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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46582/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Eltahiri, concernente il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato, posto che i giudici di merito hanno valorizzato tutti gli elementi della condotta, e non solo il dato ponderale, ricavandone un quadro incompatibile con la dedotta minor offensività della condotta; ritenuto che del tutto generica è la dedotta carenza di prova in ordine ai reati commessi in epoca antecedente al

15.6. 2021; ritenuto che tutti i ricorrenti contestano la ritenuta aggravante di cui all'art. 73, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto alla quale la Corte di appello ha reso una motivazione che, per quanto sintetica, non presenta affatto i caratteri della manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che i restanti motivi sollevati da tutti i ricorrenti, concernenti il trattamento sanzionatorio, sono inammissibili nella misura in cui sollecitano una rivisitazione di un aspetto puramente di merito, in relazione al quale la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione; ritenuto che la dedotta insussistenza del reato di cui all'art.337 cod.pen. è manifestamente infondato, essendo emerso che [OSCURATO:PERSONA] non si limitava a darsi alla fuga, ma poneva condotte di guida pericolose e tali da ostacolare l'inseguimento; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Eltahiri, concernente il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato, posto che i giudici di merito hanno valorizzato tutti gli elementi della condotta, e non solo il dato ponderale, ricavandone un quadro incompatibile con la dedotta minor offensività della condotta; ritenuto che del tutto generica è la dedotta carenza di prova in ordine ai reati commessi in epoca antecedente al 15.6. 2021; ritenuto che tutti i ricorrenti contestano la ritenuta aggravante di cui all'art. 73, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto alla quale la Corte di appello ha reso una motivazione che, per quanto sintetica, non presenta affatto i caratteri della manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che i restanti motivi sollevati da tutti i ricorrenti, concernenti il trattamento sanzionatorio, sono inammissibili nella misura in cui sollecitano una rivisitazione di un aspetto puramente di merito, in relazione al quale la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione; ritenuto che la dedotta insussistenza del reato di cui all'art.337 cod.pen. è manifestamente infondato, essendo emerso che [OSCURATO:PERSONA] non si limitava a darsi alla fuga, ma poneva condotte di guida pericolose e tali da ostacolare l'inseguimento; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 46582/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris