CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 18926/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma convalidava il provvedimento di Daspo, emesso dalla Questura di Roma il 9 novembre 2022, ai sensi dell'art. 6, comma 1, 1-ter e 2, della legge n. 401 del 1989, con cui si vietava al ricorrente per anni cinque di accedere all'interno di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, estendendo tale divieto anche alle aree di rispetto dei menzionati luoghi nonché agli incontri di calcio disputati all'estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana di Calcio, disponendo inoltre, per il medesimo periodo di tempo, l'obbligo di presentarsi presso gli uffici della polizia giudiziaria in occasione delle partite disputate dalla A.S. Roma. 2. Avverso l'ordinanza di convalida si propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 401 del 1989, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omessa motivazione in relazione alle censure difensive contenute nella memoria depositata ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, legge n. 401/1989. L'ordinanza impugnata incorrerebbe nel vizio di omessa motivazione laddove il giudice competente per la convalida non avrebbe neppure dato atto di aver ricevuto e valutato la memoria difensiva tempestivamente depositata, limitandosi a convalidare il provvedimento D.A.SPO. utilizzando un modulo prestampato, corredato da scarne ed imprecise valutazioni sulla vicenda in esame. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concentrato la propria attenzione soltanto sui presupposti applicativi previsti in astratto per i cc.dd. recidivi D.A.SPO. (art. 6, comma 5, legge 401/1989), senza valutare le circostanze concrete del caso e senza confrontarsi con le censure contenute nella memoria difensiva. Sul punto, la difesa evidenzia, tra l'altro, il mancato rispetto dei doveri individuati dalla giurisprudenza costituzionale, recepita poi dalla giurisprudenza di legittimità (Corte cost. n. 512 del 2002 e Sez. Un., n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112-01, Labbia), in capo al giudice competente per la convalida, doveri che si sostanziano nella necessità di operare un controllo sostanziale, e non meramente formale del provvedimento adottato, ossia un controllo pieno che coinvolga la personalità del destinatario, con particolare riguardo al profilo della pericolosità sociale, il compendio indiziario, la durata della prescrizione nonché i requisiti di eccezionale necessità ed urgenza. 2.2. Nel prosieguo del ricorso, la difesa chiede che vengano sollevate due questioni di legittimità costituzionale in relazione all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, già contenute nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, della citata legge, ed ignorata dal Gip in sede di convalida. Più in particolare, il ricorrente eccepisce, in primo luogo, l'incostituzionalità dell'art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 117 Cost., in relazione all'art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU, nella parte in cui dispone che "nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni". Sul punto, la difesa evidenzia come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, pur costituendo una misura di prevenzione, presenti un'indubbia portata afflittiva, in ragione della quale tanto la giurisprudenza costituzionale quanto quella europea (Corte cost., n. 143 del 7/05/1996, Corte cost., n. 24 del 27/02/2019 e Corte EDU, n. 43395/09 del 23/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia) hanno ricondotto tale misura nell'alveo delle garanzie di cui all'art. 13 Cost. e all'art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 CEDU. Alla luce di tale giurisprudenza, la difesa ritiene che la misura in esame sarebbe del tutto sproporzionata rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati. Invero, occorre considerare che, in astratto, la prescrizione di cui all'art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, può avere durata anche decennale, a fronte di un reato, come quello per cui è imputato l'odierno ricorrente, di cui all'art. 6-ter della citata legge, che è punito con la pena della reclusione pari a tre anni nel massimo; in concreto, tale misura può tradursi nell'obbligo di presentazione alla pg per una o due volte al giorno, due o tre giorni alla settimana, dal momento che una squadra come quella della A.S. Roma molto spesso gioca una partita ogni tre giorni. In definitiva, una misura come quella in esame, sostiene la difesa, lungi dal perseguire una mera finalità preventiva, sfocerebbe in una dimensione prevalentemente punitiva, illegittima ed estranea alla ratio dell'istituto. Inoltre, anche sotto il profilo della compatibilità con l'art. 3 Cost., la misura in parola presenterebbe più di un profilo critico. Da un lato, non si comprenderebbe la distanza tra la durata della misura de qua, da cinque a dieci anni, e la durata delle misure di prevenzione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, da uno a cinque anni, atteso che quest'ultime raggiungono soggetti ben più pericolosi e sono applicate direttamente dal questore. Dall'altro lato, sarebbe del tutto irragionevole la distanza tra la durata minima dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i cc.dd. recidivi D.A.SPO. - raggiunti da un secondo provvedimento sulla base di «elementi di fatto» che potrebbero anche non costituire reato - pari a cinque anni, e quella prevista per chi ha violato il provvedimento D.A.SPO. in corso di esecuzione - violazione accertata con tutte le garanzie del processo penale - pari a due anni (art. 6, comma 6 e 7, legge n. 401/1989). 2.3. In secondo luogo, il ricorrente chiede che il giudice sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, per contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede un'udienza camerale di convalida con la partecipazione necessaria del difensore del destinatario della prescrizione di cui all'art. 6, comma 2, legge 401/1989, nonché nella parte in cui non prevede, in assenza di nomina fiduciaria, la nomina di un difensore d'ufficio. Sulla base di un parallelismo con il procedimento di convalida delle misure pre-cautelari del fermo e dell'arresto, di cui all'art. 391 cod. proc. pen., la difesa evidenzia come i due procedimenti, del tutto sovrapponibili sotto il profilo degli organi interessati, dei termini entro i quali deve intervenire la richiesta e la convalida e degli effetti del mancato rispetto di tali termini, divergano proprio in punto di partecipazione del difensore all'udienza di convalida, consentita nel procedimento di cui all'art. 391 cod. proc. pen. ma non nel procedimento in esame, che si limita a prevedere un contraddittorio meramente cartolare. Sul punto, era già intervenuta la Corte costituzionale nel 1997 (Corte cost., n. 144 del 1997), escludendo la sussistenza di profili di incostituzionalità della norma in esame, in ragione del fatto che la previsione di un contraddittorio meramente cartolare poteva ritenersi sufficiente a fronte delle conseguenze molto più limitate sulla libertà personale del destinatario, rispetto a quelle derivanti dalle misure pre-cautelari, considerata, altresì, l'esigenza di celerità nell'applicazione della misura. Ebbene, il ricorrente ritiene che tali considerazioni, intervenute quando ancora la prescrizione relativa al c.d. obbligo di firma poteva avere soltanto una durata annuale e non era previsto uno specifico regime per i cc.dd. recidivi D.A.SPO., non sarebbero più attuali alla luce del notevole aggravamento subìto dalla disciplina dell'art. 6, legge n. 401/1989, nel corso del tempo. Pertanto, considerato che l'attuale regime dell'obbligo di firma è idoneo ad incidere gravemente sulla libertà personale tutelata dall'art. 13 Cost., non sarebbe più sufficiente la previsione di un contraddittorio meramente cartolare, ma sarebbe necessario garantire un contraddittorio proporzionato alle ripercussioni sulla libertà personale derivanti dalla convalida della misura, nel rispetto degli artt. 13 e 24 Cost. In tal senso, risulterebbe adeguato, secondo la difesa, il ricorso al procedimento di convalida delle misure pre-cautelari, di cui all'art. 391 cod. proc pen., che prevede la partecipazione necessaria del difensore e la nomina di un difensore d'ufficio. L'applicazione del procedimento di cui all'art. 391 cod. proc. pen. si renderebbe ancor più necessaria laddove si consideri che tale procedimento "più garantista" può comportare l'applicazione di un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di durata massima pari a quattro anni, inferiore, dunque, a quella prevista dall'art. 6, comma 2 e 5, legge n. 401/1989. Quanto all'esigenza di celerità, il ricorso al procedimento di cui all'art. 391 cod. proc. pen. non comporterebbe alcun aggravio, dal momento che i termini per la convalida rimarrebbero gli stessi. Infine, con riguardo alla rilevanza della questione di costituzionalità in esame, si rileva l'esistenza di una consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, secondo cui non sarebbe necessario che l'eventuale decisione di accoglimento determini un'utilità concreta per il prevenuto, ma è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo (Corte cost., n. 20 del 02/02/2018 e Corte cost., n. 253 del 04/12/2019).3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, con cui si lamenta la violazione del cosiddetto "contraddittorio cartolare" che contraddistingue l'esercizio di difesa da parte del destinatario del provvedimento questorile mediante la presentazione al giudice della convalida di memorie e deduzioni (cfr.Sez. 3, n. 2471 del 17/01/2008, Castellano, Rv. 238537), è fondato. 5. Va rammentato che Corte ha già affermato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo, Rv. 281321 - 01; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, Luraschi, Rv. 262900 - 01 Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174). 6. Ciò posto, risulta, nella specie, che il difensore dell'Ardu aveva inviato memoria scritta, tramite pec, in data 26/11/2022, che la memoria risulta in atti, che la memoria difensiva è stata tempestivamente depositata tenuto conto che il provvedimento di daspo era stato notificato al ricorrente il 25/11/2022, ore 9,00 e che la memoria non è stata presa in esame dall'ordinanza di convalida redatta e depositata il 28/11/2022, ore 9,30. Ne consegue che, proprio per effetto della mancata considerazione nell'ordinanza impugnata della memoria, pacificamente risultando l'omessa valutazione dalla lettura del provvedimento impugnato, e della conseguente violazione del contraddittorio cartolare che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, l'ordinanza impugnata va annullata in ragione della violazione del diritto di difesa, 7. Il ricorso, assorbiti tutti i restanti motivi, deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame, dovendo contestualmente dichiararsi sospesa l'efficacia del provvedimento del 09/11/2022 del Questore di Roma. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, Ufficio G.I.P., per nuovo esame. La Corte dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Roma in data