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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 27508/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8366/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/A. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],

44. –controricorrente – avverso la sentenza n. 3541/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato: che il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.2, in Milano, ha proposto ricorso, articolato in due motivi, contro la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 3541/2016 della Corte di Appello di Milano, depositata il 12/09/2016, che, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, ha parzialmente accolto la domanda della condomina [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della delibera dell'assemblea condominiale del 23 ottobre 2012; che la società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 29 aprile 2022; che in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione (motivato con riferimento all’intervenuta conclusione di una transazione tra le parti) con previsione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, sottoscritta dall’amministratore del condominio e dal suo difensore, nonché, per adesione alla compensazione delle spese, dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e dal suo difensore; che quindi il giudizio va dichiaratoestinto per rinuncia al ricorso; che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11); che non vi è luogo a regolazione di spese, a mente dell’articolo 391, ultimo comma, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8366/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/A. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44. –controricorrente – avverso la sentenza n. 3541/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato: che il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.2, in Milano, ha proposto ricorso, articolato in due motivi, contro la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 3541/2016 della Corte di Appello di Milano, depositata il 12/09/2016, che, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, ha parzialmente accolto la domanda della condomina [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della delibera dell'assemblea condominiale del 23 ottobre 2012; che la società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 29 aprile 2022; che in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione (motivato con riferimento all’intervenuta conclusione di una transazione tra le parti) con previsione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, sottoscritta dall’amministratore del condominio e dal suo difensore, nonché, per adesione alla compensazione delle spese, dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e dal suo difensore; che quindi il giudizio va dichiaratoestinto per rinuncia al ricorso; che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11); che non vi è luogo a regolazione di spese, a mente dell’articolo 391, ultimo comma, c.p.c.. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giud
Sentenza Cassazione n. 27508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris