CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli, emessa in data 15/07/2021 e depositata in data 27/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio, rigettava l'istanza con cui, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si lamentava la violazione del principio di specialità di cui all'art. 26 I. 69/2005. Con il provvedimento annullato, la Corte di Appello, in data 02/07/2020, rigettava l'istanza originaria, la quale si doleva del fatto che la condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli - sulla cui base era stato emesso l'ordine di esecuzione della pena di anni dieci di reclusione - afferiva a fatti diversi da quelli per i quali era intervenuta la consegna del Desiderio dalla Spagna, in esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso il 19/05/2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno. Avverso tale provvedimento la difesa del Desiderio ricorreva per Cassazione, e la Sez. 1 di questa Corte, con sentenza n. 7198 del 27/01/2021, annullava il provvedimento impugnato con rinvio, rilevando che la Corte di Appello non aveva adeguatamente approfondito la condizione di effettiva e piena libertà del ricorrente, alla luce dell'art. 26 della legge 69/2005, secondo cui, in tema di mandato di arresto e di principio di specialità, il consegnato non può essere sottoposto a procedimento penale, né a privazione della libertà personale in esecuzione di pene o misura di sicurezza, per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale è concessa, salvo il caso in cui il consegnato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione. 2. Alla luce dell'interpretazione elaborata da questa Corte regolatrice, la sentenza rescindente rilevava che la nozione di "definitiva liberazione" non coincide con l'assenza di misure custodiali, atteso che di definitiva liberazione non può parlarsi se il soggetto è, comunque, raggiunto da misure limitative della libertà personale, intese come limitazioni alla sua libertà di autodeterminazione, la cui efficacia impedisce di cogliere, nel comportamento di non allontanarsi dal territorio dello Stato, l'implicita volontà di accettazione del processo o dell'esecuzione di una condanna, per fatti anteriori alla consegna. Con il provvedimento impugnato, all'esito del giudizio di rinvio, la Corte territoriale - premesso che l'ordine di esecuzione per la carcerazione era stato emesso in riferimento alla sentenza della medesima Corte territoriale, irrevocabile il 21/11/2019, di condanna alla pena di anni dieci di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/19990, accertato nel febbraio 2004 e fino al 20/04/2006, in Napoli ed altrove - dava atto di aver verificato, presso la [OSCURATO:PERSONA] delle Forze dell'Ordine, l'eventuale sottoposizione del Desiderio a misure cautelari personali non custodiali o ad altre misure limitative della libertà personale, nel periodo compreso tra il 07/06/2011 ed il 07/02/2020. Da detto accertamento era risultato che: il Desiderio era stato tratto in arresto il 11/06/2006 e scarcerato il 23/11/2007; era stato nuovamente tratto in arresto in data 03/10/2008, quindi scarcerato il 07/06/2011; era stato, infine, tratto nuovamente in arresto in data 07/02/2020. Conclusivamente, nel periodo compreso tra il 07/06/2011 ed il 07/02/2020, il Desiderio non era stato sottoposto ad alcuna misura custodiale né ad altra misura comunque limitativa della sua libertà personale, ricorrendo, pertanto, una delle deroghe al principio di specialità, ossia il caso in cui il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione, ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno. Infine, non poteva avere alcuna rilevanza la circostanza che il Desiderio avesse eletto domicilio in data 27/10/2014, in riferimento ad altro procedimento penale pendente presso il Tribunale di Napoli, in quanto la manifestazione di volontà di partecipare a tale procedimento veniva espressa nella data anzidetta, del 27/10/2014, epoca in cui, a decorrere dal 06/06/2011, egli non era più sottoposto ad alcuna misura limitativa della libertà personale. 3. In data 03/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 178 lett. c), 179 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per essere stata celebrata l'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza la necessaria presenza del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Salerno, a causa dell'errata notifica della fissazione dell'udienza, inviata ad altro indirizzo pec, corrispondente ad un omonimo avv.to [OSCURATO:PERSONA] con studio in Napoli; la Corte territoriale, in ogni caso, non ha considerato come il Desiderio, pur non essendo più sottoposto ad alcuna misura cautelare dal 07/06/2011, non aveva abbandonato il territorio italiano per potersi adeguatamente difendere, in tal senso non potendo ritenersi che lo stesso fosse del tutto libero, non potendo egli allontanarsi per non pregiudicare la propria difesa; in particolare, il Desiderio non aveva espresso il proprio consenso, rinunciando al principio di specialità, né aveva avuto modo di lasciare il territorio nazionale, posto che: il 19/05/2006 era sottoposto a misura cautelare custodiale in esecuzione di mandato di arresto europeo, in riferimento al procedimento n. 4701/2006 R.G.N.R., relativamente al quale era stato condannato alla pena di anni tre mesi otto di reclusione; in relazione a tale condanna era stato emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno ordine di esecuzione in relazione alla pena residua di anni uno mesi nove giorni dieci di reclusione. In riferimento ad altro procedimento penale, del tutto estraneo alla vicenda di estrazione, il Desiderio era stato condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, reato relativamente al quale la difesa in ricorso ha illustrato le successive vicende cautelari, allo scopo di dimostrare come il Desiderio, durante la celebrazione di tale processo, ed anche in epoca successiva alla sua definitiva liberazione, avvenuta il 07/06/2011, non aveva potuto lasciare il territorio nazionale per esercitare il proprio diritto di difesa, in particolare per reperire tutta la documentazione a tal fine utile, partecipando alle udienze dibattimentali, come dimostrato, tra l'altro, dal verbale di elezione di domicilio; né era stata attivata alcuna procedura per richiedere l'assenso dalla Spagna, Stato che ha proceduto all'estradizione; né sono state considerate le disagiate condizioni economiche del Desiderio, che comunque gli impedivano di potersi allontanare dal suolo italiano. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.Quanto alla prima doglianza, va rilevato che - come emerge dagli atti processuali, a cui questa Corte ha accesso, considerata la natura processuale dell'eccezione - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], udienza per la quale il difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Salerno, aveva ricevuto regolare notifica, la Corte di Appello si era riservata la decisione; tale riserva era, poi, stata sciolta con provvedimento che fissava l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui comunicazione al difensore di fiducia era stata erroneamente inviata all'indirizzo di posta elettronica di un omonimo difensore con studio in Napoli. Tuttavia, nessuna violazione del diritto di difesa risulta essersi in concreto verificata, posto che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era presente l'avv.to Granata, codifensore dell'avv.to Calabrese, per conto del quale, anzi, il codifensore aveva anche chiesto un rinvio, adducendo la necessità per l'avv.to Calabrese di effettuare accertamenti medici, istanza non accolta dalla Corte. In ogni caso, quindi, dette circostanze dimostrano come all'avv.to Calabrese fosse ben nota la data dell'udienza di trattazione, nonostante l'erronea comunicazione, tanto è vero che egli aveva anche incaricato il codifensore, presente, di avanzare istanza di rinvio; inoltre, la presenza del codifensore - che peraltro nulla aveva eccepito in ordine all'erronea comunicazione all'avv.to Calabrese - consente di ritenere del tutto infondata la doglianza difensiva, anche alla luce degli approdi ermeneutici di questa Corte regolatrice (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278815, secondo cui "Nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.").2. In relazione alla seconda doglianza posta a fondamento dell ricorso, va ribadito che "In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, costituisce violazione del principio di specialità (art. 14 lett. b) della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e art. 5, n. 2 dell'Accordo aggiuntivo, ratificato con L. 11 dicembre 1984 n. 696 ) il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena inflitta con sentenza di condanna irrevocabile, per un fatto commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello cui l'estradizione si riferisce, nei confronti di un soggetto la cui permanenza nel territorio dello Stato, trascorsi quarantacinque giorni dalla scarcerazione per il reato per il quale l'estradizione é stata concessa, non sia frutto di una libera scelta, ma sia determinata dalla necessità di difendersi nel procedimento per il quale é stata chiesta l'estradizione." (Sez. 1, n. 16000 del 06/04/2006, Seghieri, Rv.234261). Nel caso in esame, come affermato dalla stessa difesa, il Desiderio era stato rimesso in libertà dal 17/06/2011 e, comunque, aveva avuto necessità di trattenersi in Italia per esercitare i suoi diritti difensivi nell'ambito del procedimento penale in cui era imputato ai sensi dell'art. 74 d.p.r. 309/1990, procedimento diverso da quello per il quale era stata concessa l'estradizione. Resta però il fatto - del tutto tralasciato dalla difesa - che va considerato come la sentenza emessa per il predetto reato associativo fosse divenuta irrevocabile in data 21/11/2019, data a partire dalla quale non risulta né emersa né dedotta qualsivoglia limitazione alla libertà personale del Desiderio, che, quindi, si era intrattenuto sul suolo italiano, di sua spontanea volontà, per ben settantotto giorni, tale essendo il termine trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna predetta e la data del 07/02/2020, in cui egli era stato tratto in arresto in esecuzione del mandato di arresto europeo. Risultando palese la genericità dell'affermazione secondo la quale il Desiderio versava in condizioni economiche così precarie che non avrebbe avuto la possibilità di allontanarsi dal territorio nazionale - trattandosi di asserzione apodittica non documentata neanche innanzi alla Corte territoriale -, appare di tutta evidenza la sussistenza, nel caso di specie, di una delle deroghe al principio di specialità, come previsto dal comma 2 dell'art. 26 legge 69/05, nel senso già rilevato dalla Corte di merito. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila (Sez. 5, n. 11953/2020, cit.; Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente