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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 29157/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla

I. 23 febbraio 2024 n. 18) , del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigettarsi il ricorso nel resto, i motivi nuovi e le conclusioni a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. f [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe ha confer- mato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocra- tica, il 12/11/2021, all'esito di giudizio ordinario, lo aveva condannato, tenuto conto della continuazione, alla pena di anni due di reclusione ed euro 3000 di multa in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 comma 5 e 80 comma 1 lett. g) dpr 309/90, perché, con più azioni di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, ce- deva in più occasioni sostanza stupefacente, in data 10.08.2020 a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con l'aggravante di aver ceduto la sostanza stupefacente nell'area di pertinenza della struttura ospedaliera.

Fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] nelle date 10-14-24 agosto 2020.

Con recidiva specifica

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Cassaro deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 73, comma 5, T.U. stup. e 125, 127, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., in particolare quanto all'assenza di informazioni in ordine al contenuto degli involucri asseritamente ce- duti dal Cassaro ai soggetti identificati dagli organi di p.g., al danaro consegnato all'imputato nonché alla mancanza di accertamenti peritali o di narcotest circa la qualità dello stupefacente.

Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non abbia dato contezza scientifica del principio attivo dello stupefacente e quindi sull'efficacia drogante dello stesso, tenuto conto dell'inaffidabilità del solo narcotest.

Risulterebbero, in particolare, violate le regole di giudizio di cui agli artt. 192, comma 2, 530 e 533 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo di ricorso, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si censura l'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (entità della pena base e degli aumenti per la continua- zione).

In particolar modo, la Corte territoriale non avrebbe dato conto di quali e quanti degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. siano stati valutati.Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e vizio di moti- vazione con riguardo al diniego della chiesta circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Il ricorrente evidenzia che la concessione di tale circostanza attenuante si imponeva soprattutto laddove si fosse tenuto conto che non si conoscevano il quantitativo, il principio attivo e la natura della sostanza stupefacente ceduta.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

In data 10 giugno 2024 sono stati presentati motivi nuovi di ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che, sul deficit motivazionale della sentenza impugnata e a proposito della mancata identificazione della so- stanza stupefacente, richiama i dicta di Sez. 3 n. 9701/2024 e Sez, 4 n. 40044/2022 assumendo la mancata prova dell'offensività in concreto della con- dotta contestata al Cassaro.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento dei motivi di ri- corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Fondato, come si avrà modo di illustrare al § 4., è il solo motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio, mentre i restanti motivi appaiono infondati.

Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al tratta- mento sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Perugia, in quanto la Corte di Appello di Ancona ha un'unica sezione penale, mentre il ricorso va rigettato nel resto con conseguente declaratoria di irrevccabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, in premessa, quanto alla lamentata vio- lazione dell'art. 192 cod. proc. pen., va ricordato che, secondo il consolidato inse- gnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma pro- cessuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità.

Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cas- sazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova ac- quisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306).

Condivisibilmente, per Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 (pag. 29) « la specificità del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l'ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motiva- zione, utilizzando la "violazione di legge" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o de- cadenza", sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale.

D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motiva- zione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specifica- mente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti.

Queste Sezioni Unite (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che re- sta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente soprav- venuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione».

2.1. Il motivo in punto di responsabilità è in ogni caso infondato in quanto le censure del ricorrentesi sostanziano, per lo più, nella riproposizione delle mede- sime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Per con- tro, 1"impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo perve- nuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

La ricostruzione della vicenda criminosa è stata operata da parte della Corte territoriale mediante un'accurata combinata ricomposizione degli elementi rinve- nibili da tutte le fonti probatorie con particolare riferimento agli esiti dell'attività di osservazione svolta, a distanza ravvicinata, dall'ufficiale di p.g., che aveva avuto modo di notare, in zona prossima al SERT di [OSCURATO:PERSONA], notoria piazza di spac- cio, le cessioni del Cassaro di bustina di forma ovale in cambio di danaro conse- gnato da conosciuti tossicodipendenti.

Inoltre, si è evidenziato l'ulteriore analogo episodio di cessione ascrivibile al Cassaro, non confluito nell'ambito del presente procedimento.

La Corte territoriale, come già il primo giudice — con motivazioni che, trat- tandosi di c.d. doppia conforme vanno ad integrarsi — ha dato conto adeguata- mente delle ragioni della propria decisione, che appare sorretta da motivazione lineare e coerente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Con motivazione parimenti logica e congrua la Corte territoriale rileva, quanto alla mancata sussistenza delle prove in ordine allo stupefacente e al denaro con- segnato, che i fatti in contestazione sono avvenuti alla presenza dell'ufficiale di p.g. che li osservava da dentro la propria vettura, ad una distanza ravvicinata come si evince dalla foto n. 9 agli atti.

Egli ha riferito di aver visto il Cassaro cedere delle bustine dalla forma ovale e che in cambio gli acquirenti gli consegnavano il denaro.

Ciò posto si ritiene che tali involucri contenessero stupefacente conside- rando innanzitutto che i soggetti, tra i quali sono avvenuti gli scambi erano tutti noti consumatori di stupefacente e gli episodi hanno avuto luogo nel garage dell'O- spedale di [OSCURATO:PERSONA], nelle vicinanze del SERT, zona in cui notoriamente av- vengono cessioni di droga.

Ulteriore elemento ad importante conferma sul punto in questione è costituito da quanto avvenuto in data 28/08/2020, episodio che, pur non essendo oggetto della presente contestazione, costituisce un fatto storico pacificamente avvenuto come riferito dal teste di p.g. che in prima persona vi aveva proceduto.

In tale data, infatti, il Cassaro è stato arrestato in flagranza mentre stava cedendo dello stupefacente, che si è verificato trattarsi di cocaina, a un tale [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto noto per essere assuntore di tali sostanze.

L'episodio, peraltro, risulta molto significativo e dotato di rilevante efficacia pro- batoria poiché avvenuto a pochi giorni di distanza da quelli oggetto del Non pare in alcun modo operato alcun vulnus al principio di offensività in con- creto della condotta e nemmeno paiono configurabili violazioni di legge o vizi di motivazione rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. a fronte di un apparato argomentativo che è stato in concreto diffusamente prospettato in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto all'affermata sussistenza dei reati contestati.

Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contrad- dittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che la Corte di merito ha giudicato idonei a integrare il compendio pro- batorio.

Il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base della sentenza impugnata, valorizzando un generico deficit dell'appa- rato motivazionale, che in realtà appare adeguato alle censure proposte nell'atto di impugnazione.

Diversamente da quanto opina il ricorrente, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per stabilire l'effettiva natura di una sostanza non è necessaria l'ef- fettuazione di una perizia tossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizi gravi, specifici e concordanti (Sez. 3, n. 18611 del 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275704 - 01) e il c.d.

"narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una sostanza (Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680 - 01).

La Corte territoriale ha dato atto, per ciò che concerne le foto acquisite agli atti, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le immagini sono nitide e ben visibili, oltre che stampate a colori con la conseguenza che consentono di riconoscere in modo certo i soggetti ritratti, oltre che di osservare le azioni dagli stessi compiute.

Sul punto determinante è stata ritenuta la deposizione del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], il quale con assoluta certezza ha riferito di aver riconosciuto i soggetti in questione, primo fra tutti il Cassaro, noto all'ufficiale in quanto gravato da pre- cedenti in tema di stupefacenti, fatti per i quali lui stesso, circa un anno prima, lo aveva tratto in arresto.

Del tutto irrilevante è stato logicamente ritenuto il fatto che il teste non abbia ricordato la data precisa di tale avvenimento, trattandosi di circostanza utile a dimostrare il semplice fatto che il [OSCURATO:PERSONA] conoscesse il prevenuto e osservandosi, in ogni caso, che l'agente ha comunque indicato un riferimento temporale, affermando di averlo arrestato circa un anno prima.

Infine, il teste ha riferito di aver sin da subito riconosciuto anche le altre persone presenti sul posto in quanto assuntori di stupefacenti, più volte sottoposti a controllo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Quanto sopra esposto, unitamente alle foto agli atti, dimostra in modo certo, secondo la concorde valutazione dei giudici del merito, come il contenuto degli involucri fosse sostanza stupefacente, sebbene non ne sia stata individuata la ti- pologia e ed il quantitativo, cosicché correttamente la fattispecie è stata ricondotta all'ipotesi di cui al quinto comma del D.P.R. 309/90, fattispecie compatibile con le modalità e i mezzi dell'azione come descritti in sentenza.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

3. Infondate sono anche le censure relative al diniego della circostanza atte- nuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, che la Corte territoriale ha motivatamente negato evidenziando la pluralità dei reati commessi e la destinazione della so- stanza a soggetti diversi in area di pertinenza della struttura ospedaliera, dimo- strando così di aver valutato adeguatamente l'apprezzabile rischio per la salute dei consumatori determinato dalle condotte del ricorrente.

Ebbene, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, pre- vista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. (Sez.

U. n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279499), va detto che la sentenza impugnata si colloca nell'alveo del costante orientamento di questa Corte di legittimità -che va qui riaf- fermato- secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati relativi agli stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571) e in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale (Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186).

La difesa si limita a ribadire solo l'aspetto dell'entità economica del guadagno percepito dal ricorrente e il mancato accertamento del principio attivo delle so- stanze cedute, senza confrontarsi col completo apparato argomentativo, conte- nente l'esame di tutti i risvolti fattuali della vicenda criminosa.4.

In ultimo, come si diceva, fondata è la doglianza relativa all'assenza di motivazione alcuna in punto di trattamento sanzionatorio (entità della pena base e degli aumenti per la continuazione).

In proposito va rilevato che già la sentenza di primo grado, a fronte di una pena che si discosta in maniera considerevole dal minimo edittale, si palesa del tutto deficitaria in quanto a pag. 5 il giudice si limita ad un generico richiamo all'applicazione di «tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.» e ad una stima equa e, soprattutto, indica una pena complessiva (pag. 6) di ann due di reclusione ed euro 3000 di multa «tenuto conto del vincolo della continuazione», senza alcuna espli- citazione, della pena base e dell'entità degli aumenti per la continuazione interna.

A fronte di tale totale deficit motivazionale, ancorché sinteticamente, era stato proposto uno specifico motivo di appello sul punto (pag. 6 dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ove l'appello lamenta "l'assenza di mo- tivazione con riguardo ai criteri dosimetrici di cui all'art. 133 c.p.p. così come pure con riguardo ai criteri e alla quantificazione dosimetrica per gli aumenti di pena per quelle ulteriori e ritenute c.d. satelliti ex art. 81 c.p.").

A tale doglianza, che, come fondatamente lamenta il ricorrente, viene del tutto ignorata, la sentenza impugnata non risponde in alcun modo.

Sul punto, pertanto, dovrà tornare il giudice del rinvio che, quanto alla pena, dovrà tenere conto che la determinazione della stessa tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'àmpio potere discrezionale del giudice di merito, il quale as- solve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

E che il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. peri. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Tuttavia, questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determina- zione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezio- nali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudi- cante si limiti a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serra- tore, Rv. 256197; conf.

Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

Quanto agli aumenti per la continuazione, in sede di rinvio ci si dovrà attenere al principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel deter- minare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

In ogni caso, se l'aumento per la continuazione dovesse essere di minima entità e, com'è stato chiarito da questa Corte, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discre- zionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spam- pinato, Rv. 284005 - 01; conf.

Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870 - 02) P.Q.M.

Annulla la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla I. 23 febbraio 2024 n. 18) , del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigettarsi il ricorso nel resto, i motivi nuovi e le conclusioni a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. f [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe ha confer- mato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocra- tica, il 12/11/2021, all'esito di giudizio ordinario, lo aveva condannato, tenuto conto della continuazione, alla pena di anni due di reclusione ed euro 3000 di multa in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 comma 5 e 80 comma 1 lett. g) dpr 309/90, perché, con più azioni di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, ce- deva in più occasioni sostanza stupefacente, in data 10.08.2020 a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con l'aggravante di aver ceduto la sostanza stupefacente nell'area di pertinenza della struttura ospedaliera. Fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] nelle date 10-14-24 agosto 2020. Con recidiva specifica 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Cassaro deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 73, comma 5, T.U. stup. e 125, 127, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., in particolare quanto all'assenza di informazioni in ordine al contenuto degli involucri asseritamente ce- duti dal Cassaro ai soggetti identificati dagli organi di p.g., al danaro consegnato all'imputato nonché alla mancanza di accertamenti peritali o di narcotest circa la qualità dello stupefacente. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non abbia dato contezza scientifica del principio attivo dello stupefacente e quindi sull'efficacia drogante dello stesso, tenuto conto dell'inaffidabilità del solo narcotest. Risulterebbero, in particolare, violate le regole di giudizio di cui agli artt. 192, comma 2, 530 e 533 cod. proc. pen. Con il secondo motivo di ricorso, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si censura l'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (entità della pena base e degli aumenti per la continua- zione). In particolar modo, la Corte territoriale non avrebbe dato conto di quali e quanti degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. siano stati valutati.Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e vizio di moti- vazione con riguardo al diniego della chiesta circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorrente evidenzia che la concessione di tale circostanza attenuante si imponeva soprattutto laddove si fosse tenuto conto che non si conoscevano il quantitativo, il principio attivo e la natura della sostanza stupefacente ceduta. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. In data 10 giugno 2024 sono stati presentati motivi nuovi di ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che, sul deficit motivazionale della sentenza impugnata e a proposito della mancata identificazione della so- stanza stupefacente, richiama i dicta di Sez. 3 n. 9701/2024 e Sez, 4 n. 40044/2022 assumendo la mancata prova dell'offensività in concreto della con- dotta contestata al Cassaro. Insiste, pertanto, per l'accoglimento dei motivi di ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Fondato, come si avrà modo di illustrare al § 4., è il solo motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio, mentre i restanti motivi appaiono infondati. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al tratta- mento sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Perugia, in quanto la Corte di Appello di Ancona ha un'unica sezione penale, mentre il ricorso va rigettato nel resto con conseguente declaratoria di irrevccabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, in premessa, quanto alla lamentata vio- lazione dell'art. 192 cod. proc. pen., va ricordato che, secondo il consolidato inse- gnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma pro- cessuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cas- sazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova ac- quisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306). Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 (pag. 29) « la specificità del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l'ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motiva- zione, utilizzando la "violazione di legge" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o de- cadenza", sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motiva- zione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specifica- mente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che re- sta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente soprav- venuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione». 2.1. Il motivo in punto di responsabilità è in ogni caso infondato in quanto le censure del ricorrentesi sostanziano, per lo più, nella riproposizione delle mede- sime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per con- tro, 1"impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo perve- nuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. La ricostruzione della vicenda criminosa è stata operata da parte della Corte territoriale mediante un'accurata combinata ricomposizione degli elementi rinve- nibili da tutte le fonti probatorie con particolare riferimento agli esiti dell'attività di osservazione svolta, a distanza ravvicinata, dall'ufficiale di p.g., che aveva avuto modo di notare, in zona prossima al SERT di [OSCURATO:PERSONA], notoria piazza di spac- cio, le cessioni del Cassaro di bustina di forma ovale in cambio di danaro conse- gnato da conosciuti tossicodipendenti. Inoltre, si è evidenziato l'ulteriore analogo episodio di cessione ascrivibile al Cassaro, non confluito nell'ambito del presente procedimento. La Corte territoriale, come già il primo giudice — con motivazioni che, trat- tandosi di c.d. doppia conforme vanno ad integrarsi — ha dato conto adeguata- mente delle ragioni della propria decisione, che appare sorretta da motivazione lineare e coerente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Con motivazione parimenti logica e congrua la Corte territoriale rileva, quanto alla mancata sussistenza delle prove in ordine allo stupefacente e al denaro con- segnato, che i fatti in contestazione sono avvenuti alla presenza dell'ufficiale di p.g. che li osservava da dentro la propria vettura, ad una distanza ravvicinata come si evince dalla foto n. 9 agli atti. Egli ha riferito di aver visto il Cassaro cedere delle bustine dalla forma ovale e che in cambio gli acquirenti gli consegnavano il denaro. Ciò posto si ritiene che tali involucri contenessero stupefacente conside- rando innanzitutto che i soggetti, tra i quali sono avvenuti gli scambi erano tutti noti consumatori di stupefacente e gli episodi hanno avuto luogo nel garage dell'O- spedale di [OSCURATO:PERSONA], nelle vicinanze del SERT, zona in cui notoriamente av- vengono cessioni di droga. Ulteriore elemento ad importante conferma sul punto in questione è costituito da quanto avvenuto in data 28/08/2020, episodio che, pur non essendo oggetto della presente contestazione, costituisce un fatto storico pacificamente avvenuto come riferito dal teste di p.g. che in prima persona vi aveva proceduto. In tale data, infatti, il Cassaro è stato arrestato in flagranza mentre stava cedendo dello stupefacente, che si è verificato trattarsi di cocaina, a un tale [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto noto per essere assuntore di tali sostanze. L'episodio, peraltro, risulta molto significativo e dotato di rilevante efficacia pro- batoria poiché avvenuto a pochi giorni di distanza da quelli oggetto del Non pare in alcun modo operato alcun vulnus al principio di offensività in con- creto della condotta e nemmeno paiono configurabili violazioni di legge o vizi di motivazione rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. a fronte di un apparato argomentativo che è stato in concreto diffusamente prospettato in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto all'affermata sussistenza dei reati contestati. Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contrad- dittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che la Corte di merito ha giudicato idonei a integrare il compendio pro- batorio. Il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base della sentenza impugnata, valorizzando un generico deficit dell'appa- rato motivazionale, che in realtà appare adeguato alle censure proposte nell'atto di impugnazione. Diversamente da quanto opina il ricorrente, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per stabilire l'effettiva natura di una sostanza non è necessaria l'ef- fettuazione di una perizia tossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizi gravi, specifici e concordanti (Sez. 3, n. 18611 del 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275704 - 01) e il c.d. "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una sostanza (Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680 - 01). La Corte territoriale ha dato atto, per ciò che concerne le foto acquisite agli atti, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le immagini sono nitide e ben visibili, oltre che stampate a colori con la conseguenza che consentono di riconoscere in modo certo i soggetti ritratti, oltre che di osservare le azioni dagli stessi compiute. Sul punto determinante è stata ritenuta la deposizione del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], il quale con assoluta certezza ha riferito di aver riconosciuto i soggetti in questione, primo fra tutti il Cassaro, noto all'ufficiale in quanto gravato da pre- cedenti in tema di stupefacenti, fatti per i quali lui stesso, circa un anno prima, lo aveva tratto in arresto. Del tutto irrilevante è stato logicamente ritenuto il fatto che il teste non abbia ricordato la data precisa di tale avvenimento, trattandosi di circostanza utile a dimostrare il semplice fatto che il [OSCURATO:PERSONA] conoscesse il prevenuto e osservandosi, in ogni caso, che l'agente ha comunque indicato un riferimento temporale, affermando di averlo arrestato circa un anno prima. Infine, il teste ha riferito di aver sin da subito riconosciuto anche le altre persone presenti sul posto in quanto assuntori di stupefacenti, più volte sottoposti a controllo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Quanto sopra esposto, unitamente alle foto agli atti, dimostra in modo certo, secondo la concorde valutazione dei giudici del merito, come il contenuto degli involucri fosse sostanza stupefacente, sebbene non ne sia stata individuata la ti- pologia e ed il quantitativo, cosicché correttamente la fattispecie è stata ricondotta all'ipotesi di cui al quinto comma del D.P.R. 309/90, fattispecie compatibile con le modalità e i mezzi dell'azione come descritti in sentenza. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 3. Infondate sono anche le censure relative al diniego della circostanza atte- nuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, che la Corte territoriale ha motivatamente negato evidenziando la pluralità dei reati commessi e la destinazione della so- stanza a soggetti diversi in area di pertinenza della struttura ospedaliera, dimo- strando così di aver valutato adeguatamente l'apprezzabile rischio per la salute dei consumatori determinato dalle condotte del ricorrente. Ebbene, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, pre- vista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. (Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279499), va detto che la sentenza impugnata si colloca nell'alveo del costante orientamento di questa Corte di legittimità -che va qui riaf- fermato- secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati relativi agli stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571) e in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale (Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186). La difesa si limita a ribadire solo l'aspetto dell'entità economica del guadagno percepito dal ricorrente e il mancato accertamento del principio attivo delle so- stanze cedute, senza confrontarsi col completo apparato argomentativo, conte- nente l'esame di tutti i risvolti fattuali della vicenda criminosa.4. In ultimo, come si diceva, fondata è la doglianza relativa all'assenza di motivazione alcuna in punto di trattamento sanzionatorio (entità della pena base e degli aumenti per la continuazione). In proposito va rilevato che già la sentenza di primo grado, a fronte di una pena che si discosta in maniera considerevole dal minimo edittale, si palesa del tutto deficitaria in quanto a pag. 5 il giudice si limita ad un generico richiamo all'applicazione di «tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.» e ad una stima equa e, soprattutto, indica una pena complessiva (pag. 6) di ann due di reclusione ed euro 3000 di multa «tenuto conto del vincolo della continuazione», senza alcuna espli- citazione, della pena base e dell'entità degli aumenti per la continuazione interna. A fronte di tale totale deficit motivazionale, ancorché sinteticamente, era stato proposto uno specifico motivo di appello sul punto (pag. 6 dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ove l'appello lamenta "l'assenza di mo- tivazione con riguardo ai criteri dosimetrici di cui all'art. 133 c.p.p. così come pure con riguardo ai criteri e alla quantificazione dosimetrica per gli aumenti di pena per quelle ulteriori e ritenute c.d. satelliti ex art. 81 c.p."). A tale doglianza, che, come fondatamente lamenta il ricorrente, viene del tutto ignorata, la sentenza impugnata non risponde in alcun modo. Sul punto, pertanto, dovrà tornare il giudice del rinvio che, quanto alla pena, dovrà tenere conto che la determinazione della stessa tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'àmpio potere discrezionale del giudice di merito, il quale as- solve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). E che il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. peri. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Tuttavia, questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determina- zione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezio- nali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudi- cante si limiti a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serra- tore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). Quanto agli aumenti per la continuazione, in sede di rinvio ci si dovrà attenere al principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel deter- minare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). In ogni caso, se l'aumento per la continuazione dovesse essere di minima entità e, com'è stato chiarito da questa Corte, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discre- zionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spam- pinato, Rv. 284005 - 01; conf. Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870 - 02) P.Q.M. Annulla la
Sentenza Cassazione n. 29157/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris