CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 30043/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti ITO -[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. CALANDRIELLO, 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA -già intimato- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n. 30298/2024 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile depositata il 25.11.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore della [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] (nel ricorso RG n. 2909/2022, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 30298/2024 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – il 25.11.2024 con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannata la ricorrente al rimborso delle spese, liquidate «in euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge», poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione delle spese in favore del predetto difensore dichiaratosi in atti antistatario delle stesse; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6.11.2025 per la quale non sono state depositate memorie; Considerato che, il ricorso è stato notificato a controparte il 16.9.2025 : - può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario provvedendovi questo Collegio ex officio, concretando la relativa mancanza errore materiale, -invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che «L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario)”; ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza. In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n.30298/2024 di questa Corte (pag. 8, ultimo capoverso) è scritto «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ITO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. liquidate nell'importo di euro 5.700,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.» deve leggersi ed intendersi «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ITO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. liquidate nell'importo di euro 5.700,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge con attribuzione all’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (v. Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.M Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n.30298/2024 di questa Corte (pag.8 ultimo capoverso) ove è scritto: «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ITO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. liquidate nell'importo di euro 5.700,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.» deve leggersi ed intendersi: «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ITO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. liquidate nell'importo di euro 5.700,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge con attribuzione all’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]». Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza. Così deciso in