CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 11710/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14108/1968 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43697/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che — quale Giudice di rinvio — ha escluso la recidiva applicata e, previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti, ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alle conseguenze del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della riduzione ex art. 62 bis cod.pen. - è generico circa le ragioni dell'incongruità della pena che risulta dal nuovo calcolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.