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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02633/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5929/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5334/2022depositata il 11/08/2022.

Visto la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. ritualmente comunicata, considerato che, nel termine previsto, il ricorrente non ha chiesto la decisione del giudizio e perciò il ricorso si intende rinunciato, ritenuto quindi che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis co.2 e 391 c.p.c., ritenuto chenulla va statuito sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 02/02/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5929/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5334/2022depositata il 11/08/2022. Visto la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. ritualmente comunicata, considerato che, nel termine previsto, il ricorrente non ha chiesto la decisione del giudizio e perciò il ricorso si intende rinunciato, ritenuto quindi che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis co.2 e 391 c.p.c., ritenuto chenulla va statuito sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 02/02/20
Decreto Cassazione n. 02633/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris