CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27967/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorsolette le note di replica del difensoreRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza dell’8 aprile 2025 la Corte di appello di Bari ha confermatoquella emessa l’8 aprile 2020 dal Tribunale di Foggia con la quale Antonio ValerioPietrosanto è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 76, comma 7, inrelazione all’art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, già sottoposto allamisura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno,ometteva le dovute comunicazioni delle variazioni patrimoniali derivanti da attonotarile del 15 dicembre 2015.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del proprio difensore fiduciario affidandosi a cinque motivi con i quali haeccepito plurime violazioni di legge e vizi di motivazione manifestamente illogicae contraddittoria.2.1. Con il primo ha rilevato che, alla data in cui è stato stipulato l’attonotarile che ha determinato l’incremento patrimoniale la cui comunicazione èstata omessa, il termine decennale di cui all’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 eradecorso.L’atto è stato stipulato il 15 dicembre 2015, mentre il decreto applicativodella misura (emesso in data 15 gennaio 2005) è stato notificato il 17 febbraio2005, data a partire dalla quale ha avuto esecuzione ed ha iniziato a decorrere iltermine di dieci giorni per l’impugnazione.Spirato detto termine, alla data del 28 febbraio 2005, ha avuto inizio quellodecennale per l’obbligo delle comunicazioni che è venuto meno, dunque, il 28febbraio 2015.2.2. Con il secondo motivo ha evidenziato come l’omissione contestata abbiaavuto riguardo all’acquisto del diritto di abitazione di un immobile, ovvero undiritto reale di godimento su bene altrui che consente al titolare di abitare unacasa, limitatamente ai bisogni propri e della famiglia, ovvero a garanzia delleprimarie necessità ed occorrenze di vita.Nel caso di specie, dunque, non si è, in concreto, verificato alcun effettivoincremento patrimoniale tale da giustificare l’applicazione della disposizione cheimpone l’obbligo di comunicazione.2.3. A completamento delle deduzioni difensive di cui al punto precedente, èstato lamentato il mancato inquadramento, da parte dei giudici di merito,dell’operazione immobiliare fra quelle aventi ad oggetto beni destinati alsoddisfacimento di bisogni quotidiani escluse, in quanto tali, dall’ambito diapplicabilità dell’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011, stante la previsione di cuiall’ultimo capoverso del comma 1 di tale disposizione.2.4. Con il quarto motivo è stata eccepita l’omessa applicazione degli artt. 5e 47, terzo comma, cod. pen. per mancata considerazione del profilo relativoall’elemento soggettivo.La comunicazione è stata omessa nella convinzione della mancata rilevanzaeconomica dell’operazione e, dunque, nella ignoranza del precetto penale edextrapenale, da ritenersi rilevante nei sensi fatti propri dalla giurisprudenza dellaCorte costituzionale.2.5. Con il quinto motivo ha illustrato le ragioni per le quali, previavalutazione della decisività delle prove (asseritamente non esaminate dai giudicidi merito) costituite dal decorso del termine decennale per la vigenza dell’obbligodi comunicazione e della inclusione del diritto di abitazione nel catalogo dei «beninecessari al soddisfacimento di bisogni quotidiani», questa Corte dovrebbeaddivenire ad una sentenza di annullamento senza rinvio.3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso.Il difensore ha depositato note di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Il primo motivo è inammissibile perché generico.2.1. L'art. 76, comma 7, d. lgs. n. 159 del 2011 sanziona penalmentel'inadempimento all'obbligo stabilito dall'art. 80 della stessa legge che così recita:«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646,le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura diprevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dalfatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte levariazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi divalore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, isoggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare levar iaz ioni intervenute nel l 'anno precedente, quando concernonocomplessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sonoesclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. 2. Il termine didieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenzadefinitiva di condanna. 3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando lamisura di prevenzione è a qualunque titolo revocata».La sussistenza dell'obbligo comunicativo è, pertanto condizionata allavariazione patrimoniale di una certa entità, alla definitività del provvedimentoapplicativo della misura di prevenzione e al termine decennale.Divenuto definitivo il decreto applicativo della misura sorge l'obbligocomunicativo che permane per dieci anni.Detto obbligo, peraltro, non presuppone l'esecuzione della misura, il cuiinizio può precedere la definitività e la cui fine interviene, di regola, per decorsodel termine della misura, termine più breve di quello decennale relativoall'obbligo comunicativo.In tal senso espressamente Sez. 1, n. 17903 del 16/03/2023, Morabito,n.m. i cui passaggi argomentativi sono qui condivisi e ribaditi.Quanto all’ambito temporale di applicazione dell’obbligo di comunicazione dicui all’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 per i soggetti già sottoposti a misura diprevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cuiomissione è sanzionata dall'art. 76, comma 7, d. lgs. cit., le Sezioni Unite hannoavuto modo di precisare che esso «si applica anche quando il provvedimento cheha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione ditale obbligo» (Sez. U, n. 16896 del 31/01/2019, Stangolini, Rv. 275080).Nello stesso senso l’altro arresto con il quale è stato deciso che «in tema dimisure di prevenzione, il termine decennale di durata dell'obbligo di comunicarele variazioni patrimoniali eccedenti il limite di legge, oggi previsto dall'art. 80,d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorre dalla data di definitività delprovvedimento applicativo anche nel caso in cui si tratti di misura di prevenzionepersonale per pericolosità generica disposta con provvedimento divenutodefinitivo in data antecedente il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore dellalegge 13 agosto 2010, n. 136 che ha introdotto detto obbligo per tale categoriadi pericolosità sociale» (Sez. 1 , n. 33859 del 28/05/2019, Bardellino, Rv.277323).Unica deroga alla sussistenza dell’obbligo di comunicazione entro il terminedecennale è configurabile nel caso di revoca anticipata della misura diprevenzione.Sul punto che più rileva in questa sede, in realtà, le Sezioni Unite, comesegnalato nella sentenza Bardellino, non hanno fornito indicazioni specifiche,tuttavia, nella decisione del massimo organo nomofilattico si legge il passaggioove viene richiamato un precedente che ha, anch’esso, espressamente statuitonel senso della decorrenza del termine dalla definitività del provvedimento.Si tratta di Sez. 5, n. 8768 del 23/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272311 che haaffermato il principio di diritto in base al quale «l'obbligo di comunicazione dellevariazioni patrimoniali di valore non inferiore a euro 10.329,14, per una durata didieci anni, che incombe, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, sulle persone sottoposte a misura di prevenzione, decorre dalmomento in cui la misura è diventata definitiva, come testualmente fissato dalcomma secondo della stessa disposizione, e non da quello in cui la stessa è postain esecuzione, che può essere anche diverso e successivo».2.2. Operata tale premessa, si osserva che, nel caso di specie, entrambe lesentenze di merito hanno ritenuto che il termine decennale (calcolato secondo icriteri elaborati dalla giurisprudenza citata) non fosse decorso atteso che ladefinitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione si èperfezionata alla data del 24 maggio 2007 e l’atto acquisitivo dell’incrementopatrimoniale non comunicato è stato stipulato il 15 dicembre 2015.La data della definitività del decreto di prevenzione è stata indicata intermini coerenti a quelli risultanti dal certificato del Casellario giudiziale.A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente contesta la data di decorrenza deltermine decennale indicando una data diversa della definitività (quella del 28febbraio 2005) senza precisare, tuttavia, da quale documento o ulterioreelemento suscettibile di essere preso in esame, sia possibile trarre taleconclusione.La deduzione di cui al motivo di ricorso in esame, quindi, si atteggia intermini di genericità poiché si tenta di contrastare la ricostruzione dei giudici dimerito con una descrizione alternativa di un elemento fattuale decisivo, senzaalcuna indicazione degli elementi a sostegno.A ciò si aggiunga che l’eccezione è stata, per la prima volta, sollevata, neitermini descritti, in sede di legittimità.Nel corso del giudizio di appello, infatti, il rilievo era stato formulato intermini diversi atteso che nell’atto di appello depositato il 30 giugno 2020, afirma degli avv.ti Perrone e Grasso, era stato eccepito il decorso del terminedecennale suscettibile di essere calcolato, secondo quanto sostenuto in quellasede, non già dalla definitività del provvedimento applicativo, bensì dalla suaemissione.La data rilevante, dunque, nel caso di specie, sarebbe stata quella del 14gennaio 2005.Inoltre, era stato precisato che, «anche a volere ritenere, così come abbiafatto, il Giudice di prime cure, che il termine decorresse dalla irrevocabilità e nongià dall’emissione del decreto», la «non punibilità del fatto» avrebbe dovutoessere pronunciata per carenza dell’elemento psicologico, ossia del dolo e,dunque, senza alcuna indicazione di una data alternativa della definitività delprovvedimento applicativo della misura di prevenzione.Tanto precisato, il motivo di ricorso in esame deve essere dichiaratoinammissibile.3. Con il secondo motivo di ricorso si sostiene che la circostanza che adessere entrato nel patrimonio del proposto sia stato il solo diritto di abitazione,consente di escludere l’operazione da quelle per le quali sussiste l’obbligo dicomunicazione, non essendovi stato alcun trasferimento di «ricchezzaeconomica» da un soggetto all’altro.L’assunto è privo di fondamento.L’acquisizione del diritto di abitazione è stata compiuta, secondo quantoricostruito dai giudici di merito, nel contesto di una compravendita effettuata danonno a nipote nell’ambito della quale è stato costituito, previo acquisto, il dirittoil cui valore è stato espressamente quantificato nello stesso atto notarile, in33.750 euro.Si è determinato, quindi, un accrescimento patrimoniale mediante l’acquistodi un diritto reale suscettibile di essere, a sua volta, ceduto e di determinare unincremento della ricchezza complessiva del ricorrente.4. Il terzo motivo è, parimenti, infondato.E’ escluso che si possa parlare di «beni destinati al soddisfacimento deibisogni quotidiani» che, come segnalato, sono esclusi dall’obbligo dicomunicazione.A tale proposito, la Corte di appello ha opportunamente richiamatol’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, qui ribadito, secondo cui«integra il reato previsto dall'art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 l'omessacomunicazione dell'acquisto per via ereditaria dell'immobile in cui il prevenutoaveva già stabilito la propria residenza anagrafica, poiché i beni immobili,insuscettibili di consumarsi per effetto dell'uso giornaliero, non rientrano tra i"beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani" in relazione ai quali lanorma incriminatrice esclude l'obbligo di comunicazione» (Sez. 1, n. 45781 del04/12/2024, Sardi, Rv. 287334 - 02).Il riferimento evocato dal ricorrente, dunque, contrariamente a quanto daesso ritenuto, non può essere inteso come relativo ai «beni che soddisfanoqualunque esigenza quotidiana», ma a quelli che sono suscettibili di essereconsumati per effetto dell’uso che se ne fa.D’altronde, il richiamo della norma è alla categoria dei «beni» e non dei«diritti» e l’interpretazione proposta dal ricorrente finirebbe con il porre nel vuotol’intera disciplina delineata dall’art. 80 cit. atteso che ne deriverebbe lasostanziale inapplicabilità ad ogni atto che riguarda beni immobili (nonravvisandosi alcuna ragione per limitare l’interpretazione al solo diritto diabitazione) purché siano destinati alla finalità abitativa del sottoposto alla misuradi prevenzione.In tal senso anche Sez. 6, n. 16032 del 17/02/2009, Turino, Rv. 243518 –01, (richiamata dalla sentenza Sardi) ove è stato precisato che «il riferimento ai"bisogni quotidiani" porta all'identificazione di quei beni materiali destinati adassicurare il soddisfacimento giornaliero delle esigenze primarie di vita dellapersona» e che deve essere inteso come «beni ad utilizzazione quotidiana».5. E’ inammissibile il quarto motivo avente ad oggetto l’ignoranza inevitabiledella legge penale o extrapenale e, prima ancora, la carenza di dolo.Sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo, possono riprendersi le motivazionidi Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Vitagliano, Rv. 287944 – 01 cheha segnalato l’avvenuto superamento della tesi del “"dolo di occultamento"(risalente a Sez. 1, n. 10024 del 11/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221494 - 01) e dellasufficienza, ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo del reato inquestione del solo dolo generico, la cui prova non è diversa in caso di omissionedella comunicazione di atti sottoposti ad un regime di pubblicità legale (cfr. tra lealtre, Sez. 2 n. 4667 del 19/11/2010, dep. 2011, Rv. 249658 - 01; Sez. 1, n.10432 del 24/02/2010, Rv. 246398 - 01; Sez. 1, n. 37408 del 25/10/2006,Cesaro, Rv. 235142 - 01) atteso che il regime di pubblicità non garantiscel'effettiva conoscenza della variazione in capo all'organo di polizia titolare delpotere di verificare la liceità delle fonti patrimoniali impiegate dal soggetto«pericoloso»”.L’affermazione secondo la quale, il ricorrente avrebbe ignorato il precettonella convinzione della natura «non economica» del diritto acquistato sarebbeidonea a dimostrare l’ignoranza della legge extrapenale (con conseguente erroresul fatto rilevante a norma dell’art. 47, terzo comma, cod. pen.) o un errore sullalegge penale rilevante a norma dell’art. 5 cod. pen., nella declinazione elaboratadalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità successivamente alla sentenzadella Corte costituzionale n. 364 del 1988.Il primo assunto è manifestamente infondato atteso che deve assicurarsicontinuità all’orientamento formatosi in relazione alla omologa fattispecie di cuiagli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646 dettata per «le personecondannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51,comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cuiall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o giàsottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensidella legge 31 maggio 1965, n. 575».A proposito di tali disposizioni (strutturate in termini identici a quelle qui inrilievo) è stato affermato che «l'ignoranza dell'obbligo di comunicare alla poliziagiudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati dicriminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l'art. 30 dellalegge n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice delprecetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nelsuccessivo art. 31 della stessa legge, e, quindi, l'ignoranza in ordine ad essa sitraduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevantesolo in caso di sua inevitabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ignoranzainevitabile del precetto osservando che il reo, condannato per il reato previstodall'art. 416 bis cod. pen., aveva in ogni caso l'onere di informarsi della disciplinaa lui applicabile)» (Sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013, dep. 2014, P.m. in proc.d'angelo, Rv. 258991 – 01; Sez. 6, n. 33590 del 15/06/2012, Picone, Rv.253200 - 01).Nel caso di specie, l’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 impone l’obbligo dicomunicazione e l’art. 76, comma 7, stesso decreto stabilisce la sanzione penale.La prima disposizione integra il precetto penale e l’ignoranza sulla stessanon comporta un errore di fatto ma un errore sulla norma penale che rileva nelsolo caso di inevitabilità.Affinché possa rilevare l’ignoranza della legge penale è necessario chericorrano precise condizioni che le Sezioni Unite di questa Corte hanno elaboratoda tempo.E’ stato affermato, infatti, che «a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n.364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l'ignoranza della legge penale,se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito, vannostabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione èsussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinariadiligenza, al cosidetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento diqualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazionevigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro chesvolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondonodell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indaginegiuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che daun comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivopacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimentodella correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, dellaliceità del comportamento tenuto. (Fattispecie relativa a reati urbanistici, inrelazione ai quali la Suprema Corte ha confermato l'assoluzione pronunciata dalgiudice di merito per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, motivatadalla convinzione degli imputati dell'assenza del vincolo di inedificabilità, piùvolte affermata in provvedimenti del giudice amministrativo, nonché in specificie ha conseguentemente ritenuto assorbita, perché irrilevante, la questione dellas indacabi l i tà, da parte del g iudice ord inar io, de l la concess ione"macroscopicamente illegittima")» (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta,Rv. 197885 - 01).Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre la propria condizionedi ignoranza senza indicare in termini specifici da quali elementi possa desumersil’inevitabilità di tale sua condizione (ad esempio se si è adoperato per acquisireinformazioni sulla nozione di atto soggetto all’obbligo di comunicazione di cuiall’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 ovvero se ha avuto contezza di contrastigiurisprudenziali significativi sul punto).Da ciò consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame.6. Il quinto motivo è infondato atteso che esso postula la fondatezza deirilievi di cui agli altri motivi di ricorso ai fini dell’auspicato annullamento senzarinvio che, tuttavia, non coincide con l’epilogo decisorio del presenteprocedimento.7. Alla luce di quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]