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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 19545/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZE.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che a chiesto l'accoglimento del ricorso e- [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di rapina aggravata e ricettazione di un ciclomotore, con la recidiva reiterata, rideterminando in termini più afflittivi la pena per effetto della esclusione delle circostanze attenuanti generiche, in accoglimento dell'appello del P.M.), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alle dichiarazioni di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli, alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile.

1. Il motivo riguardante la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione non è consentito, perché dedotto per la prima volta in questa sede, ma non dedotto nell'atto di appello (del tutto silente in ordine alla contestata ricettazione), pur essendo già deducibile.

1.1. Da analogo vizio, per la medesima ragione, è affetto il motivo riguardante la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.1 cod. pen. 1.2.

Si aggiunga, per completezza, che la Corte di appello non menziona i predetti motivi tra quelli proposti, ed il ricorrente non ha mosso, sul punto, contestazione alcuna.

In proposito, questa Corte (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627 - 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 259066 - 01) ha già chiarito che sarebbe inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge.

2. Il motivo riguardante la dichiarazione di responsabilità in ordine alla rapina è in parte privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativo di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, in parte non consentito in sede di legittimità, risolvendosi in una non consentita richiesta di rivalutazione di accertamenti di natura fattuale, incensurabilmente svolti dai giudici del merito.

Il ricorrente non considera, infatti, che la Corte di appello (f. 4 s. della sentenza impugnata) ha incensurabilmente valorizzato, ai fini della contestata statuizione, le dichiarazioni rese da quattro testimoni presenti ai fatti, concordi nel riconoscere l'imputato come il rapinatore, che avevano avuto di modo di osservare a lungo, puntualmente confutando gli opposti rilievi difensivi.

3. Il motivo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, nell'illustrare le ragioni che la inducevano ad accogliere l'appello del P.M. sul punto, incensurabilmente valorizzato la premessa gravità del fatto accertato ed i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato, con argomentazioni di per sé idonee a legittimare la contestata statuizione.

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso il 08/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] liere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZE. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che a chiesto l'accoglimento del ricorso e- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di rapina aggravata e ricettazione di un ciclomotore, con la recidiva reiterata, rideterminando in termini più afflittivi la pena per effetto della esclusione delle circostanze attenuanti generiche, in accoglimento dell'appello del P.M.), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alle dichiarazioni di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli, alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile. 1. Il motivo riguardante la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione non è consentito, perché dedotto per la prima volta in questa sede, ma non dedotto nell'atto di appello (del tutto silente in ordine alla contestata ricettazione), pur essendo già deducibile. 1.1. Da analogo vizio, per la medesima ragione, è affetto il motivo riguardante la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.1 cod. pen. 1.2. Si aggiunga, per completezza, che la Corte di appello non menziona i predetti motivi tra quelli proposti, ed il ricorrente non ha mosso, sul punto, contestazione alcuna. In proposito, questa Corte (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627 - 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 259066 - 01) ha già chiarito che sarebbe inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge. 2. Il motivo riguardante la dichiarazione di responsabilità in ordine alla rapina è in parte privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativo di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, in parte non consentito in sede di legittimità, risolvendosi in una non consentita richiesta di rivalutazione di accertamenti di natura fattuale, incensurabilmente svolti dai giudici del merito. Il ricorrente non considera, infatti, che la Corte di appello (f. 4 s. della sentenza impugnata) ha incensurabilmente valorizzato, ai fini della contestata statuizione, le dichiarazioni rese da quattro testimoni presenti ai fatti, concordi nel riconoscere l'imputato come il rapinatore, che avevano avuto di modo di osservare a lungo, puntualmente confutando gli opposti rilievi difensivi. 3. Il motivo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, nell'illustrare le ragioni che la inducevano ad accogliere l'appello del P.M. sul punto, incensurabilmente valorizzato la premessa gravità del fatto accertato ed i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato, con argomentazioni di per sé idonee a legittimare la contestata statuizione. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 08/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] liere
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