CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1117/09/1962 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria del 18 novembre 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, conclusione condivisa dalle parti civili con atto del 30 novembre 2021, mentre il ricorrente, con memoria dell'i dicembre 2021, ha insistito nella formulata richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1519 del 23 novembre 2020 (dep. 2021), la Corte di cassazione, Sezione Quinta, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, il 21 ottobre 2019, ha rigettato la richiesta di revisione presentata in relazione alla condanna all'ergastolo, pronunziata nei suoi confronti dalla Corte di assise di Grosseto il 6 marzo 2006 e divenuta irrevocabile il 14 marzo 2008, per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed il connesso reato di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso straordinario in cassazione per errore materiale o di fatto affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce che il giudice di legittimità sarebbe incorso in una svista percettiva nell'assumere, erroneamente, che una delle prove nuove dedotte con la richiesta di revisione concerneva un esperimento giudiziale da effettuarsi tramite l'applicazione «[OSCURATO:PERSONA]» anziché verificando, in concreto, il tempo occorrente a [OSCURATO:PERSONA] per compiere, a piedi, la distanza che separa il suo luogo di lavoro in Grosseto, [OSCURATO:PERSONA], dal parcheggio di [OSCURATO:PERSONA], ove ella aveva lasciato l'autovettura e, quindi, per portarsi, in macchina, all'asilo di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 18 novembre 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, conclusione condivisa dalle parti civili con atto del 30 novembre 2021, mentre il ricorrente, con memoria dell'i dicembre 2021, ha insistito nella formulata richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censura manifestamente infondata. 2. È pacifico, in giurisprudenza, che «L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145). 3. Nel caso in esame, il ricorrente assume che la Corte di cassazione, in forza di un mero, involontario fraintendimento, non avrebbe correttamente apprezzato l'effettiva portata di una delle istanze istruttorie rivolte alla Corte di appello di Genova in sede di revisione, che atteneva ad un accertamento, mai compiuto nel giudizio conclusosi con la condanna definitiva, consistente nel chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di ripetere, in ossequio alle proprie abitudini, di percorrere, a piedi e, poi, in macchina, il tragitto che, il giorno dell'omicidio, la condusse all'asilo di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di legittimità avrebbe, invece, erroneamente supposto che la richiesta aveva ad oggetto il calcolo dei tempi di percorrenza non già in modo empirico ma, piuttosto, attraverso l'utilizzo del servizio di [OSCURATO:PERSONA], pervenendo, in tal modo, ad una decisione viziata dalla svista percettiva, che lo avrebbe condotto ad avallare la decisione della Corte genovese, altrimenti destinata ad essere censurata nella parte in cui aveva stimato l'assenza dei presupposti per far luogo alla chiesta revisione. 4. L'assunto del ricorrente è privo di pregio, perché frutto di fallace esegesi della pronunzia della Corte di cassazione che, al paragrafo 3.2.1. del «Considerato in diritto», mostra di avere perfettamente compreso il senso e la portata della richiesta. La Corte, accostandosi alla disamina di una censura che fa leva, quale punto di partenza, sull'esito della consultazione dell'applicazione geografica — che portava a stimare in otto minuti il tempo necessario, nelle medesime condizioni di traffico affrontate, il giorno del delitto, dalla Bastianini, per spostarsi, a piedi, dall'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], ove ella lavora, sino al parcheggio di [OSCURATO:PERSONA] ove aveva lasciato la propria vettura, ed in cinque quello occorrente per percorrere, in auto, il tratto che conduce all'asilo di [OSCURATO:PERSONA], ove prelevò il figlio — ne sottolinea, innanzitutto, la circoscritta valenza dimostrativa, affermando che «si tratta di un sistema basato su una mera stima del tempo occorrente per l'arrivo a destinazione, che, ovviamente, risente di una serie di variabili individuali; il percorso prescelto o utilizzato, il mezzo usato, la velocità di locomozione», ciò che la induce a dubitare già della «scientificità dell'accertamento in astratto considerato», cioè del presupposto dimostrativo, nella prospettiva dell'istante, dell'utilità dell'approfondimento istruttorio sollecitato. Subito dopo, la Corte di cassazione chiarisce che la richiesta è irrimediabilmente generica perché non accompagnata dall'indicazione delle «decisive variabili, individuali e concrete, attinenti al percorso effettivamente seguito dalla Bastianini per raggiungere la scuola del figlio dalla [OSCURATO:PERSONA] al mezzo usato, alla velocità di locomozione». Lungi dal restare vittima del dedotto errore percettivo, il giudice di legittimità ha, dunque, valutato la praticabilità e l'utilità, sul piano probatorio, non già, come infondatamente eccepito dal ricorrente, di un accertamento svolto per via meramente informatica, ma, invece, di un esperimento giudiziale che vedesse la Bastianini, in carne ed ossa, effettuare quello spostamento in termini e con esiti che, per le ragioni convenientemente esposte, non possono offrire certezza in ordine al tempo che ella impiegò la mattina dell'8 marzo 2004. Restano, pertanto, confermate l'insussistenza del dedotto equivoco sull'oggetto della prova nuova che, nell'ottica dell'odierno ricorrente, avrebbe dovuto essere assunta nell'ambito dell'invocato processo di revisione e, dunque, la manifesta infondatezza del proposto ricorso straordinario per errore di fatto. Del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio di palesano, va, per completezza, aggiunto, le considerazioni ulteriormente svolte dal ricorrente in relazione all'incidenza del mezzo istruttorio sul compendio probatorio che ha indotto la sua condanna per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 6. il ricorrente deve essere, infine, condannato alle spese relative al presente giudizio in favore delle parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessi