CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 16153/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6660/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Gallipoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 24. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Tuglie, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 862/2021, pubblicata in 21.7.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: compensi professionali 1. Con sentenza n. 862/2021 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, l’importo di € 4.390,00 oltre accessori, a titolo di compenso professionale. Ha osservato la Corte salentina che , con scrittura del 10.11.2008, l’appellata aveva riconosciuto la sussistenza il credito, indicandone l’ammontare, in tal modo esonerando il professionista dalla prova di aver espletato l’incarico; che quest’ultimo aveva rilasciato quietanza – recante una sottoscrizione autentica - per le competenze maturate fino al 31.12.2007, pari ad € 38.460,00, restando da saldare, quale corrispettivo spettante per il 2008, l’importo di € 4.390,00, al netto degli acconti percepiti. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] il quale, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato memoria illustrativa. 2. L’unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt.116 c.p.c., 2967 e 1988 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, evidenziando che il credito era documentato dalla parcella e dalla scrittura ricognitiva del debito per l’intera attività professionale svolta dal 2001 al 2008, senza un ulteriore dettaglio delle singole prestazioni e che, mentre il Tribunale aveva ritenuto indimostrate le singole prestazioni svolte dal professionista e sufficiente la prova documentale relativa al compenso maturato nel 2008, la Corte d’appello avrebbe erroneamente valorizzato la dichiarazione confessoria come prova delle somme dovute per le attività svolte dal 2001 al 2008, imputando gli acconti versati al saldo da versare. Si assume che, invece , la dichiarazione ricognitiva esonerava dalla prova della sussistenza del rapporto fondamentale ma non dell’ammontare del compenso effettivamente esigibile, al qual fine il professionista avrebbe dovuto provare quali prestazioni avesse effettivamente svolto. 3. Il motivo è infondato. La scrittura del 10.11.2008 conteneva l’indicazione delle competenze maturate anno per anno dal 2001 al 2008, sottoscritta dal cliente come accettazione e come riconoscimento del debito. Dovendo assegnarsi allo scritto il valore di una promessa di pagamento – come riconosce lo stesso ricorrente – il professionista non era gravato dall’onere di provare anche l’ammontare del credito, avendo il cliente specificamente ammesso di dovere la somma complessiva di € 43.650,00. L’iniziale riconoscimento del debito indicava anche gli importi da versare anno per anno, per cui, avendo poi il professionista ammesso di aver ricevuto l’importo di € 38.460,00, per le attività svolte fino al 31.12.2007, residuava un saldo di € 5.190,00, da cui andavano detratti gli acconti già corrisposti. Consegue che il fatto storico della spettanza del compenso, nell’ammontare oggetto della ricognizione di debito e in relazione all’attività svolta, nonché del (mancato) pagamento del saldo, risulta specificamente esaminato , non essendo affatto omessa la valutazione di circostanze decisive, tale da integrare la violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 8053/2014). Per altro verso, in caso di riconoscimento del debito, la dispensa della prova si intende estesa all'ammontaredel credito, quando la dichiarazione ricognitiva si riferisca ad una somma fatta oggetto di specifica richiesta (Cass. 3165/1971). È principio costante che la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c. un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice inversione dell'onere probatorio, per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass. 8029/1992; Cass. 11426/2002). In base al negozio di riconoscimento, il creditore è quindi legittimato a pretendere il pagamento dell'obbligazione, non occorrendo dimostrare l’effettivo ammontare dell’importo dovuto, se già indicato nella promessa, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione (cfr. Cass. 4804/2006; Cass. 19929/2011). 4. In definitiva, il ricorso deve essererespinto, con regolazione delle spese in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore del controricorrente. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed €. 1.800,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%., con distrazione in favore del difensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarato anticipo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consig