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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13014/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -0 • Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motiva7ie ne in riferimento alla quantificazione della pena; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territo -iiile ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando le modalità del fatto e la condizione soggettiva dell'ira ilitato, gravato da precedenti penali; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, lira gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevé nte e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammeride.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -0 • Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motiva7ie ne in riferimento alla quantificazione della pena; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territo -iiile ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando le modalità del fatto e la condizione soggettiva dell'ira ilitato, gravato da precedenti penali; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, lira gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevé nte e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammeride. Così dec