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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38566/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eg [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 27/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERCELLI, in data 19/04/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen., rideterminando la pena per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza definitiva.

Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli argomenti utilizzati dalla sentenza per determinare la misura degli aumenti a titolo di continuazione, mediante il mero richiamo agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e senza tenere conto delle già concesse circostanze attenuanti generiche nella determinazione del reato più grave.

Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato: nella determinazione della misura degli aumenti da apportare sulla pena per il più grave reato, nell'ipotesi di riconoscimento del vincolo della continuazione, per consolidata giurisprudenza di legittimità non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770; Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Rv. 273385; Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 271787; Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Rv. 268731); inoltre, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione in tema di reato continuato con riguardo al fatto considerato come violazione più grave e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, sicché delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014 - dep. 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 260057; Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013 - dep. 09/12/2013, Gelao, Rv. 258348; Sez. 1, n. 47249 del 30/06/2011 - dep. 20/12/2011, Toldan, Rv. 251403).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eg [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 27/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERCELLI, in data 19/04/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen., rideterminando la pena per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza definitiva. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli argomenti utilizzati dalla sentenza per determinare la misura degli aumenti a titolo di continuazione, mediante il mero richiamo agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e senza tenere conto delle già concesse circostanze attenuanti generiche nella determinazione del reato più grave. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato: nella determinazione della misura degli aumenti da apportare sulla pena per il più grave reato, nell'ipotesi di riconoscimento del vincolo della continuazione, per consolidata giurisprudenza di legittimità non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770; Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Rv. 273385; Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 271787; Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Rv. 268731); inoltre, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione in tema di reato continuato con riguardo al fatto considerato come violazione più grave e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, sicché delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014 - dep. 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 260057; Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013 - dep. 09/12/2013, Gelao, Rv. 258348; Sez. 1, n. 47249 del 30/06/2011 - dep. 20/12/2011, Toldan, Rv. 251403). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] P
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