostanze attenuanti generiche sia dell'attenuante speciale previsto dall'articolo 648 cod pen. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso ìn Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estens