CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata il 4 giugno 2021 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile di quattro furti in appartamento consumati [capi c), d), e), i) della rubrica] e tre furti in appartamento tentati [capi f), g) ed h) della rubrica] commessi in concorso con soggetti diversi, non sempre identificati, facendo uso di violenza sulle cose, tra il 10 ottobre e il 29 novembre 2017. Con la sentenza confermata in appello era stata ritenuta Ja continuazione tra tutti i reati oggetto di imputazione, era stato escluso invece, ancorché richiesto dal difensore in sede di precisazione delle conclusioni, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e altri fatti per i quali il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro con sentenza del 16 ottobre 2020 (esecutiva il 5 novembre 2020) ha applicato a Djordevic la pena di anni quattro di reclusione ed C 1.900 di multa. 2. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello lamentando erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli oggetto della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro. Il ricorrente sottolinea che i giudici di appello hanno così superficialmente esaminato gli atti dall'aver contestato al difensore dell'imputato di aver prodotto una copia della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro incompleta perché mancante dei capi di imputazione. Osserva che la sentenza completa era stata prodotta al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed era presente in atti. Desume da ciò che la Corte di appello ha escluso il vincolo della continuazione senza tenere conto delle peculiarità dei fatti giudicati dal G.u.p di Catanzaro sicché le argomentazioni addotte per motivare il rigetto della richiesta sarebbero inevitabilmente «illogiche e carenti poiché frutto di una valutazione incompleta del compendio probatorio». 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e sottolineando che «il giudice di appello, investito della richiesta di applicazione della continuazione con fatti già coperti da giudicato, non può sottrarsi alla decisione o demandarla al giudice dell'esecuzione a fronte dell'omessa produzione dei provvedimenti da cui desumere l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, incombendo sulla parte richiedente un mero onere di allegazione, osservato il quale, ove la richiesta sia stata proposta tempestivamente, è necessario provvedere, anche mediante l'acquisizione d'ufficio degli atti indicati» (Sez. 3, Sentenza n. 30272 del 08/06/2021, Albanese, Rv. 282475). 4. Con memoria del 16 febbraio 2023 il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Si deve premettere che, a differenza di quanto sostenuto dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, la sentenza impugnata non ha escluso la continuazione perché la copia della sentenza del G.u.p. di Catanzaro esibita dal difensore era mancante dei capi di imputazione. Ha infatti tenuto conto «delle diverse condanne intervenute» e di quanto già osservato dal G.i.p, di [OSCURATO:PERSONA] per escludere la sussistenza di concreti indicatori idonei a far ritenere che i fatti per cui si procede e quelli oggetto della sentenza pronunciata dal G.u.p. di Catanzaro il 16 ottobre 2020 potessero essere stati compiuti in esecuzione di un disegno criminoso unitario. Alla luce di tale doverosa premessa, il ricorso è infondato. 2. Come noto, nel processo di cognizione (ed anche in sede di esecuzione), il riconoscimento della continuazione, necessita «di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). I reati oggetto del presente giudizio furono commessi: a Mondragone (CE), il 10 ottobre 2017, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; a Villapiana (CS) il 12 ottobre 2017 in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] (CS) il 13 ottobre 2017 in concorso con [OSCURATO:PERSONA]: e [OSCURATO:PERSONA]; a Mondragone il 29 novembre 2017. Tre furti furono tentati 1'8 novembre 2017 a Montefalcione (AV) preso un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 21. Tra questi fatti, il G.i.p del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto esistente il vincolo della continuazione trattandosi di reati commessi entro un breve arco di tempo introducendosi, previa effrazione, all'interno di private abitazioni. La sentenza impugnata osserva, richiamando e facendo proprie le motivazioni del giudice di primo grado, che i fatti giudicati dal G.u.p. di Catanzaro furono consumati nel mese di luglio 2019 e che la reiterazione seriale, nel corso di un considerevole lasso temporale, di reati contro il patrimonio esprime una notevole propensione a delinquere, ma non consente di affermare che, «a partire dal 2017, l'imputato possa aver ideato con unico atto e quindi in seguito realizzato in esecuzione del medesimo disegno criminoso, l'innumerevole serie di delitti contro il patrimonio reiterati per quasi due anni e consumati anche in concorso con diversi individui in parti del territorio nazionale distanti tra loro» (pag. 7 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha sostenuto dunque: da un lato, che vi sono quasi due anni di distanza tra i fatti per cui si procede e quelli oggetto della sentenza del G.u.p. di Catanzaro; dall'altro, che tali episodi criminosi sono distanziati oltre che nel tempo anche nello spazio; dall'altro ancora, che si tratta di reati commessi in concorso con soggetti diversi. 3. Si tratta di motivazioni congrue che il ricorrente non contrasta in alcun modo e trovano riscontro nella documentazione allegata al ricorso. La sentenza di applicazione della pena pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, infatti, si riferiva a reati commessi nei paesi di Borgia e Stallettì (in provincia di Catanzaro) il 20 febbraio e il 13 marzo 2019 e il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro aveva ritenuto questi fatti uniti dal vincolo della continuazione tra loro e con altri (violazioni degli artt. 628, :337 e 648 cod. pen. commesse in Coprovani e Cava di Catanzaro il 3 luglio 2019) per cui aveva proceduto la Corte di appello di Salerno pronunciando la sentenza del 23 luglio 2020 (definitiva il 7 settembre 2020). Una sentenza quest'ultima, che la Corte di appello di Napoli dà atto di aver esaminato. A quanto esposto si deve aggiungere che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di aver commesso i reati cui si riferisce la sentenza del G.u.p. di Catanzaro in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, come la Corte territoriale ha osservato, si tratta di soggetti diversi da quelli con i quali egli è accusato di aver cooperato nel presente procedimento. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, (e, ancorché la motivazione non sia carente, il dato può essere posto in luce per integrarla) non si tratta di «furti in abitazione consumati e tentati, sempre perpetrati in assenza delle persone offese, con cadenza temporale ristretta, pianificati nelle modalità operative e mai frutto di impulsi estemporanei» (pag. 4 del ricorso). Ad un furto commesso con le modalità indicate dal ricorrente, infatti, si aggiunge una rapina compiuta introducendosi, col volto travisato, in una abitazione privata e dandosi poi alla fuga in macchina, cercando di speronare, per conseguire l'impunità, un'auto dei carabinieri postasi all'inseguimento. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento