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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35709/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo di ricorso, con cui si richiamano vizi di violazione di legge e di di motivazione in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90, è manifestamente infondato in ragione della mera rivalutazione di fatti e dati sebbene il giudizio di legittimità consista in un giudizio dell'atto decisorio e non del fatto; il tutto a fronte di un'articolata motivazione, giuridicamente corretta, coerente e immune da vizi, che ha ampiamente esaminato i profili dì censura proposti, evidenziando le modalità della condotta, tradottasi in una pianificata attività di spaccio, reiterata, ad elevato grado di organizzazione, sviluppata in modo non occasionale, connotata altresì da un complessivo dato ponderale dello stupefacente nient'affatto modesto.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo di ricorso, con cui si richiamano vizi di violazione di legge e di di motivazione in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90, è manifestamente infondato in ragione della mera rivalutazione di fatti e dati sebbene il giudizio di legittimità consista in un giudizio dell'atto decisorio e non del fatto; il tutto a fronte di un'articolata motivazione, giuridicamente corretta, coerente e immune da vizi, che ha ampiamente esaminato i profili dì censura proposti, evidenziando le modalità della condotta, tradottasi in una pianificata attività di spaccio, reiterata, ad elevato grado di organizzazione, sviluppata in modo non occasionale, connotata altresì da un complessivo dato ponderale dello stupefacente nient'affatto modesto. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/
Sentenza Cassazione n. 35709/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris