CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 01600/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA \ sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEiuorjdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce, con la quale è stato ratificato il provvedimento di sospensione della misura della detenzione domiciliare, emesso dal Magistrato in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché revocata la misura alternativa, disponendo la prosecuzione della espiazione della pena in regime inframurario. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento - perché siano riconsiderate le circostanze di fatto che sono state poste a base della disposta revoca, con particolare riferimento alle contestate evasioni dal regime della detenzione domiciliare nonché che si tenga conto delle condizioni economiche del condannato - risulta proposto personalmente in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]