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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27811/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOL,. dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che con l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 7 luglio 2021 (resa all'esito del rito abbreviato), che lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto per violazione dell'art.73 d.lgs. 159/2011, [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche ed aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria a norma dell'art.53

I. 689/1981; Rilevato, invece, che con il ricorso per cassazione l'imputato lamenta, in modo inammissibile, la mancata fissazione della pena nel minimo edittale che è questione che però non era stata posta all'esame della Corte di appello di Palermo; Considerato, infatti, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma l'11 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOL,. dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che con l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 7 luglio 2021 (resa all'esito del rito abbreviato), che lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto per violazione dell'art.73 d.lgs. 159/2011, [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche ed aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria a norma dell'art.53 I. 689/1981; Rilevato, invece, che con il ricorso per cassazione l'imputato lamenta, in modo inammissibile, la mancata fissazione della pena nel minimo edittale che è questione che però non era stata posta all'esame della Corte di appello di Palermo; Considerato, infatti, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'11 magg
Sentenza Cassazione n. 27811/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris