CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 20207/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.31987 /2021 R.G. pr oposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via Alberico II n. 33 controricorrente avverso la sentenza n. 2574/2021 della Corte d’appello di Venezia pubblicata il 13-10-2021 udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 27-6-2023 svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: indennità per la derivazione di acque pubbliche senza concessione R.G.31987/2021 C.C. 27-6-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione in opposizione a decreto di ingiunzione di pagamento ex artt. 3 r.d. 14 aprile 2010 n. 639 e 32d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò avanti il Tribunale di Verona il decreto n. 230 del 29-5-2018 con il quale il Direttore del Genio Civile di Verona le aveva ingiunto il pagamento di Euro 35.566,89 a titolo di canoni idrici maggiorati degli interessi fino al 31-5-2018, in relazione a due pozzi nel comune di [OSCURATO:PERSONA], che la società aveva utilizzato senza titolo dal 2001 al 2017 e per i quali in data 10-4-2017 aveva presentato istanza di regolarizzazione della derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea a uso industriale. Si costituì Regione Veneto, chiedendo il rigetto dell’opposizione e con sentenza n.781/2020 il Tribunale di Verona accolse l’opposizione e annullò l’ingiunzione opposta. La sentenza dichiarò che, a fronte della contestazione formulata dall’opponente, la convenuta Regione non aveva assolto all’onere di fornire la prova del quantum debeatur, non avendo chiarito quali fossero i criteri che l’avevano condotta a quantificare il credito; dichiarò inammissibilela domanda ex art. 2041 cod. civ. proposta dalla Regione e condannòla Regione a restituire la somma di Euro 35.566,89 oltre interessi e alla rifusione delle spese di lite. 2.A seguito di appello di Regione Veneto la Corte d’ a ppello di Venezia con sentenza n. 2574 pubblicata il 13-10-2021 ha accolto l’impugnazione e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannando la società appellata alla rifusione a favore della Regione appellante delle spese di lite di entrambi i gradi. La sentenza ha considerato che il Tribunale aveva accolto il motivo di opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il quale lamentava la mancata dimostrazione del quantum ingiunto, nonostante avesse datoatto che nella diffida del 24-10-2017 l’Avvocatura regionale aveva dichiarato che l’indennità veniva commisurata al canone previsto per le concessioni demaniali determinato con deliberazioni regionali. Ha rilevato che l’art. 17 r.d. 11-12- 1933 n. 1775 disponeva che chi derivava acque pubbliche senza concessione era obbligato quanto meno a pagare indennità commisurata al canone che avrebbe dovuto corrispondere se avesse ottenuto concessione, che l’art. 83 co.1 legge reg. Veneto 11-4-2001 n. 11 come modificato dall’art. 13 legge reg. Veneto 28-12-2004 n.38 prevedeva che la Giunta regionale definisse con proprio provvedimento i canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche, tenendo conto della qualità e quantità delle acque utilizzate e degli usi cui erano destinate. Ha rilevato che nell’ingiunzione di pagamento era stato specificato l’importo del canone per ciascuno degli anni presi in considerazione eche nella diffida ad adempiere del 24 - 10 - 2017, così come nella precedente richiesta di pagamento del 13-6-2017, erano stati richiamati i parametri indicati dall’art. 83 co.1 legge reg. Veneto 11-4-2001 n.11, relativi alla quantità delle acque utilizzate e agli usi cui erano destinate. Ha dichiarato che la censura sollevata dalla società opponente e accolta dalla sentenza di primo grado, relativa all’indeterminabilità dei criteri in base ai quali era stata fissata l’entità della somma chiesta in pagamento, non coglieva nel segno: a prescindere dalla questione relativa alla natura delle delibere adottate dalla Giunta regionale che determinavano il canone, era stata la stessa legge regionale a individuare i criteri e le modalità, demandando all’organo regionale il compito di procedere a tale determinazione, che avveniva attraverso l’emanazione di atti pubblicati ne l [OSCURATO:PERSONA] della Regione Veneto e conoscibili a chiunque, per cui l’entità del canone era determinabile per relationem. Ha aggiunto che l’opponente non aveva mai specificamente lamentato che la somma ingiunta fosse stata erroneamente quantificata, ma aveva lamentato solo che non fosseromai stati indicati i criteri e le modalità attraverso i quali si era pervenuti a calcolare il quantum debeatur, e che l’appellato non aveva riproposto l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado. 3.Con atto notificato il 13-12-2021 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a unicomotivo, al quale ha resistito con controricorso Regione Veneto. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria. All’esito della camera di consiglio del 27 - 6 - 2023 la C orte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto unico motivo di ricorso rubricato “ai sensi dell’art. 360, primo comma n.3, c.p.c., in relazione agli artt. 1 delle preleggi, 113, primo comma, c.p.c., 2697, primo comma, c.c., 345, primo e secondo comma, c.p.c., e 83, primo e quarto comma, della L.R.V. n.11/2001. Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di legge in tema di fonti del diritto, pronuncia secondo diritto, onere della prova, divieto di nova in appello e determinazione dei canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche. In particolare, la natura di meri atti amministrativi delle delibere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], l’inapplicabilità del principio iura novit curia ed il definitivo mancato assolvimento del pertinente onere probatorio da parte della Regione Veneto”. La ricorrente rileva che la sentenza impugnata non avrebbe potuto prescindere dalla questione della natura delle delibere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] e sottese alla richiesta di pagamento dei canoni idrici; sostiene che si tratta sse di atti amministrativi meramente applicativi della legislazione regionale e non di fonti di diritto ricomprese nell’elencazione di cui all’art. 1 preleggi, per cui le delibere avrebbero dovuto essere prodotte in causa dall a Regione in primo grado, non potendosiapplicare il principio iura novit curia ex art.113 co.1 cod. proc. civ.. Evidenzia che nel giudizio di opposizione ex art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 la [OSCURATO:PERSONA] assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che è tenuta ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. a fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa e perciò lamenta la violazione da parte della sentenza impugnata dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ., in quanto le delibere erano state individuate dalla Regione unicamente in appello. Lamenta che la controversia sia stata decisa “totalmente al buio”, senza avere contezza dei documenti relativi alle delibere giuntali così da verificare la corrispondenza tra le delibere e il quantum ingiunto,in violazione dell’art. 83 legge reg. Veneto 13 - 4 - 2001 n.11 , in quanto non era vero che i criteri e le modalità erano fissati dalla legge regionale; lamenta altresì che la sentenza abbiadichiarato, sulla base di disattenta lettura degli atti di causa,che l’opponente non aveva mai specificamente lamentato che la somma ingiunta fosse stata erroneamente quantificata. 2.Il ricorso è infondato, in quanto nella sentenza impug nata non sussiste alcuna delle violazioni di legge prospettate dallaricorrente. La sentenza ha considerato che già nella diffida del 24 - 10 - 2017 l’Avvocatura regionale aveva dichiarato che l’indennità era commisurata al canone previsto per le concessioni d emaniali determinato con deliberazioni regionali e ha considerato che lo stesso art. 17 r.d.11-12-1933 n. 1775 disponeva che l’indennità a carico di chi deriva acque pubbliche senza concessione è commisurata al canone; ha altresì richiamato la disposizione dell’art. 83 legge reg. Veneto 13-4-2001 n. 11, secondo la quale il canone annuale era definito con delibere di Giunta regionale; ha considerato che nell’ingiunzione di pagamento era stato specificato l’importo del canone per ciascun anno e che nella diffida del 24-10-2017, così come nella precedente richiesta di pagamento del 13-6-2017, erano richiamati i parametri indicati dall’art. 83 co.1, riferiti alla quantità di acque utilizzate e ai relativi usi, che la Giunta prendeva in considerazione ai fini della quantificazione del canone idrico; ha altresì evidenzia to il riferimento all’uso industriale delle acque prelevate e alla fascia di consumo dichiarata, pure eseguit o in quei documenti . Sulla base di questi dati la sentenza ha ritenuto raggiunta la prova dell’entità del credito, in quanto il canone era determinabile per relationem, osservando che l’opponente aveva lamentato che non erano stati indicati i criteri e le modalità attraverso i quali si era pervenuti a calcolare il quantum debeatur; haaggiunto che l’opponente non aveva mai specificamente lamentato che la somma ingiunta fosse stata erroneamente quantificata e sulla base di questa considerazione non ha proceduto allaverifica della quantificazione. Laricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. ma non ricorre tale ipotesi , in quanto la violazione del precetto d i cui all’art.2697 cod. civ. si configura nel caso in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma e non anche quando il giudice , a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assoltoa tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ. (Cass. sez. L 19-8-2020 n. 17313 Rv. 658541-01, Cass. sez. 3 29-5-2018 n. 13395 Rv. 649038-01). La ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia dichiarato chenon era stata contestata l’erroneità della quantificazione del credito, ma a sostegno della tesi richiama il contenuto dei suoi atti nei quali aveva lamentato esclusivamente la mancata indicazione di criteri e modalità di determinazione dell’ammontaredovuto. Per di più, secondo quanto pure dichiarato nel ricorso (pag.7), l’opponente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel suo atto di citazione in via subordinata aveva eccepito la prescrizione e aveva chiesto che, in forza della prescrizione quinquennale, fosse parzialmente annullata o revocata l’ingiunzione di pagamento limitandone l’ammontare alla somma capitale di Euro 14.380,74 o, in via subordinata, in forza della prescrizione decennale, a Euro 23.090,23; in questo modo l’opponente aveva presupposto la correttezza della quantificazione del credito perché, diversamente, non avrebbe formulato le conclusioni quantificando il credito prescritto e il credito residuo sulla base della quantificazione eseguitane dalla Regione. Quindi la sentenza, individuati i criteri e le modalità di quantificazione del credito , non aveva ragione di procedere anche a farne applicazi one al fine di verificare la correttezzadella quantificazione del credito , che non era stata contestata ela cui entità risultava dai documenti richiamati nella sentenza medesima. Ne consegue che non si pone neppure questione di violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in quanto la sentenza non ha recepito nuove allegazioni di fatto eseguite solo nell’atto di appello, come sostiene la ricorrente, ma ha individuato le modalità e i criteri di quantificazione del credito che la società debitricesosteneva mancanti sulla base dei documenti che la Regione aveva prodotto già in primo grado, costituiti dalle diffide di pagamento del 13-6-2017 e del 24-10- 2017 e dalla stessa ingiunzione di pagamento. La diversa questione dell’idoneità di questi documenti a provare l’entità del credito non può essere oggetto di motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., ma solo di motivo formulatoex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.; tale motivo non è stato proposto e i relativi presupposti, riferiti all’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non sono ravvisabili nelle deduzioni della ricorrente. In questa prospettiva, esattamente la sentenza impugnata ha anche dichiarato l’irrilevanza della questione sulla natura - di regolamenti o di atti amministrativi- delle delibere di Giunta di determinazione del canone annuale, in quanto era l’art. 83 legge reg. Veneto13- 4- 2001 n. 11 a rimandare alle delibere e le delibere erano pubblicate nel [OSCURATO:PERSONA], così soddisfacendo il requisitodella determinabilità del canone per relationem. La ricorrente lamenta anche la violazione dell’art.83, per il fatto che la sentenza ha dichiarato che i criteri e le modalità di determinazione del canone erano determinati dalla legge regionale, ma non sussiste neppure tale violazione: la sentenza ha esattamente specificato, sulla base del contenuto letterale dell’art. 83, che la legge regionale determina i criteri con il rinvio alle disposizioni di Giunta che fissano annualmente il canone. 3.In conclusione il ricorso deve essererigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della Regione controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R.30 maggio 2002 n.115 si d eve dare att o della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla rifusione a favore della Regione controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificat