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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 1986

Cassazione n. 40782/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1986 avverso la sentenza del 06/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

2. Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l'impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data 20/4/2022 (come da attestazione della cancelleria).

La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente».

Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1986 avverso la sentenza del 06/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2. Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l'impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data 20/4/2022 (come da attestazione della cancelleria). La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40782/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris