CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 18551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale cittadino - per avere operato un giudizio di equivalenza della già riconosciute circostanze attenuanti generiche alla contestata aggravante ed avere, in conseguenza, rideterminato la pena - ha confermato l'affermazione della sua responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Deduce illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. Il ricorso è inammissibile perché generico, atteso che si limita a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese (pp. 2 e 3), con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la motivazione non è basata esclusivamente sulle impressioni del colloquio tra perito e imputato. Deve ribadirsi come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]