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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48731/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato.

Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato per il quale è stato riconosciuto colpevole con la sentenza del Tribunale di Torino del 27 ottobre 2017, avesse programmato anche quello oggetto del presente procedimento non soltanto per il periodo intermedio, ma soprattutto perché all'epoca della commissione del primo non si erano ancora verificati i presupposti fattuali per la consumazione di quello per cui si procede in questa sede (in particolare l'emissione del secondo provvedimento prefettizio), con la conseguente impossibilità di configurare una progettazione ab origine della seconda violazione di legge.

In tale contesto i reati, commessi sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore.

Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Considerato, poi, che quanto alla censura riguardante l'entità della pena il ricorso è generico e privo di specifica critica delle corrette argomentazioni giuridiche poste a base della decisione impugnata, la cui motivazione appare logica, esaustiva e sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 3, ove la sentenza, dopo aver sottolineato la sussistenza di un precedente specifico ed uno per coltivazione di stupefacenti, ha evidenziato la capacità a delinquere dell' imputato che ha dimostrato una chiara inclinazione al comportamento deviante ed una persistenza nell'illecito).

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 24 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato per il quale è stato riconosciuto colpevole con la sentenza del Tribunale di Torino del 27 ottobre 2017, avesse programmato anche quello oggetto del presente procedimento non soltanto per il periodo intermedio, ma soprattutto perché all'epoca della commissione del primo non si erano ancora verificati i presupposti fattuali per la consumazione di quello per cui si procede in questa sede (in particolare l'emissione del secondo provvedimento prefettizio), con la conseguente impossibilità di configurare una progettazione ab origine della seconda violazione di legge. In tale contesto i reati, commessi sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Considerato, poi, che quanto alla censura riguardante l'entità della pena il ricorso è generico e privo di specifica critica delle corrette argomentazioni giuridiche poste a base della decisione impugnata, la cui motivazione appare logica, esaustiva e sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 3, ove la sentenza, dopo aver sottolineato la sussistenza di un precedente specifico ed uno per coltivazione di stupefacenti, ha evidenziato la capacità a delinquere dell' imputato che ha dimostrato una chiara inclinazione al comportamento deviante ed una persistenza nell'illecito). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 no
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